(Allegato 1-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali  e
di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco», devono essere  quelle  tradizionali  della
zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al  vino  derivato
le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione allo
schedario viticolo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni
collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti
a tramontana e di quelli di bassa pianura. 
    2. Densita' d'impianto. I vigneti  in  coltura  specializzata,  a
decorrere dal 16 giugno 2007 devono avere una densita' minima di 2500
ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d'impianto. 
    3. Forme di  allevamento.  I  sesti  d'impianto  e  le  forme  di
allevamento  consentiti  sono  quelli  gia'  in  uso  nella  zona,  a
spalliera semplice. Sono vietate  le  forme  di  allevamento  espanse
(tipo raggi). Per gli impianti realizzati successivamente  alla  data
di approvazione del presente disciplinare, sono vietate le  forme  di
allevamento a cordone libero e cortina. 
    La regione puo' consentire diverse forme di allevamento,  qualora
siano tali da migliorare la gestione dei  vigneti  senza  determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 
    4. Sistemi di potatura. Con riferimento ai  suddetti  sistemi  di
allevamento della vite, la potatura deve essere  quella  tradizionale
e, comunque  i  vigneti  devono  essere  governati  in  modo  da  non
modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. 
    5.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    6. Operazioni di vendemmia. Le uve destinate alla produzione  dei
vini spumanti: «Superiore  di  Cartizze»,  «Rive»  e  «sui  lieviti»,
devono essere raccolte esclusivamente a mano. 
    7. Resa a ettaro e  gradazione  minima  naturale. Per  i  vini  a
denominazione  di  origine  controllata   e   garantita   «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1, comma 1, la resa massima
di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere  superiore
a tonnellate 13,50, ed  il  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
minimo delle uve destinate alla vinificazione  deve  essere  di  9,50
vol. 
    Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»
spumante  superiore  e   frizzante   devono   garantire   un   titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  del  9,00%  vol,  Tuttavia
qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli  si  applica
la  previsione  di  cui  all'allegato  II,  punto  C,  comma  2,  del
regolamento CE n. 606/2009. 
    Per il vino spumante designato con  la  menzione  «Rive»  di  cui
all'art. 7, comma 7, la resa massima di uva  per  ettaro  in  coltura
specializzata non deve essere  superiore  a  tonnellate  13,0  ed  il
titolo alcolomentrico volumico naturale minimo  delle  uve  destinate
alla vinificazione deve essere di 9,50 vol. 
    Per il vino spumante avente diritto alla menzione  «Superiore  di
Cartizze», di cui all'art. 1, comma 2, la resa  massima  di  uva  per
ettaro  in  coltura  specializzata  non  deve  essere   superiore   a
tonnellate 12,00,  ed  il  titolo  alcolomentrico  volumico  naturale
minimo delle uve destinate alla vinificazione  deve  essere  di  9,50
vol. 
    Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva
per ettaro da destinare alla produzione dei vini a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»
dovranno essere  riportati  nei  limiti  di  cui  sopra,  purche'  la
produzione non superi del 20% i limiti medesimi. 
    Fatte salve le  altre  destinazioni  consentite  dalla  normativa
vigente, tale  quota  di  prodotto  non  puo'  in  ogni  caso  essere
destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con
riferimento al  nome  della  varieta'  Glera,  oppure  vino  spumante
varietale, sempre con il nome della medesima varieta'.  Inoltre,  con
riferimento sempre al prodotto di cui  al  precedente  capoverso,  la
Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela  della
presente denominazione di origine  e  sentite  le  organizzazioni  di
categoria interessate, con proprio  provvedimento  da  emanarsi  ogni
anno  nel  periodo  immediatamente  precedente  la  vendemmia,   puo'
stabilire   ulteriori   diverse   utilizzazioni/destinazioni    delle
succitate uve. 
    La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela
della presente denominazione di origine e  sentito  il  parere  delle
categorie interessate, con proprio  provvedimento  da  emanarsi  ogni
anno nel periodo immediatamente precedente  la  vendemmia,  puo',  in
attuazione a quanto stabilito dall'art. 39, commi 2 e 4  della  legge
n. 238/2016: 
      ridurre i quantitativi di uva per ettaro  rivendicabile,  anche
con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati
nel presente articolo; 
      adottare altre disposizioni per migliorare  o  stabilizzare  il
funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti  da  cui
sono  ottenuti  o  per  superare  squilibri  congiunturali,   dandone
immediata  comunicazione  al  Ministero  delle  politiche   agricole,
alimentari, forestali e del turismo. 
    Limitatamente alle tipologie spumante, in annate  particolarmente
favorevoli la Regione Veneto, su proposta del  Consorzio  di  Tutela,
sentite le organizzazioni di categoria  interessate,  puo'  aumentare
sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo  restando
il limite massimo di cui al quinto capoverso, oltre il quale  non  e'
consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti e dei vini ottenuti
dai quantitativi di uva eccedenti la resa massima per ettaro  di  cui
al  presente  comma  ed  in  particolare  al  quinto   capoverso   e'
regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5. 
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente
impegnata dalla vite.