Allegato C Sistemi informativi e rischio di sicurezza 1. Disposizioni di carattere generale L'affidabilita' dei sistemi informativi rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento dell'istituto e consente agli organi aziendali di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. I sistemi informativo-contabili sono adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali l'istituto e' esposto. Essi hanno un elevato grado di attendibilita', registrano correttamente e con la massima tempestivita' i fatti di gestione, consentono di ricostruire l'attivita' dell'istituto a qualsiasi data, partitamente per ciascuno dei servizi di pagamento prestati e, per gli istituti di moneta elettronica, anche in relazione all'attivita' di emissione moneta elettronica. La circostanza che l'istituto utilizzi diverse procedure settoriali (contabilita', segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non inficia la qualita' e l'integrita' dei dati ne' comporta la creazione di archivi non coerenti. I sistemi informativi garantiscono elevati livelli di sicurezza. A tal fine, gli istituti individuano, documentano e mantengono aggiornati adeguati presidi volti a garantire: la sicurezza fisica e logica dell'hardware e del software, comprendenti procedure di back-up dei dati e di disaster recovery; l'individuazione e il controllo dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e le relative abilitazioni (ad es. mediante l'istituzione e tenuta di un registro degli accessi ai sistemi ICT); la possibilita' di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire la serie storica dei dati modificati (1 ). ------ (1) Le misure di sicurezza prevedono, di norma, controlli su piu' livelli a presidio dello stesso rischio (cd. approccio di "difesa in profondita'"). Con riferimento alla prestazione dei servizi di pagamento tramite internet, gli istituti applicano gli "Orientamenti finali in materia di sicurezza dei pagamenti via internet" emanati dall'EBA secondo quanto previsto nel Capitolo XIII. In linea con l'impostazione generale della disciplina in materia di controlli interni e gestione dei rischi e fermi restando i casi in cui gli Orientamenti prescrivono obblighi specifici (come nel caso dell'utilizzo dell' "autenticazione forte"), gli istituti applicano le disposizioni contenute negli Orientamenti secondo il principio di proporzionalita', cioe' tenuto conto della dimensione e complessita' operative, della natura dell'attivita' svolta, della tipologia dei servizi prestati. Inoltre, su un piano piu' generale, e' necessario che la disponibilita' di risorse informatiche e umane sia adeguata all'operativita' aziendale. 2. Il sistema di gestione della sicurezza (1 ) ------ (1) Cfr., inoltre, "Orientamenti finali sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366/UE (PSD2)". Il sistema di gestione del rischio di sicurezza e' idoneo a identificare, misurare e mitigare i rischi cui l'istituto e' esposto. Questo sistema e' pienamente integrato nel complessivo sistema di governo e gestione dei rischi aziendali. L'articolazione dei compiti e delle responsabilita' e' chiaramente definita. Il sistema di gestione e' rivisto con cadenza almeno annuale per assicurarne l'efficacia nel tempo(2 ). ------ (2) La revisione e' effettuata, in ogni caso, prima di modifiche sostanziali dell'infrastruttura ICT o a seguito del verificarsi di gravi incidenti di sicurezza. In particolare gli istituti: i) classificano le funzioni aziendali e le risorse informatiche in termini di esposizione al rischio di sicurezza attuale e potenziale, ai fini dell'identificazione del loro grado di criticita' (3 ); ------ (3) Ai fini di questa classificazione, essi valutano l'impatto di eventuali violazioni dei livelli di sicurezza, integrita' e disponibilita' e alla probabilita' del verificarsi di minacce che potrebbero causare tali violazioni. ii) predispongono adeguate misure per prevenire e mitigare i rischi di sicurezza; iii) nel trattamento dei dati sensibili relativi ai pagamenti, definiscono e formalizzano i processi di raccolta, instradamento, trattamento, memorizzazione e/o archiviazione nonche' di accesso degli stessi, al fine di garantirne l'integrita' e la riservatezza. In tale ambito gli istituti istituiscono e aggiornano un registro dei soggetti che hanno accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti; iv) monitorano nel continuo i rischi e le vulnerabilita' che possono avere impatti sulle proprie funzioni aziendali, funzioni critiche e risorse informatiche; v) adottano misure per prevenire e gestire gli incidenti operativi o relativi alla sicurezza e individuano i soggetti responsabili dell'assistenza ai clienti in relazione ai reclami concernenti la sicurezza dei servizi di pagamento prestati. I gravi incidenti operativi o relativi alla sicurezza che interessano direttamente o indirettamente gli istituti sono comunicati senza indugio alla Banca d'Italia con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, anche tenuto conto degli "Orientamenti finali in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della direttiva 2015/2366/UE (PSD2)" emanati dall'EBA. Gli istituti utilizzano il modulo disponibile sul sito internet dell'Istituto. Se l'incidente incide o potrebbe incidere sugli interessi finanziari dei propri utenti di servizi di pagamento, gli istituti informano altresi' quest'ultimi senza indugio dell'incidente e di tutte le misure a disposizione che possono adottare per attenuarne gli effetti negativi (4 ); ------ (4) Cfr., Articolo 96, paragrafo 1, comma 2, della PSD2. vi) valutano, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di mitigazione e controllo adottato per identificare e misurare il rischio di sicurezza e, sulla base delle valutazioni effettuate, predispongono e attuano misure correttive (1 ). I documenti recanti queste valutazioni devono essere tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia; ------ (1) Questa valutazione e' necessaria in caso di previste modiche nelle infrastrutture processi e procedure che possono riguardare la sicurezza dell'istituto. vii) assicurano che i propri dipendenti siano adeguatamente formati in tema di rischio di sicurezza (ad es. mediante corsi di formazione mirati in tema di sicurezza informatica, ecc.). Nel rispetto del principio di proporzionalita', ai fini della definizione, attuazione e monitoraggio delle misure da adottare a fronte dei rischi operativi e di sicurezza nella prestazione dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica, gli istituti applicano gli "Orientamenti finali sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366/UE (PSD2)". 3. Piano di emergenza e continuita' operativa Gli istituti definiscono un piano di emergenza e continuita' operativa che formalizza i principi, fissa gli obiettivi, descrive le procedure e individua le risorse per la gestione di situazioni di crisi e per limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operativita' conseguenti a incidenti di portata settoriale, aziendale ovvero a catastrofi estese che colpiscono l'istituto o le sue controparti rilevanti. In coerenza con la politica di governo e gestione dei rischi, il piano di emergenza e continuita' operativa: - definisce le possibili misure di risposta e ripristino a fronte di diversi scenari di crisi ai quali gli istituti potrebbero essere esposti, ivi compresi quelli estremi purche' plausibili, e degli impatti potenziali; - individua canali di comunicazione capaci di garantire, in caso di crisi, un'informativa tempestiva e appropriata a tutte le parti interessate rilevanti sia interne sia esterne (ad es. i fornitori di servizi esterni). Gli istituti definiscono le misure da adottare in caso di cessazione dei propri servizi di pagamento e/o dei contratti vigenti, per evitare effetti negativi sui sistemi di pagamento e sugli utenti e per garantire l'esecuzione delle operazioni di pagamento in corso. Queste misure sono descritte in un'apposita sezione del piano di emergenza e di continuita' operativa. 4. Esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all'articolo 33(4) del Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, gli istituti che prestano servizi di pagamento di radicamento di conti di pagamento che intendono richiedere l'esenzione dalla predisposizione del meccanismo di emergenza ("interfaccia di fall-back") previsto dall'art. 33, par. 4 del Regolamento si attengono a quanto previsto dagli Orientamenti dell'ABE sulle condizioni per beneficiare dell'esenzione dal meccanismo di emergenza a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/389 (EBA/GL/2018/07) del 4 dicembre2018. Allegato D Schema della relazione sulla struttura organizzativa PARTE I Organi aziendali 1. Descrivere sinteticamente i compiti assegnati agli organi aziendali. 2. Indicare la periodicita' abituale delle riunioni degli organi aziendali. 3. Descrivere i processi che conducono all'ingresso in nuovi mercati o settori o all'introduzione di nuovi prodotti. 4. Indicare tempistica, forma, contenuti della documentazione da trasmettere agli organi aziendali ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni, con specifica identificazione dei soggetti responsabili. Evidenziare responsabili, tempistica e contenuto minimo dei flussi informativi da presentare agli organi aziendali su base regolare. PARTE II Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni 1. Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale (includendo anche l'eventuale rete periferica, degli agenti e dei soggetti convenzionati). 2. Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalita' di controllo del delegante sull'azione del delegato. 3. Con riferimento alle funzioni operative relative a servizi di pagamento, all'emissione di moneta elettronica o alle funzioni importanti che l'istituto ha esternalizzato e le procedure adottate per il controllo di tali funzioni: i. indicare le funzioni esternalizzate e il referente responsabile delle attivita' esternalizzate; ii. descrivere il contenuto degli accordi di esternalizzazione inclusa l'identita' e la localizzazione geografica del fornitore e le procedure adottate per il controllo delle funzioni esternalizzate; 4. Per le funzioni aziendali di controllo, indicare il responsabile e descrivere le risorse umane e tecnologiche a disposizione, il contenuto e la periodicita' delle attivita' di controllo, specificando i ruoli e le responsabilita' connesse con lo svolgimento dei processi di controllo. 5. Con riferimento all'eventuale rete periferica, agli agenti e ai soggetti convenzionati: i. descrivere le modalita' e la frequenza dei controlli in loco e fuori sede su succursali, agenti e soggetti convenzionati; ii. illustrare i sistemi informatici, i processi e le infrastrutture impiegati dagli agenti e soggetti convenzionati per svolgere le attivita' per conto dell'istituto; iii. indicare i sistemi di pagamento nazionali e/o internazionali a cui l'istituto ha accesso, se del caso. PARTE III PARTE III Gestione dei rischi 1. Indicare per ciascuna tipologia di rischio rilevante i presidi organizzativi approntati per la loro gestione e i meccanismi di controllo. 2. Illustrare i presidi e le cautele previsti con riferimento alla distribuzione dei servizi di pagamento, di emissione di moneta elettronica e di eventuali altri servizi, con particolare riguardo sia alla propria rete periferica che alla rete costituita da agenti e da soggetti convenzionati. Specifici riferimenti dovranno essere prodotti in merito alle procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. Internet) (1 ). ------ (1) Gli istituti applicano i gia' citati "Orientamenti finali in materi di sicurezza dei pagamenti tramite internet" emanati dall'EBA 3. Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto delle normative in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. 4. Descrivere i presidi organizzativi approntati per garantire il rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela, anche con riferimento alle procedure adottate per la trattazione dei reclami. PARTE IV Sistemi informativi e sicurezza 1. Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilita', segnalazioni, ecc.), ivi inclusa la procedura utilizzata per il monitoraggio, la gestione e il controllo degli incidenti di sicurezza e dei reclami dei clienti in merito alla sicurezza, il processo di alimentazione delle stesse, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure. 2. Indicare i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualita' dei dati. 3. Illustrare i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti abilitati, gestione di userid e password, sistemi di back-up e di recovery, ecc.). Con particolare riferimento ai dati sensibili relativi ai pagamenti: i. descrivere la policy in materia di diritto di accesso ai componenti e ai sistemi dell'infrastruttura informatica utilizzati per il trattamento di questi dati, inclusi i database e i sistemi di back up; e ii. indicare i soggetti che hanno accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti; 4. Individuare il responsabile ITC e le funzioni ad esso attribuite. 5. Descrivere il piano di emergenza e di continuita' operativa stabilito per assicurare la propria capacita' di operare su base continuativa e di limitare le perdite operative in caso di gravi interruzioni dell'operativita'; descrivere le procedure e le misure adottate per mitigare i rischi in caso di cessazione dei propri servizi di pagamento, al fine di evitare effetti negativi sui sistemi di pagamento e sugli utenti dei servizi, nonche' per garantire l'esecuzione delle operazioni in corso. 6. Descrivere il sistema di gestione dei rischi di sicurezza (1 ). ------ (1) Per il dettaglio delle informazioni da comunicare, cfr. Orientamento n. 13 concernente il "Documento relativo alla politica di sicurezza" dei gia' citati "Orientamenti finali sulle informazioni che devono essere fornite per ottenere l'autorizzazione degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, nonche' per la registrazione dei prestatori di servizi di informazione sui conti" emanati dall'EBA. Allegato E Descrizione dei servizi di pagamento, dell'attivita' di emissione della moneta elettronica e delle relative caratteristiche Sezione A - Elenco dei servizi di pagamento L'istituto indica i servizi di pagamento che intende offrire, tra quelli previsti nell'articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1, del TUB. Sezione B - Caratteristiche dei servizi di pagamento L'istituto descrive per ciascuno dei servizi di pagamento prestati le informazioni previste dal pertinente schema di compilazione, come di seguito indicato. B.1 - Servizi di pagamento di cui ai nn. da 1 a 5 dell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1, del TUB PARTE I 1 - Contrattualizzazione Caratteristiche del servizio offerto all'utenza, incluse le modalita' di registrazione delle operazioni di sottoscrizione e estinzione del rapporto con l'utente e le relazioni contrattuali con le altre parti eventualmente coinvolte. Caratteristiche dei conti di pagamento, inclusi eventuali importi massimi di avvaloramento e/o tempi massimi di gestione dei fondi 2 - Circuito Caratteristiche del circuito di accettazione dello strumento di pagamento e dei meccanismi di collegamento tra l'istituto e il circuito. A tal fine, e' indicato se l'istituto che emette lo strumento di pagamento: i) e' proprietario del circuito di accettazione; ii) aderisce a un circuito di pagamento gestito da terzi (es. schema carte di pagamento ovvero rete interbancaria di pagamento); iii) ha aggiunto funzioni proprie a un circuito di pagamento di terzi. Aspetti di dettaglio: - modalita' di funzionamento del circuito e, in particolare, ruolo e responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti; - meccanismi di tutela dell'integrita' del circuito, con particolare riguardo ai sistemi di controllo, alle misure atte ad assicurare la continuita' e l'adeguatezza dei livelli del servizio, nonche' indicazione dei soggetti responsabili per l'amministrazione della sicurezza del circuito; - misure di sicurezza informatica adottate, in particolare modalita' di identificazione/autenticazione degli utenti e di gestione di eventuali sistemi di crittografia, misure dirette a preservare l'integrita' e la riservatezza dei dati e ad assicurare la protezione dei dispositivi fisici. 3 - Meccanismi di autenticazione Caratteristiche del dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento. Modalita' di acquisizione dell'eventuale dispositivo personalizzato e presidi di sicurezza tecnici adottati. PARTE II 1 - Clearing and settlement Modalita' di clearing e settlement dei pagamenti, modalita' di accesso a procedure di scambio e di regolamento delle operazioni (ad es. adesione a procedure interbancarie, ricorso a tramite operativo, canale di regolamento prescelto) con descrizione dei flussi monetari e/o contabili relativi. Presidi di sicurezza tecnici posti a tutela dell'affidabilita' e della disponibilita' dei servizi utilizzati dall'istituto per l'accesso alle procedure di clearing e settlement gestite da terzi. Presidi a tutela del rispetto dei cut-off time previsti. 2 - Gestione e controllo frodi Misure dirette alla prevenzione e alla rilevazione di comportamenti anomali, di tentativi di manipolazione o di utilizzi fraudolenti. 3 - Gestione reclami Procedure per la gestione dei reclami degli utenti a seguito di disservizi, malfunzionamenti o frodi inerenti al servizio di pagamento prestato. 4 - Erogazione credito Servizi in relazione ai quali viene accordato il credito. Caratteristiche principali del contratto di erogazione del credito (esempio: durata del finanziamento, tipologia del finanziamento). PARTE III 1 - Informazioni ulteriori da fornire per i servizi di cui ai nn. 1 e 2 Funzioni di deposito/prelievo Caratteristiche dei servizi che permettono di depositare e/o prelevare il contante da un conto di pagamento, nonche' delle operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento. Presidi di sicurezza tecnica adottati per assicurare l'affidabilita' e la disponibilita' del servizio. 2 - Informazioni ulteriori da fornire per i servizi di cui ai nn. 3, 4 Ordini di pagamento Procedura per il perfezionamento dell'ordine di pagamento (ad es. trasferimento fondi, addebito diretto anche una tantum, bonifici, ordini permanenti, operazioni disposte mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi), incluse le modalita' di autenticazione dell'utente, accettazione dell'ordine e completamento della transazione. Presidi di sicurezza tecnici adottati per assicurare l'affidabilita' e la disponibilita' del servizio. 3 - Informazioni ulteriori da fornire per i servizi di cui al n.5 Emissione di strumenti di pagamento Caratteristiche tecniche e di funzionamento dello strumento di pagamento (esempio: carte fisiche ovvero dispositivi virtuali, dispositivi di autenticazione), inclusi i presidi di sicurezza tecnici adottati. Modalita' di produzione, personalizzazione, conservazione, distribuzione e distruzione dei dispositivi utilizzati e relativi presidi di sicurezza tecnici adottati. Gli emittenti di strumenti di pagamento basati su carta forniscono anche, ove rilevanti, le informazioni previste dal seguente Paragrafo B.3, Sezione 2 "Accesso ai conti di pagamento" e Sezione 3 "Autenticazione e consenso". Acquiring Caratteristiche del servizio di acquiring, incluse modalita' di convenzionamento del merchant, caratteristiche dei flussi informativi e monetari con i punti di accettazione degli strumenti di pagamento Caratteristiche tecniche e di funzionamento dei dispositivi di accettazione dello strumento di pagamento (ad esempio, terminali POS fisici e virtuali, ATM e servizi di acquiring remoto attraverso reti pubbliche o private) e relativi presidi di sicurezza tecnici adottati. Modalita' di produzione, personalizzazione, installazione e rimozione dei dispositivi di accettazione dello strumento di pagamento e relativi presidi di sicurezza tecnici adottati. 4 - Informazioni ulteriori da fornire per i servizi che includono l'offerta e l'amministrazione di un conto di pagamento accessibileon-line Descrizione delle caratteristiche delle interfacce che consentono l'interconnessione tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e il prestatore del servizio di disposizione di ordini di pagamento, di informazione sui conti o di emissione di strumenti di pagamento basati su carta in conformita' con i requisiti previsti dal Regolamento delegato della Commissione del 27 novembre 2017 n. 2018/389. Nel caso di adesione a piattaforme: - modalita' di integrazione della piattaforma nei sistemi informativi aziendali e, in particolare, ruoli e responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti; - meccanismi di tutela dell'integrita' della piattaforma, con particolare riguardo ai sistemi di controllo, alle misure atte ad assicurare la continuita' e l'adeguatezza dei livelli del servizio, nonche' indicazione dei soggetti responsabili per l'amministrazione della sicurezza della piattaforma. B.2. Servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1, n. 6 del TUB (Rimesse) 1 - Circuito Eventuale circuito al quale si aderisce e/o i principali paesi verso cui vengono inviate e/o ricevute le rimesse di denaro. 2 - Modalita' di funzionamento del servizio Caratteristiche del servizio, inclusi: a) livelli di servizio garantiti, vincoli procedurali e di importo, ulteriori caratteristiche peculiari; b) procedure e presidi di sicurezza nella fase di invio (controlli di linea, verifica identita', generazione codici di controllo e loro sicurezza, ecc.); c) procedure e presidi di sicurezza nella fase di ricezione (controlli sulle identita' e sui parametri della transazione, verifica codici di controllo). 3 - Modalita' di gestione dei flussi monetari e informativi. Descrizione dei seguenti aspetti: a) caratteristiche e presidi di sicurezza dei sistemi informativi degli agenti che erogano il servizio alla clientela; b) caratteristiche e presidi di sicurezza delle reti di interconnessione degli agenti con i sistemi elaborativi centrali; c) procedure di controllo sugli agenti, inclusa la verifica delle procedure tecnico-operative di sicurezza; d) caratteristiche e presidi di sicurezza adottati per l'accesso alle reti interbancarie nazionali e internazionali. 4 - Clearing e settlement Modalita' di clearing e settlement dei pagamenti, modalita' di accesso a procedure di scambio e di regolamento delle operazioni (ad es. adesione a procedure interbancarie, ricorso a tramite operativo, canale di regolamento prescelto) con descrizione dei flussi monetari e/o contabili relativi. Presidi di sicurezza tecnici posti a tutela dell'affidabilita' e della disponibilita' dei servizi utilizzati dall'istituto per l'accesso alle procedure di clearing e settlement gestite da terzi. Presidi a tutela del rispetto dei cut-off time previsti. 5 - Gestione e controllo frodi Misure dirette alla prevenzione e rilevazione di comportamenti anomali, di tentativi di manipolazione o di utilizzi fraudolenti. 6 - Gestione reclami Procedure per la gestione dei reclami degli utenti a seguito di disservizi, malfunzionamenti o frodi inerenti al servizio di pagamento prestato. B.3. Servizio di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1) n. 7, del TUB (Servizio di disposizione di ordini di pagamento) PARTE I 1 - Contrattualizzazione Caratteristiche del servizio offerto all'utenza, incluse le modalita' di registrazione delle operazioni di sottoscrizione e estinzione del rapporto con l'utente e le relazioni contrattuali con le altre parti eventualmente coinvolte. Caratteristiche dei conti di pagamento cui il prestatore accede ed eventuali limiti di importo degli ordini di pagamento disposti. Modalita' di convenzionamento del merchant, caratteristiche dei flussi informativi con i punti di accettazione degli strumenti di pagamento. 2 - Accesso ai conti di pagamento Descrizione delle modalita' e delle procedure di accesso ai conti di pagamento. - Descrizione delle procedure interne per la richiesta di rilascio, gestione, revoca e aggiornamento dei certificati con cui il prestatore del servizio di disposizione di ordini di pagamento si identifica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.; Descrizione delle misure di sicurezza informatica adottate, in particolare modalita' di identificazione/autenticazione degli utenti e di gestione di eventuali sistemi di crittografia, misure dirette a preservare l'integrita' e la riservatezza dei dati e ad assicurare la protezione dei dispositivi fisici. 3 - Autenticazione e consenso Descrizione delle caratteristiche dei dispositivi personalizzati e/o delle procedure eventualmente concordate tra il prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento e l'utente, anche ulteriori rispetto a quelle fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Descrizione delle modalita' di gestione dell'ordine di pagamento. Presidi di sicurezza tecnici adottati per assicurare l'affidabilita' e la disponibilita' del servizio. Descrizione delle procedure di integrazione con i meccanismi di autenticazione forniti dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Modalita' di acquisizione del consenso dell'utente e relativi presidi di sicurezza tecnici adottati. PARTE II 1 - Gestione e controllo frodi Misure dirette alla prevenzione e alla rilevazione di comportamenti anomali, di tentativi di manipolazione o di utilizzi fraudolenti. 2 - Gestione reclami Procedure per la gestione dei reclami degli utenti in materia di sicurezza a seguito di disservizi, malfunzionamenti o frodi inerenti al servizio di pagamento prestato. B.4. Servizio di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1) n. 8, del TUB (Servizio di informazione sui conti) PARTE I 1 - Contrattualizzazione Caratteristiche del servizio offerto all'utenza, incluse le modalita' di registrazione delle operazioni di sottoscrizione e estinzione del rapporto con l'utente e le relazioni contrattuali con le altre parti eventualmente coinvolte. Caratteristiche dei conti di pagamento cui il prestatore accede. 2 - Accesso ai conti di pagamento Descrizione delle modalita' e delle procedure di accesso ai conti di pagamento. Descrizione delle procedure interne per la richiesta di rilascio, gestione, revoca e aggiornamento dei certificati con cui il prestatore di servizi di informazione sui conti si identifica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Descrizione delle misure di sicurezza informatica adottate, in particolare modalita' di identificazione/autenticazione degli utenti e di gestione di eventuali sistemi di crittografia, misure dirette a preservare l'integrita' e la riservatezza dei dati e ad assicurare la protezione dei dispositivi fisici. 3 - Autenticazione e consenso Descrizione delle caratteristiche dei dispositivi personalizzati e/o delle procedure eventualmente concordate tra il prestatore di servizi di disposizione di ordini e l'utente, anche in aggiunta a quelle fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Presidi di sicurezza tecnici adottati per assicurare l'affidabilita' e la disponibilita' del servizio. Descrizione delle procedure di integrazione con i meccanismi di autenticazione forniti dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Modalita' di acquisizione del consenso dell'utente e presidi di sicurezza tecnici adottati, inclusi i meccanismi con cui si assicura l'accesso esclusivamente alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associati. PARTE II 1 - Gestione e controllo frodi Misure dirette alla prevenzione e alla rilevazione di comportamenti anomali, di tentativi di manipolazione o di utilizzi fraudolenti. 2 - Gestione reclami Procedure per la gestione dei reclami degli utenti in materia di sicurezza a seguito di disservizi, malfunzionamenti o frodi inerenti al servizio di pagamento prestato. Sezione C - Moneta elettronica Gli istituti di moneta elettronica forniscono le informazioni di cui alla Sezione B.1 con riferimento all'attivita' di emissione di moneta elettronica. Essi descrivono inoltre i seguenti aspetti: a) caratteristiche tecniche e di funzionamento dello strumento di pagamento (esempio: carte fisiche ovvero dispositivi virtuali; nominativi o anonimi; ricaricabili o meno; eventuale possibilita' di effettuare trasferimenti di moneta elettronica da un dispositivo ad un altro); b) modalita' di avvaloramento iniziale e, ove previsti, di avvaloramento successivo; c) modalita' di rimborso della moneta elettronica e caratteristiche essenziali del rapporto contrattuale con il detentore di moneta elettronica (es. valore monetario iniziale, importi massimi di avvaloramento, importo massimo delle singole ricariche, condizioni e modalita' di utilizzo, commissioni applicate); d) meccanismi di registrazione delle operazioni di avvaloramento, utilizzo, ricarica, rimborso e, ove previsti, dei trasferimenti da un dispositivo ad un altro. CAPITOLO VII SUCCURSALI, AGENTI, SOGGETTI CONVENZIONATI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ISTITUTI SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa L'istituto autorizzato in Italia puo': - prestare servizi di pagamento anche in altri Stati comunitari attraverso l'esercizio della liberta' di stabilimento (articolo 114-decies, comma 1, del TUB); l'istituto di moneta elettronica puo' emettere moneta elettronica anche in altri Stati comunitari, attraverso l'esercizio della liberta' di stabilimento (articolo 114-quinquies, comma 6, lett. a), del TUB): cfr. Sezione II, par.2; - prestare servizi di pagamento anche in altri Stati comunitari avvalendosi della libera prestazione di servizi (articolo 114-decies, comma 3, del TUB); l'istituto di moneta elettronica puo' emettere moneta elettronica anche in altri Stati comunitari, avvalendosi della libera prestazione di servizi (articolo 114-quinquies, comma 6, lett. a), del TUB): cfr. Sezione IV, par.2; - prestare servizi di pagamento e, in caso di istituto di moneta elettronica, emettere moneta elettronica anche in Stati terzi, con o senza stabilimento (articoli 114-quinquies, comma 6, lett. b), e . 114-decies, comma 5, del TUB): cfr. Sezioni II, par. 3 e IV, par.2; - avvalersi di agenti per la promozione e la conclusione di contratti per la prestazione di servizi di pagamento (cfr. articolo 128-quater, commi 1 e 6, del TUB); l'istituto di moneta elettronica puo' avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica (articolo 114-bis.1, comma 1, del TUB): cfr. Sezione III. Per l'ampliamento dell'operativita' in paesi non appartenenti all'Unione Europea e' necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia. La decisione di avvalersi delle possibilita' disciplinate nel presente Capitolo e' assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica. SEZIONE II SUCCURSALI 1. Apertura di succursali in Italia L'istituto che intende aprire una succursale in Italia lo comunica alla Banca d'Italia. La comunicazione contiene le seguenti informazioni: a) indirizzo e recapiti della succursale; b) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei servizi di pagamento e dell'attivita' di emissione di moneta elettronica nonche' il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Per le relative segnalazioni, gli istituti si attengono a quanto previsto nella Comunicazione della Banca d'Italia del 30 aprile 2015 - Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR, e successive modifiche. 2. Esercizio della liberta' di stabilimento mediante apertura di succursali in Stati comunitari (1 ) ------ (1) cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23 giugno 2017 che integra la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorita' competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento. 2.1. Primo insediamento Nell'esercizio della liberta' di stabilimento, l'istituto comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di istituire la prima succursale in uno Stato comunitario. La comunicazione contiene le seguenti informazioni: a) Stato comunitario ove l'istituto intende istituire una succursale; b) servizi di pagamento o l'attivita' di moneta elettronica che l'istituto intende prestare (2 ); ------ (2) Si precisa che, ai sensi della direttiva 2015/2366/UE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, i finanziamenti concessi in relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento con durata superiore a dodici mesi non sono oggetto di armonizzazione comunitaria e pertanto non sono disciplinati nel presente paragrafo. c) indirizzo e recapiti della succursale; d) soggetto responsabile della succursale e relativi recapiti; e) compiti e organizzazione della succursale; f) un piano aziendale che dimostri che la succursale e' in grado di utilizzare sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione nello Stato ospitante; il piano contiene, in particolare: - gli obiettivi principali e la strategia aziendale della succursale, una spiegazione di come quest'ultima contribuira' alla strategia dell'istituto e, se del caso, del suo gruppo; - una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari completi; g) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei servizi di pagamento e dell'attivita' di moneta elettronica e il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo; in particolare l'istituto fornisce: - una descrizione della struttura di governo societario della succursale, comprese le linee di riporto gerarchico funzionale e giuridico, nonche' la posizione e il ruolo della succursale nella struttura societaria dell'istituto e, se del caso, del suo gruppo; - una descrizione dei meccanismi di controllo interno della succursale, inclusi: i) la descrizione delle procedure interne di controllo del rischio della succursale, il nesso con la procedura interna di controllo dell'istituto e, se del caso, del suo gruppo; ii) le informazioni dettagliate sui dispositivi di audit della succursale; e iii) le informazioni dettagliate sulle procedure che la succursale adottera' nello Stato ospitante per il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo; h) l'indicazione del soggetto referente presso l'istituto e relativi recapiti. La Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, notifica le informazioni ricevute all'autorita' competente dello Stato ospitante. La Banca d'Italia da' comunicazione all'istituto interessato dell'avvenuta notifica all'autorita' competente dello Stato ospitante. La Banca d'Italia iscrive la succursale, a seconda dei casi, nell'albo degli istituti di pagamento o nell'albo degli istituti di moneta elettronica entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione completa e ne da' comunicazione all'istituto e all'autorita' competente dello Stato ospitante. Successivamente all'iscrizione, gli istituti comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operativita' della succursale. La Banca d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello Stato ospitante. La Banca d'Italia puo' rifiutare di iscrivere la succursale nell'albo, o puo' revocarne l'iscrizione, se gia' avvenuta, quando: - non e' assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o dell'attivita' di emissione di moneta elettronica ovvero il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo; - l'autorita' competente dello Stato ospitante le abbia comunicato, fornendo adeguata motivazione, che sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente allo stabilimento della succursale, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che lo stabilimento di detta succursale possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Del rifiuto e' data comunicazione all'istituto. 2.2 Comunicazioni successive Gli istituti comunicano, senza ritardo, alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2.1, l'intenzione di istituire ulteriori succursali o la loro chiusura. La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'autorita' del paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Si applica a quanto previsto dal paragrafo 2.1. Gli istituti procedono autonomamente alla chiusura di succursali, dandone comunicazione alla Banca d'Italia almeno 15 giorni prima. 3. Apertura di succursali in Stati terzi 3.1 Primo insediamento L'istituto che intende istituire una succursale in uno Stato terzo presenta istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia. L'istanza contiene le seguenti informazioni: a) Stato terzo nel cui territorio l'istituto intende istituire una succursale; b) servizi di pagamento o attivita' di moneta elettronica che l'istituto di pagamento intende prestare; c) indirizzo e recapiti della succursale; d) soggetto responsabile della succursale e relativi recapiti; e) compiti e organizzazione della succursale; f) un piano aziendale che dimostri che la succursale e' in grado di utilizzare sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione nello Stato terzo ospitante; il piano contiene, in particolare: - gli obiettivi principali e la strategia aziendale della succursale, una spiegazione di come quest'ultima contribuira' alla strategia dell'istituto e, se del caso, del suo gruppo; - una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari completi; g) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei servizi di pagamento e dell'attivita' di emissione di moneta elettronica nonche' il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. In particolare, l'istituto fornisce: - una descrizione della struttura di governo societario della succursale, comprese le linee di riporto gerarchico funzionale e giuridico, nonche' la posizione e il ruolo della succursale nella struttura societaria dell'istituto e, se rilevante, del suo gruppo; - una descrizione dei meccanismi di controllo interno della succursale, incluse: i) la descrizione delle procedure interne di controllo del rischio della succursale, il nesso con la procedura interna di controllo dell'istituto e, se del caso, del gruppo; ii) informazioni dettagliate sui dispositivi di audit della succursale; e iii) informazioni dettagliate sulle procedure che la succursale adottera' nello Stato ospitante per il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo; La Banca d'Italia autorizza l'istituto ad aprire la succursale e la iscrive, a seconda dei casi, nell'albo degli istituti di pagamento o nell'albo degli istituti di moneta elettronica entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione o nega l'autorizzazione quando non e' assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o dell'attivita' di emissione di moneta elettronica ovvero il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. L'autorizzazione e', inoltre, negata nel caso in cui non siano soddisfatte le seguenti condizioni: - esistenza, nello Stato ospitante, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati; - esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e le competenti autorita' dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia, anche attraverso l'espletamento di controlli in loco; - possibilita' di agevole accesso, da parte dell'istituto, alle informazioni della succursale. 3.2 Comunicazioni successive Gli istituti gia' insediati in uno Stato terzo comunicano alla Banca d'Italia l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali almeno 30 giorni prima di procedere all'apertura. Gli istituti procedono autonomamente alla chiusura di succursali, dandone comunicazione alla Banca d'Italia almeno 15 giorni prima. L'istituto comunica alla Banca d'Italia, le modifiche che intende apportare all'operativita' della succursale per quanto attiene all'attivita' esercitata, alla struttura organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito, almeno trenta giorni prima di procedere alle modifiche. SEZIONE III AGENTI E SOGGETTI CONVENZIONATI 1. Utilizzo di agenti in Italia 1.1 Prima comunicazione L'istituto comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi di agenti ai sensi dell'art. 128-quater, commi 1 e 6 del TUB per la prestazione di servizi di pagamento (1 ) nel territorio italiano. La comunicazione contiene: ------ (1) Gli istituti di moneta elettronica non possono avvalersi di agenti per l'attivita' di emissione di moneta elettronica a) una descrizione dei meccanismi di controllo interno per assicurare che gli agenti di cui si avvalgono si conformino agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo secondo lo schema previsto dall'Allegato D del Capitolo VI; b) la dichiarazione dell'istituto di avere verificato l'adeguatezza dei meccanismi di controllo adottati dall'agente per conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, dell'assetto organizzativo e delle risorse a disposizione dell'agente siano adeguate per promuovere e concludere in modo corretto contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento; c) i servizi di pagamento per i quali l'istituto intende avvalersi dell'agente. L'istituto trasmette le informazioni anagrafiche relative agli agenti di cui intende avvalersi con le modalita' previste dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 24 gennaio 2019 "Nuova segnalazione degli agenti che distribuiscono servizi di pagamento. Istruzioni per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica italiani"(2 ). La Banca d'Italia iscrive l'agente, a seconda dei casi, nell'albo degli istituti di pagamento o nell'albo degli istituti di moneta elettronica entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti i suoi elementi e ne da' comunicazione all'istituto. ------ (2) Cfr. https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/ri levazioni-vigilanza/index.html L'agente avvia l'operativita' a seguito dell'iscrizione. Gli istituti si assicurano che gli agenti informino gli utenti dei servizi di pagamento che agiscono su loro mandato. La Banca d'Italia puo' rifiutare di iscrivere l'agente nell'albo quando le informazioni rese dall'istituto sono inesatte o non e' assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Del rifiuto e' data comunicazione all'istituto. La Banca d'Italia puo' assumere le iniziative necessarie a verificare l'esattezza delle informazioni trasmesse. 1.2 Comunicazioni successive Gli istituti comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia le variazioni nelle informazioni comunicate nonche' l'intenzione di avvalersi di altri agenti nel rispetto di quanto disciplinato dal presente paragrafo. La Banca d'Italia aggiorna le informazioni nell'albo degli istituti di pagamento o nell'albo degli istituti di moneta elettronica entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti i suoi elementi e ne da' comunicazione all'istituto. Quando non vi sono variazioni nei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, gli istituti si limitano a trasmettere le informazioni anagrafiche dei nuovi agenti e la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1, lett. b), secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 24 gennaio 2019 "Nuova segnalazione degli agenti che distribuiscono servizi di pagamento. Istruzioni per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica italiani"(1 ). ------ (1) Cfr. https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/ri levazioni-vigilanza/index.html Gli istituti comunicano alla Banca d'Italia la cessazione del rapporto con agenti iscritti nell'albo entro 15 giorni dalla conclusione del rapporto, secondo le modalita' previste dalla citata Comunicazione. 2. Utilizzo di soggetti convenzionati in Italia L'istituto di moneta elettronica che intende avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica nel territorio italiano applica le disposizioni di cui al Capitolo VI, Sezione II, e all'Allegato B del medesimo Capitolo. 3. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati comunitari (2 ) ------- (2) Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23 giugno 2017 che integra la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorita' competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento. 3.1 Primo utilizzo L'istituto comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi, per la prima volta, di un agente di un altro Stato comunitario per prestare servizi di pagamento in detto Stato comunitario o, nel caso di istituti di moneta elettronica, di un soggetto convenzionato di un altro Stato comunitario per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in tale Stato. La comunicazione contiene le seguenti informazioni: a) lo Stato comunitario dove e' insediato l'agente o il soggetto convenzionato; b) i servizi di pagamento che verranno prestati attraverso l'agente e le attivita' di distribuzione e/o rimborso della moneta elettronica che verranno prestate attraverso il soggetto convenzionato; c) per le persone fisiche: i) il nome, l'indirizzo e codice identificativo dell'agente e del soggetto convenzionato; e ii) per gli agenti, la dichiarazione dell'istituto che attesti il rispetto dei requisiti previsti nello Stato ospitante per lo svolgimento dell'attivita'; d) per le persone giuridiche: i) l'identita' degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente e del soggetto convenzionato e il codice identificativo della societa'; e ii) per gli agenti, la dichiarazione dell'istituto che attesti il rispetto da parte di questi ultimi dei requisiti previsti nello Stato ospitante per lo svolgimento dell'attivita'; e) una descrizione dei meccanismi di controllo interno per assicurare che gli agenti e i soggetti convenzionati di cui si conformino agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo; f) la dichiarazione dell'istituto di avere verificato l'adeguatezza dei meccanismi di controllo di cui alla precedente lett. e), dell'assetto organizzativo e delle risorse dell'agente o del soggetto convenzionato, rispettivamente, per promuovere e concludere in modo corretto contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento e per distribuire e rimborsare la moneta elettronica; la qualificazione motivata dell'attivita' quale esercizio della liberta' di stabilimento oppure della libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea; g) l'indicazione dettagliata delle modalita' con cui l'istituto intende operare nello stato di insediamento tramite l'agente o il soggetto convenzionato; h) per l'operativita' tramite agenti, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, l'identificazione del punto di contatto centrale (1 ), eventualmente istituito nello Stato comunitario, con indicazione del responsabile, dell'indirizzo e dei recapiti dello stesso. Il punto di contatto centrale e' disciplinato dal Regolamento delegato della Commissione adottato in attuazione dell'art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2015/2366/UE. ------ (1) L'istituzione del punto di contatto centrale e' necessaria se prevista dalla legislazione dello Stato membro ospitante. La Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari, notifica le informazioni ricevute all'autorita' competente dello Stato ospitante e ne da' comunicazione all'istituto. Nel caso di utilizzo di un agente, la Banca d'Italia iscrive l'agente, a seconda dei casi, nell'albo degli istituti di pagamento o nell'albo dell'istituto di moneta elettronica, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione completa, e ne da' comunicazione all'istituto e all'autorita' competente dello Stato ospitante. Gli istituti comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operativita' dell'agente. La Banca d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello Stato ospitante. La Banca d'Italia puo' rifiutare di iscrivere l'agente nell'albo, o revocare l'iscrizione, se gia' iscritto, quando ricorra almeno una delle seguenti ragioni: - non e' assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo; - l'autorita' competente dello Stato ospitante le abbia comunicato che sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente all'impiego dell'agente, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che l'impiego dell'agente possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. . Del rifiuto e' data comunicazione all'istituto. Nel caso di utilizzo di soggetti convenzionati, la Banca d'Italia puo' rifiutare di effettuare la comunicazione all'autorita' competente dello Stato ospitante dei soggetti convenzionati di cui l'istituto di moneta elettronica intende avvalersi quando non e' assicurata la corretta prestazione dell'attivita' di distribuzione o rimborso della moneta elettronica nonche' il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. L'istituto di moneta elettronica puo' iniziare ad operare attraverso il soggetto convenzionato decorsi 90 giorni dalla comunicazione alla Banca d'Italia completa di tutti i suoi elementi. La Banca d'Italia puo' vietare l'impiego del soggetto convenzionato nel caso in cui l'autorita' competente dello Stato ospitante abbia comunicato che sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente all'impiego del soggetto convenzionato, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che l'impiego del soggetto convenzionato possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Del rifiuto e' data comunicazione all'istituto di moneta elettronica. Gli istituti di moneta elettronica comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operativita' del soggetto convenzionato. La Banca d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello Stato ospitante. 3.2 Comunicazioni successive Gli istituti comunicano, senza ritardo, alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 3.1, l'intenzione di avvalersi di altri agenti o soggetti convenzionati, nonche' la cessazione dei rapporti precedentemente comunicati. La Banca d'Italia effettua la notifica all'autorita' del paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa l'istituto interessato. Si applica a quanto previsto dal paragrafo 3.1. 4. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati terzi L'istituto comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi di agenti per la prestazione di servizi di pagamento in uno Stato terzo o, nel caso di istituti di moneta elettronica, di un soggetto convenzionato per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica, in uno Stato terzo. La comunicazione contiene le seguenti informazioni: a) lo Stato terzo dove e' insediato l'agente o il soggetto convenzionato; b) i servizi di pagamento che verranno prestati attraverso l'agente e le attivita' di distribuzione e di rimborso di moneta elettronica prestate tramite il soggetto convenzionato; c) per le persone fisiche: i) il nome, l'indirizzo e, ove disponibile, il codice identificativo dell'agente o del soggetto convenzionato; e ii) per gli agenti, la dichiarazione dell'istituto che attesti il rispetto dei requisiti previsti nello Stato terzo per lo svolgimento dell'attivita'; d) per le persone giuridiche: i) l'identita' degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente e del soggetto convenzionato e, ove disponibile, il codice identificativo della societa'; ii) per gli agenti, la dichiarazione dell'istituto che attesti il rispetto da parte di questi ultimi dei requisiti previsti nello Stato terzo per lo svolgimento dell'attivita'; e) una descrizione dei meccanismi di controllo interno per assicurare che gli agenti o i soggetti convenzionati di cui si avvale si conformino agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo; f) la dichiarazione dell'istituto di avere verificato l'adeguatezza dei meccanismi di controllo di cui alla precedente lett. e), dell'assetto organizzativo e delle risorse a disposizione dell'agente o del soggetto convenzionato per promuovere e concludere in modo corretto contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento o per distribuire e rimborsare la moneta elettronica; g) indicazione dettagliata delle modalita' con cui l'istituto intende operare nello Stato di insediamento tramite l'agente o il soggetto convenzionato. La Banca d'Italia autorizza l'istituto ad avvalersi dell'agente e iscrive l'agente, a seconda dei casi, nell'albo degli istituti di pagamento o nell'albo degli istituti di moneta elettronica ovvero autorizza l'istituto di moneta elettronica ad avvalersi del soggetto convenzionato entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione; nega l'autorizzazione ad avvalersi dell'agente o del soggetto convenzionato quando non e' assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o dell'attivita' di distribuzione o rimborso della moneta elettronica o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento al terrorismo. L'autorizzazione e', inoltre, negata nel caso in cui non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - esistenza, nello Stato di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati; - esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e le competenti autorita' dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia, anche attraverso l'espletamento di controlli in loco; - possibilita' di agevole accesso, da parte dell'istituto, alle informazioni dell'agente o del soggetto convenzionato. L'istituto comunica alla Banca d'Italia le modifiche alle informazioni precedentemente comunicate, almeno trenta giorni prima che la modifica sia effettuata. Gli istituti comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia la cessazione dei rapporti con agenti e soggetti convenzionati, per l'aggiornamento dell'albo. SEZIONE IV PRESTAZIONE DI SERVIZI 1. Stati comunitari (1 ) ------ (1) Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23 giugno 2017 che integra la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorita' competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento. Fermo restando quanto previsto dalla Sezione III, l'istituto che intende prestare servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi in uno Stato comunitario o l'istituto di moneta elettronica che intende esercitare l'attivita' di emissione di moneta elettronica in regime di libera prestazione di servizi in uno Stato comunitario invia una comunicazione alla Banca d'Italia (2 ). ------ (2) Per la prestazione di servizi di pagamento tramite agenti in regime di libera prestazione di servizi e per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica tramite soggetti convenzionati in regime di libera prestazione, si applica quanto previsto dalla Sezione III. Nella comunicazione l'istituto precisa: a) lo Stato in cui intende esercitare l'attivita'; b) i servizi di pagamento o l'attivita' di emissione di moneta elettronica che intende prestare e la data prevista per l'avvio dell'operativita'. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorita' competente dello Stato ospitante. Dell'avvenuta notifica all'autorita' competente dello Stato ospitante la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione all'istituto interessato. L'istituto comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorita' dello Stato ospitante le modifiche alle informazioni, di cui al precedente punto b), almeno trenta giorni prima di procedere al cambiamento. 2. Stati terzi Fermo restando quanto previsto dalla Sezione III, l'istituto che intende prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo o l'istituto di moneta elettronica che intende esercitare l'attivita' di emissione di moneta elettronica in uno Stato terzo senza stabilimento presenta istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia. Nell'istanza l'istituto precisa: a) lo Stato terzo nel cui territorio intende prestare i servizi o esercitare l'attivita' di emissione di moneta elettronica; b) i servizi di pagamento o l'attivita' di emissione di moneta elettronica che intende prestare. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza completa di tutti gli elementi necessari, ove non sussistano motivi ostativi, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione. In tale ambito, la Banca d'Italia valuta l'esistenza nello Stato terzo di un sistema di vigilanza adeguato. SEZIONE V PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi, i procedimenti amministrativi, e le corrispondenti unita' organizzative responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo: - divieto di apertura della prima succursale in uno stato comunitario, ai sensi degli articoli 114-quinquies, comma 6, lett. a) e 114-decies, comma 1 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi); - autorizzazione all'apertura della prima succursale in uno stato terzo, ai sensi degli articoli 114-quinquies, comma 6, lett. b) e 114-decies, comma 5 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno2008); - il rifiuto di iscrizione di un agente nell'albo degli istituti di pagamento o degli istituti di moneta elettronica, ai sensi dell'articolo 114-septies, comma 1 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno2008); - il rifiuto di iscrizione di un agente comunitario nell'albo degli istituti di pagamento o degli istituti di moneta elettronica, ai sensi dell'articolo 114-septies, comma 1 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno2008); - rifiuto di comunicare all'autorita' di uno Stato comunitario l'intenzione di ricorrere ad un soggetto convenzionato in tale Stato, ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 6, lett. a) del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno2008); - il divieto di utilizzare un soggetto convenzionato in uno Stato comunitario, ai sensi dell'articolo 114-quinquies.2, comma 3, lett. d) del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno2008); - autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento tramite agenti o all'esercizio dell'attivita' di emissione di moneta elettronica tramite soggetti convenzionati in uno Stato terzo, ai sensi degli articoli 114-quinquies, comma 6, lett. b) e 114-decies, comma 6 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno2008); - autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento o all'esercizio dell'attivita' di emissione di moneta elettronica in uno Stato terzo, ai sensi degli articoli 114-quinquies, comma 6, lett. b) e 114-decies, comma 5 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno2008). CAPITOLO VIII OPERATIVITA' IN ITALIA DEGLI ISTITUTI SEZIONE I OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI COMUNITARI (1 ) ------ (1) Le comunicazioni di cui alla presente Sezione vanno inviate alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale. 1. Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano: - agli istituti comunitari che intendono prestare in Italia servizi di pagamento attraverso l'esercizio del diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti; - agli istituti di moneta elettronica comunitari che intendono prestare in Italia l'attivita' di emissione di moneta elettronica attraverso l'esercizio del diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica. 2. Stabilimento di succursali: primo insediamento (2 ) ------ (2) Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23 giugno 2017 che integra la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorita' competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento L'istituto comunitario che intende per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notifica questo intendimento all'autorita' competente dello Stato d'origine. L'inizio dell'operativita' della succursale e' subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia della comunicazione inviata dall'autorita' competente dello Stato d'origine dell'istituto comunitario. Entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, la Banca d'Italia comunica all'autorita' competente dello Stato di origine se sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente all'insediamento della succursale, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. 3. Impiego di agenti o di soggetti convenzionati insediati in Italia (1 ) ------ (1) Restano fermi gli altri obblighi di comunicazione imposti agli istituti comunitari ai sensi dall'art. 128-quater comma 7-bis del TUB. 3.1. Diritto di stabilimento In conformita' a quanto previsto dall'articolo 128-decies, comma 2-bis, del TUB, l'istituto comunitario che intende prestare in Italia, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento per il tramite di agenti designa in Italia un punto di contatto centrale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delegato della Commissione sul punto di contatto centrale ai sensi della direttiva 2015/2366/UE (2 ). Quando e' costituito in Italia il punto di contatto centrale ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, l'istituto designa questo punto di contatto centrale anche per le finalita' di cui alle presenti Disposizioni e per lo svolgimento delle funzioni previste dal Regolamento citato nel presente capoverso. ------ (2) Restano ferme le disposizioni dettate per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni L'istituto comunitario che intende prestare servizi di pagamento in Italia attraverso agenti insediati in Italia notifica tale intendimento all'autorita' competente dello Stato d'origine, indicando, tra l'altro, nome del responsabile, indirizzo e recapiti del punto di contatto centrale. L'istituto di moneta elettronica comunitario che intende distribuire e rimborsare moneta elettronica in Italia attraverso soggetti convenzionati notifica tale intendimento all'autorita' competente dello Stato d'origine, indicando la qualificazione motivata dell'attivita' quale esercizio della liberta' di stabilimento. L'inizio dell'operativita' dell'agente o del soggetto convenzionato e' subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia della comunicazione inviata dall'autorita' competente dello Stato d'origine dell'istituto comunitario. La Banca d'Italia comunica all'autorita' competente dello Stato di origine se sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente all'utilizzo dell'agente o del soggetto convenzionato, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che l'impiego dell'agente o del soggetto convenzionato possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. 3.2 Libera prestazione di servizi L'istituto che intende prestare servizi di pagamento in Italia in regime di libera prestazione di servizi attraverso agenti notifica tale intendimento all'autorita' competente dello Stato d'origine, indicando la qualificazione motivata dell'attivita' quale libera prestazione di servizi. L'agente puo' iniziare l'attivita' dopo che la Banca d'Italia ha ricevuto la notifica da parte della autorita' competente dello Stato d'origine. L'istituto di moneta elettronica che intende avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso in Italia della moneta elettronica in regime di libera prestazione di servizi notifica tale intendimento all'autorita' competente dello Stato d'origine, indicando la qualificazione motivata dell'attivita' quale libera prestazione di servizi. Il soggetto convenzionato puo' iniziare l'attivita' dopo che la Banca d'Italia ha ricevuto la notifica da parte della autorita' competente dello Stato d'origine. 4. Prestazione di servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.1, l'istituto di pagamento comunitario che intende prestare in Italia per la prima volta servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi puo' iniziare l'attivita' dopo che la Banca d'Italia ha ricevuto la notifica da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine. L'istituto di moneta elettronica comunitario che intende prestare in Italia per la prima volta attivita' di emissione di moneta elettronica o prestare servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi puo' iniziare l'attivita' dopo che la Banca d'Italia ha ricevuto la notifica da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine. 5. Controlli della Banca d'Italia e collaborazione con le autorita' estere La Banca d'Italia esercita sugli istituti comunitari operanti in Italia i controlli, anche ispettivi, di competenza previsti dalla legislazione vigente. Ai sensi dell'articolo 114-quinquiesdecies, comma 1, lett. b), del TUB, la Banca d'Italia scambia informazioni con le altre autorita' competenti ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento (1 ). ------ (1) Cfr. Regolamento delegato della Commissione sulla cooperazione tra le autorita' competenti dello stato di origine e dello stato ospitante per la supervisione degli istituti di pagamento che operano su base transfrontaliera ai sensi dell'art. 29(6) della PSD2. SEZIONE II CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO IN ITALIA DELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI CREDITO DA PARTE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO COMUNITARI 1. Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano agli istituti di pagamento comunitari, che prestano servizi di pagamento in Italia ai sensi dell'art. 114-decies, commi 2 e 4, del TUB. 2. Condizioni per la concessione del credito Gli istituti di pagamento comunitari che prestano servizi di pagamento in Italia, possono concedere credito di durata superiore ai 12 mesi collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) istituiscono una succursale ai sensi della Sezione I, par. 2; b) l'attivita' di concessione del credito e' svolta con modalita' analoghe nel paese d'origine ed e' sottoposta a vigilanza; c) l'attivita' di concessione del credito nel territorio italiano e' esercitata nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese d'origine; d) la succursale rispetta la disciplina italiana in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, contrasto dell'usura, del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo; e) l'autorita' competente per la vigilanza nel paese di origine assume la responsabilita' del controllo sulle attivita' di concessione del credito, sui rischi rilevanti ad essa connessi, sugli assetti organizzativi e sul sistema di controlli interni della succursale; f) l'autorita' del paese d'origine comunica tempestivamente alla Banca d'Italia tutte le informazioni rilevanti, in particolare nel caso di violazioni, ancorche' non accertate in via definitiva, da parte di una succursale della normativa ad essa applicabile. L'avvio da parte della succursale dell'attivita' di concessione del credito superiore ai 12 mesi collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito e' subordinata al raggiungimento di un accordo di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'autorita' competente del paese di origine, nel quale quest'ultima attesta il rispetto delle condizioni di cui ai punti da b) ad f) del presente paragrafo. L'accordo definisce in dettaglio le modalita' e le condizioni per l'esercizio dei controlli di competenza da parte delle autorita' coinvolte, eventuali forme di collaborazione e i relativi scambi di informazioni, fermo restando quando previsto dal successivo paragrafo 3. 3. Controlli della Banca d'Italia La Banca d'Italia esercita sulle succursali in Italia degli istituti di pagamento comunitari insediate in Italia per le attivita' di cui alla presente Sezione (1 ) i controlli, anche ispettivi, di competenza. ------ (1) Per la prestazione dell'attivita' di concessione di finanziamento con scadenza superiore ai 12 mesi tramite agenti, gli istituti di pagamento si avvalgono di agenti in attivita' finanziaria di cui all'art 128 - quater del TUB. Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza nonche' di garantire la completezza delle informazioni che riguardano il mercato italiano, la Banca d'Italia si riserva la facolta' di chiedere alle succursali di istituti comunitari i medesimi dati e documenti previsti per gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del TUB. In particolare, la Banca d'Italia puo' richiedere i dati e le informazioni utili ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, contrasto all'usura, al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo e diritti e obblighi delle parti. La Banca d'Italia scambia con l'autorita' competente del paese di origine dell'istituto di pagamento comunitario tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale della normativa applicabile. SEZIONE III OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA CON SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO 1. Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato terzo che, ai sensi dell'art. 114-quinquies, comma 8, del TUB, intendono prestare in Italia l'attivita' di emissione di moneta elettronica attraverso lo stabilimento di succursali. 2. Autorizzazione allo stabilimento della succursale La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale dell'istituto di moneta elettronica se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantirne la sana e prudente gestione e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. A tal fine, la Banca d'Italia: - verifica la sussistenza dei seguenti presupposti: o presenza della sede legale e della direzione generale dell'istituto nel territorio dello Stato terzo; o esistenza di un fondo di dotazione versato di ammontare non inferiore al capitale minino iniziale indicato nel Capitolo II, Sezione II par. 2; o presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto della casa madre, di un programma di attivita' (cfr. Capitolo II, Sezione III); o possesso da parte dei partecipanti qualificati al capitale dell'istituto di moneta elettronica dei requisiti previsti dall'art. 114 - quinquies, comma 1, lett. e), del TUB. Si applica, in quanto compatibile, quanto previsto nel Capitolo II, Sezione IV; o possesso da parte dei soggetti responsabili della succursale dei requisiti di idoneita', previsti dall'art. 114 - quinquies, comma 1, lett. e-bis), del TUB; o insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento: • al gruppo di appartenenza dell'istituto di moneta elettronica; • a eventuali stretti legami tra l'istituto di moneta elettronica, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti; - valuta: o l'adeguatezza del programma di attivita'; o la sussistenza delle condizioni di idoneita' di coloro che detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo di appartenenza dell'istituto di moneta elettronica a garantirne la sana e prudente gestione; o che l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati e proporzionati alla natura, ampiezza e complessita' delle attivita' che la succursale intende esercitare; o l'esistenza nello Stato di origine dell'istituto di moneta elettronica di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza; o l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero assenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorita' di vigilanza dello Stato d'origine dell'istituto di moneta elettronica che costituisce la succursale; o il consenso preventivo dell'autorita' di vigilanza dello Stato d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attivita' che intende svolgere la succursale; o l'attestazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato d'origine in ordine alla solidita' patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili dell'istituto di moneta elettronica. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi internazionali. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della succursale o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. 3. Domanda di autorizzazione allo stabilimento della succursale L'istituto di moneta elettronica invia la domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia, allegando la seguente documentazione: a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale della casa madre; b) il programma di attivita', previsto nel par. 2; c) copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi; d) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell'istituto, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; e) la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nell'istituto (cfr. par. 2); f) la mappa del gruppo di appartenenza; g) l'attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento e' stato effettuato; h) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo amministrativo ha verificato il possesso dei requisiti dei responsabili della succursale (1 ); ------ (1) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d'Italia cfr. Capitolo III, Sezione IV, paragrafo 2. i) la dichiarazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato d'origine dalla quale risulti l'assenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attivita' che la succursale intende svolgere. Nel caso in cui l'istituto di moneta elettronica intenda esercitare attivita' accessorie all'emissione di moneta elettronica deve essere, inoltre, attestato che tali attivita' sono effettivamente svolte anche dalla casa madre; j) l'attestazione da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato d'origine sulla solidita' patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza. Gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale in uno Stato terzo diverso da Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti devono, inoltre, far conoscere alla Banca d'Italia la disciplina vigente nello Stato d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale. La documentazione indicata alle lett. e), g) e h), deve avere data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. 4. Rilascio dell'autorizzazione La Banca d'Italia - in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione e tenuto conto dell'esigenza di assicurare la sana e prudente gestione della succursale e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti - rilascia o nega l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione. La succursale rispetta le disposizioni previste nelle presenti Disposizioni. 5. Iscrizione all'albo L'istituto di moneta elettronica invia alla Banca d'Italia il certificato che attesta l'avvenuto adempimento delle formalita' previste dalla legge. La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione, iscrive la succursale nell'albo degli istituti di moneta elettronica. Successivamente all'iscrizione nell'albo, l'istituto di moneta elettronica comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operativita'. 6. Decadenza e revoca dell'autorizzazione La Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione rilasciata alla succursale, e contestualmente cancella la stesso dall'albo, quando la succursale: - non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi. Prima della scadenza di tale termine, la succursale puo' chiedere alla Banca d'Italia, in presenza di giustificate e sopravvenute motivazioni, un periodo di proroga di norma non superiore a 6 mesi; - rinuncia all'autorizzazione. Intervenuta la decadenza, la Banca d'Italia, senza ulteriori formalita', cancella la succursale dal relativo albo. Al di fuori della revoca di cui all'art. 113-ter del TUB, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a una succursale e la cancella dall'albo quando: - la stessa non soddisfa piu' le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione previste nella presente Sezione; - ha cessato di emettere moneta elettronica per un periodo superiore a sei mesi. La revoca dell'autorizzazione e' effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 113-ter qualora vi sia ancora moneta elettronica emessa dalla succursale in circolazione. SEZIONE IV PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi, i procedimenti amministrativi, e le corrispondenti unita' organizzative responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo: - autorizzazione all'apertura della prima succursale di un istituto di moneta elettronica terzo ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 8 del TUB (Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza); - decadenza o revoca dell'autorizzazione all'apertura di una succursale di un istituto di moneta elettronica terzo ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 8 del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi). CAPITOLO IX ISTITUTI A OPERATIVITA' LIMITATA 1. Premessa Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente Capitolo: - gli istituti di pagamento (di seguito "istituti di pagamento a operativita' limitata") la cui media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall'istituto di pagamento, non superi i 3 milioni di euro (1 ). L'istituto di pagamento a operativita' limitata: i) puo' prestare esclusivamente i servizi di pagamento previsti nel punto 6 dell'articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1 del TUB; ii) non puo' operare in altri paesi mediante lo stabilimento di succursali, l'impiego di un agente o in regime di libera prestazione di servizi; iii) non puo' concedere finanziamenti in relazione ai servizi di pagamento prestati; ------ (1) In fase di autorizzazione dell'istituto di pagamento tale condizione e' verificata sulla base dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento previste nel bilancio di previsione allegato al programma di attivita'. - gli istituti di moneta elettronica (di seguito "istituti di moneta elettronica a operativita' limitata") la cui moneta elettronica media in circolazione non superi i 5 milioni di euro (2 ) (3 ). L'istituto di moneta elettronica a operativita' limitata: i) non puo' operare in altri paesi mediante lo stabilimento di succursali, l'impiego di soggetti convenzionati o in regime di libera prestazione di servizi; ii) se intende prestare servizi di pagamento non connessi con l'emissione di moneta elettronica, rispetta le condizioni indicate nel precedente alinea. ------ (2) Per la definizione di moneta elettronica media in circolazione cfr. Capitolo V, Sezione II, par. 2. (3) In fase di autorizzazione dell'istituto di moneta elettronica tale condizione e' verificata sulla base dell'importo complessivo della moneta elettronica in circolazione prevista nel bilancio di previsione allegato al programma di attivita'. 2. Disciplina Agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica a operativita' limitata si applicano le presenti Disposizioni, ad eccezione della disciplina in materia di: a) disciplina prudenziale, prevista nel Capitolo V; resta ferma la regola in base alla quale i fondi propri non possono essere, in nessun momento, inferiori al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione dell'istituto di pagamento; b) nel caso di prestazione di servizi di pagamento, requisiti in materia di tutela dei fondi ricevuti dai clienti, previsti nel Capitolo IV, Sezione II. La Banca d'Italia, inoltre, nella valutazione delle soluzioni organizzative prospettate dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica a operativita' limitata, tiene conto del minor livello di complessita' dell'attivita' svolta da tali soggetti, ferma restando l'esigenza di preservare condizioni atte ad assicurare la sana e prudente gestione dell'istituto nonche' la corretta prestazione dei servizi di pagamento e dell'attivita' di emissione di moneta elettronica, nonche' il corretto adempimento degli obblighi in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Gli istituti di pagamento e di moneta elettronica a operativita' limitata comunicano alla Banca d'Italia il superamento dell'importo delle operazioni di pagamento o dell'ammontare di moneta elettronica media in circolazione previsti nel par. 1, entro trenta giorni dal verificarsi di tale circostanza. Essi si adeguano alle disposizioni degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica ad operativita' completa o dismettono l'attivita' entro i successivi sessanta giorni. Gli istituti di moneta elettronica a operativita' limitata emettono moneta elettronica con un limite di avvolaramento per cliente di 150 euro. CAPITOLO X ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITA' SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il TUB prevede che: - gli istituti di pagamento che svolgono anche attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento costituiscano per la prestazione dei servizi di pagamento un patrimonio destinato; - gli istituti di moneta elettronica che svolgono anche attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento non connessi con l'emissione di moneta elettronica costituiscano per l'emissione di moneta elettronica e per la prestazione dei servizi di pagamento un patrimonio destinato. Il medesimo Testo Unico prevede che siano individuati uno o piu' soggetti responsabili dei patrimoni destinati sopra indicati. La Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza sull'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento, sull'attivita' di emissione di moneta elettronica, sulla concessione del credito e sulle attivita' connesse, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato. Le disposizioni di cui al presente Capitolo non si applicano agli istituti di pagamento che prestano, in via esclusiva, il servizio di informazione sui conti. 2. Norme applicabili Agli istituti che prestano anche attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento e dall'emissione di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle presenti Disposizioni riferendole al patrimonio destinato. Si specifica quanto segue. Nel Capitolo II (Autorizzazione): - le disposizioni relative al Capitale minimo iniziale (Sezione II) si riferiscono all'ammontare del patrimonio destinato e alle attivita' conferite in detto patrimonio. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'istituto attesta che il valore netto delle attivita' e delle passivita' conferite nel patrimonio destinato non e' inferiore al capitale minimo iniziale. Si applica quanto previsto nel Capitolo II, Sezione VI, par. 3, con riferimento al patrimonio destinato; - i bilanci previsionali allegati al programma di attivita' (Sezione III) devono essere riferiti alla prestazione dei servizi di pagamento e all'emissione di moneta elettronica; - per quanto attiene agli esponenti aziendali si fa presente che i componenti dell'organo amministrativo della societa' che costituisce il patrimonio destinato devono possedere esclusivamente i requisiti di onorabilita'; i soggetti responsabili del patrimonio destinato devono possedere i requisiti di idoneita' allo svolgimento dell'incarico previsti per gli amministratori nelle presenti Disposizioni; - alla domanda di autorizzazione (Sezione V) e' allegata la delibera costitutiva del patrimonio destinato approvata dall'organo amministrativo e non ancora depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese. Ottenuta l'autorizzazione e prima dell'iscrizione nell'albo, l'istituto inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione del patrimonio destinato nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive l'istituto nell'albo scaduto il termine entro il quale i creditori sociali anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese possono fare opposizione (cfr. 2447-quater del codice civile); in caso di opposizione, la Banca d'Italia iscrive l'istituto nell'albo se il Tribunale, nonostante l'opposizione, dispone che la deliberazione sia eseguita. Per il soggetto/i responsabile/i del patrimonio destinato e' inviata la medesima documentazione prevista per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione. Nel Capitolo V (Disciplina prudenziale) le disposizioni relative ai fondi propri, vanno riferite al patrimonio destinato. Nel Capitolo VI (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni), fermo restando il ruolo degli organi aziendali, la responsabilita' di assicurare che i requisiti generali di organizzazione siano correttamente attuati (Sezione I , par. 2) compete anche al al/i responsabile/i del patrimonio destinato. Del ruolo e delle funzioni assegnate a tale/i soggetto/i deve essere fornita descrizione nella relazione sulla struttura organizzativa. Inoltre, si fa presente che: i) gli istituti hanno l'obbligo di mantenere separata da un punto di vista amministrativo e contabile l'attivita' relativa ai servizi di pagamento e quella di emissione di moneta elettronica dalle altre esercitate; ii) nella relazione sulla struttura organizzativa una specifica sezione deve essere dedicata a illustrare se e quali risorse (umane, organizzative e tecnologiche) e processi aziendali sono utilizzati sia per la prestazione dei servizi di pagamento e per l'emissione di moneta elettronica sia per lo svolgimento delle altre attivita' esercitate. In tal caso, devono essere indicati i presidi e meccanismi definiti per assicurare che, nella prestazione dei servizi di pagamento e nell'attivita' di emissione della moneta elettronica, siano rispettati i requisiti generali di organizzazione e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni. Nel caso in cui un istituto, che presta esclusivamente servizi di pagamento o attivita' di emissione di moneta elettronica, intende svolgere altre attivita' imprenditoriali, lo stesso, prima di depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese le modifiche statutarie, invia alla Banca d'Italia la delibera di modifica dello statuto, la delibera di costituzione del patrimonio destinato e una nuova relazione sulla struttura organizzativa. L'istituto puo' procedere al deposito presso il registro delle imprese se, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia non comunica eventuali motivi ostativi all'estensione dell'operativita' (cfr. Cap. XI, par. 5). Il rendiconto del patrimonio destinato, redatto ai sensi delle istruzioni dettate dalla Banca d'Italia (1 ) e allegato al bilancio della societa' che lo ha costituito, e' oggetto di una relazione redatta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che attesta la coerenza dei dati contenuti nel rendiconto con quelli riportati nel bilancio della societa'. ------- (1) Provvedimento della Banca d'Italia del 22 dicembre 2017, "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari". Il bilancio, il rendiconto del patrimonio destinato e i rispettivi allegati sono trasmessi alla Banca d'Italia secondo quando disposto nel capitolo XI, par. 2. 3. Costituzione di una societa' separata per la prestazione dei servizi di pagamento Nel caso in cui l'istituto presti allo stesso tempo servizi di pagamento o attivita' di emissione di moneta elettronica e altre attivita' imprenditoriali, la Banca d'Italia puo' richiedere che sia costituita una societa' dedicata esclusivamente alla prestazione dei servizi di pagamento o all'emissione di moneta elettronica, se le attivita' diverse dai servizi di pagamento o dall'emissione di moneta elettronica danneggiano o rischiano di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto, l'affidabilita' e l'efficienza dei servizi di pagamento o dell'emissione di moneta elettronica o la capacita' della Banca d'Italia di esercitare i previsti controlli sull'istituto. 4. Nomina del soggetto responsabile del patrimonio destinato L'istituto comunica alla Banca d'Italia le modifiche del/dei soggetto/i responsabile/i del patrimonio destinato entro dieci giorni dalla nomina. Per le modifiche degli altri esponenti aziendali si applica, mutatis mutandis, quanto previsto dal Capitolo III, Sezione IV. 5. Intermediari finanziari iscritti anche nell'albo degli istituti di pagamento o nell'albo degli istituti di moneta elettronica Agli intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106 del TUB autorizzati a prestare servizi di pagamento o ad emettere moneta elettronica ed iscritti nei rispettivi albi si applicano le "Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari" (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015) e le disposizioni indicate nel par. 2 del presente capitolo, con le seguenti precisazioni: - non si applica quanto previsto nel quarto e nel quinto capoverso del par. 2 del presente capitolo; - per quanto attiene all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, si applicano anche le presenti Disposizioni, con riferimento alle attivita' di prestazione di servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica e ai loro soggetti distributori, tenendo altresi' conto degli specifici profili di rischio derivanti dall'esercizio delle attivita' previste dall'art. 106 del TUB. In particolare, oltre alle presenti Disposizioni, si applica quanto previsto nelle "Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari", Titolo III, Capitolo 1, Sezione V, par. 6 (Promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma tramite soggetti terzi), Sezione VII (Principi organizzativi relativi a specifiche attivita' o profili di rischio), nonche' Titolo V, Capitolo1, Sezione II, par. 3 e Allegato A (Schema della relazione sulla struttura organizzativa); - la disciplina prudenziale prevista nelle "Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari" iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del TUB si applica a tutta l'attivita' aziendale, compresa la prestazione dei servizi di pagamento e l'emissione di moneta elettronica. Non trovano quindi applicazione le disposizioni indicate nel Capitoli V (disciplina prudenziale) delle presenti Disposizioni; - gli intermediari tenuti all'iscrizione nell'Albo previsto dall'art. 106 del TUB che intendono prestare anche servizi di pagamento ovvero emettere moneta elettronica possono presentare, contestualmente alla domanda di iscrizione nell'Albo, quella di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione di moneta elettronica. SEZIONE II PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi, i procedimenti amministrativi, e le corrispondenti unita' organizzative responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo: - il divieto di svolgere altre attivita' imprenditoriali, ai sensi degli articoli 114-quinquies.2, comma 3, lett. d) e 114-quaterdecies, comma 3, lett. d) del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi). CAPITOLO XI VIGILANZA INFORMATIVA SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Trasmissione dei verbali assembleari Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5, l'istituto e' tenuto a trasmettere alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci riguardanti le modifiche statutarie e altri eventi di particolare rilevanza per l'attivita' aziendale. I verbali, redatti in modo da descrivere correttamente ed esaurientemente le varie fasi del processo decisionale dell'organo assembleare, sono trasmessi - entro trenta giorni dalla data della riunione - alla Banca d'Italia nella loro integrita' (compresi quindi tutti gli eventuali allegati) e debitamente autenticati dal legale rappresentante. In caso di variazioni statutarie o modifiche del capitale, l'istituto informa tempestivamente la Banca d'Italia dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria ed invia il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza. 2. Bilancio dell'impresa L'istituto trasmette alla Banca d'Italia il bilancio d'esercizio e il relativo verbale assembleare di approvazione. La trasmissione del bilancio d'esercizio, comprese le relazioni degli organi amministrativo e di controllo e della societa' incaricata della revisione legale dei conti o del revisore legale nonche' gli allegati, va effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci. 3. Archivio elettronico degli organi sociali Ai fini delle segnalazioni sugli organi sociali, gli istituti si attengono a quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 - Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari. 4. Comunicazioni dell'organo con funzione di controllo e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti L'organo con funzione di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione degli istituti o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attivita' secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 1 del TUB (richiamato dagli art. 114-undecies, comma 1, e dall'art. 114-quinquies.3, comma 1, del TUB). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le societa' che controllano gli istituti o che sono da questi controllate ai sensi dell'art. 23 del TUB (art. 52, comma 3,TUB). I soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso gli istituti comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e/o di emissione di moneta elettronica ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio (art. 52, comma 2, TUB). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le societa' che controllano gli intermediari finanziari o che sono da questi controllate ai sensi dell'art. 23 del TUB (art. 52, comma 3, TUB). La Banca d'Italia puo' richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni. 5. Operazioni rilevanti L'istituto comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di effettuare le seguenti operazioni: - le operazioni di cessione o acquisizione di rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco; - le operazioni di fusione o scissione; - costituzione di un patrimonio destinato, da parte di un istituto che presta esclusivamente servizi di pagamento o attivita' di emissione di moneta elettronica e che intende svolgere anche altre attivita' imprenditoriali (cfr. Cap. X, par. 2). L'istituto invia alla Banca d'Italia la delibera di modifica dello statuto, concernente l'ampliamento dell'oggetto sociale, la delibera di costituzione del patrimonio destinato assunta dall'organo amministrativo e verbalizzata dal notaio, unitamente a una nuova relazione sulla struttura organizzativa e a uno schema rappresentativo della situazione patrimoniale e della dotazione di fondi propri del patrimonio destinato; - modificazioni dello statuto che incidono su aspetti rilevanti dell'organizzazione aziendale (ad es. modifiche del modello di governo societario). L'istituto puo' procedere all'operazione se entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia non avvia un procedimento amministrativo di ufficio di divieto, ai sensi dell'art. 114-quinquies.2, comma 3, lett. d) o 114-quaterdecies, comma 3, lett. d), del TUB. Alla scadenza del medesimo termine l'istituto puo' depositare presso il registro delle imprese gli atti e le deliberazioni inerenti le operazioni o le modifiche statutarie. Gli istituti inviano alla Banca d'Italia la prova dell'avvenuto deposito degli atti presso il registro delle imprese. Se le operazioni rilevanti sono svolte nel contesto di una variazione di assetto proprietario dell'istituto, la loro realizzazione deve essere espressamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Si applicano i termini di cui al Capitolo III, Sez. I. SEZIONE II PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi, i procedimenti amministrativi, e le corrispondenti unita' organizzative responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo: - divieto al compimento di operazioni straordinarie oggetto di comunicazione, ai sensi degli articoli 114-quinquies.2, comma 3, lett. d) e 114-quaterdecies, comma 3, lett. d) del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi). CAPITOLO XII VIGILANZA ISPETTIVA SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa La Banca d'Italia puo' effettuare accertamenti ispettivi presso gli istituti operanti in Italia. Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attivita' degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione, sia svolta in coerenza con le esigenze di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni vigenti. In particolare, l'accertamento ispettivo e' volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa dell'ente, nonche' a verificare l'attendibilita' delle informazioni fornite alla Banca d'Italia. Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale ("a spettro esteso"), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore ("mirati") nonche' la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dall'istituto ("follow up"). Gli istituti ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestivita' e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire (1 ). ------ (1) Cfr. Regolamento delegato della Commissione sulla cooperazione tra le autorita' competenti dello stato di origine e dello stato ospitante per la supervisione degli istituti di pagamento che operano su base transfrontaliera ai sensi dell'art. 29(6) della PSD2. 2. Ambito di applicazione La vigilanza ispettiva e' svolta presso: - gli istituti italiani; - le succursali in Italia di istituti di pagamento comunitari o di istituti di moneta elettronica comunitari, anche nel caso in cui le competenti autorita' dello Stato comunitario d'origine lo richiedano; - le succursali in Italia di istituti di moneta elettronica aventi sede in stati terzi. SEZIONE II DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI 1. Svolgimento degli accertamenti Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o del Direttore Generale o di chi li rappresenta. Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'ente. Gli accertamenti nei confronti di un istituto sono, di norma, svolti presso la direzione generale; ove necessario, possono essere estesi alle dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero, agli agenti e ai soggetti convenzionati o a cui sono state esternalizzate funzioni operative. Con riferimento alle succursali di un istituto italiano stabilite nel territorio di uno Stato comunitario, la Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' dello Stato medesimo di effettuare accertamenti presso tali dipendenze, agli agenti, ai soggetti convenzionati o a quelli a cui sono state esternalizzate funzioni operative ovvero concordare altre modalita' per le verifiche. 2. Consegna del rapporto ispettivo Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel "Rapporto ispettivo", contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. rilievi e osservazioni) dei fatti ed atti aziendali riscontrati, non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attivita'. Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei "rilievi e osservazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo cui compete l'amministrazione, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzione di controllo e il responsabile dell'esecutivo (2). ------ (2) Qualora non siano stati formulati "rilievi e osservazioni", la conclusione degli accertamenti viene comunicata all'istituto con apposita lettera Il termine puo' essere interrotto qualora sopraggiunga la necessita' di acquisire nuovi elementi informativi. Nel caso di accertamenti nei confronti di un istituto che faccia parte di un gruppo bancario, l'istituto ispezionato e' tenuto, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del TUB, a trasmettere tempestivamente alla capogruppo copia del fascicolo dei "rilievi e osservazioni". Nel termine di trenta giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo l'istituto interessato deve far conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonche' i provvedimenti gia' attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate. Entro il medesimo termine, sia l'istituto sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarita' contestate. CAPITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SEZIONE I DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Orientamenti finali in materia di sicurezza dei pagamenti via internet Gli istituti che prestano servizi di pagamento e/o emettono moneta elettronica mediante uso del canale internet applicano le disposizioni degli "Orientamenti finali in materia di sicurezza dei pagamenti via internet" secondo il regime transitorio delineato dall'EBA nella "Opinion on the transition from PSD1 to PSD2" del 19 dicembre 2017 e fino all'entrata in vigore del Regolamento delegato della Commissione del 27 novembre 2017 n. 2018/389 riguardante le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri previsti dall'articolo 98, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366/UE (PSD2). 2. Fondi propri e requisito patrimoniale Ai fini del calcolo dei fondi propri ai sensi del Capitolo V, gli istituti che, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rispettano il requisito patrimoniale complessivo secondo quanto previsto dalle disposizioni previgenti, applicano alle singole voci rilevanti per il calcolo dei fondi propri, per ciascun anno e nell'ambito degli intervalli specificati, i valori percentuali di seguito indicati. 2.1 Deduzione delle attivita' fiscali differite che dipendono dalla redditivita' futura e non derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR) La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 del CRR e': a) 40 per cento fino al 31 dicembre 2019; b) 60 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; c) 80 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 2.2 Deduzione dell'importo applicabile delle attivita' fiscali differite che dipendono dalla redditivita' futura e derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. c), 36, par. 1, lettere c) e i) e 478, co. 1 e 2 CRR) La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 del CRR e': a) 40 per cento fino al 31 dicembre 2019; b) 60 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; c) 80 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; Le stesse percentuali si applicano alle attivita' fiscali differite che dipendono dalla redditivita' futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 13 gennaio 2018. 2.3 Disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 (art. 473-bisCRR) Gli istituti applicano l'art. 473-bis del CRR. Ai sensi di quanto previsto da questo articolo, gli istituti che intendono avvalersi del regime transitorio previsto dall'articolo richiamato, ne danno comunicazione alla Banca d'Italia entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Nella comunicazione e' indicato il metodo di calcolo del quale essi intendono avvalersi. Per gli istituti appartenenti a gruppi bancari o comunque inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta ferma l'applicazione a livello consolidato delle norme del CRR. Gli istituti appartenenti a gruppi bancari o finanziari sono tenuti comunque a comunicare la propria scelta, che deve essere concordata con la capogruppo.