(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Vinificazione. Le operazioni di vinificazione  delle  uve,  di
cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno dei comuni della
zona di produzione delimitata all'art. 3, comma 1, lettera A),  anche
se compresi soltanto in parte nella zona delimitata. 
    Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero,  Pinot  grigio  e
Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma  3
del presente articolo, possono essere vinificate  in  tutta  la  zona
prevista dall'art. 3, comma 1,  lettera  C);  inoltre,  tenuto  conto
delle   situazioni   tradizionali,   le   predette   operazioni    di
vinificazione  possono  essere  effettuate   nell'intero   territorio
amministrativo del Comune di Orsago e Arcade in provincia di Treviso. 
    Per quanto riguarda la  sottozona  «Superiore  di  Cartizze»,  le
operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate  entro   il
territorio del Comune di Valdobbiadene. 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le
caratteristiche peculiari. 
    2. Elaborazione. Le operazioni di preparazione del vino  spumante
e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per
la stabilizzazione, la dolcificazione nelle  tipologie  ove  ammessa,
nonche' le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di  confezionamento,
devono essere effettuate nel territorio della Provincia di Treviso. 
    I vini della denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  elaborati  nella   versione
spumante devono essere messi in commercio nelle tipologie  da  «Extra
Brut» a «Demi-Sec» comprese, nel rispetto dei parametri ammessi dalla
normativa vigente. Lo spumante con il riferimento «sui lieviti»  deve
essere messo in commercio nella tipologia «Brut  Nature»  e  relative
traduzioni. 
    I vini della denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  elaborati  nella   versione
frizzante devono essere messi in commercio nelle tipologie da «Secco»
ad «Amabile» comprese, come previstodalla normativa vigente. 
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo di consentire che le suddette  operazioni  di
preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella Provincia
di  Venezia,  a  condizione  che  in  detti  stabilimenti  le   ditte
interessate producano - da  almeno  10  anni  prima  dell'entrata  in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930 - i vini spumanti e frizzanti,  utilizzando  come  vino  base  il
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», reso spumante o frizzante  con
i metodi tradizionali  in  uso  nel  territorio  previsto  nel  comma
precedente. 
    Le operazioni di elaborazione dei vini spumanti sono eseguite  in
osservanza alle disposizioni previste dai  regolamenti  comunitari  e
dalla legislazione nazionale. Pertanto, le categorie ammesse sono: 
      vino spumante di qualita'; 
      vino spumante di qualita' del tipo aromatico; 
      vino spumante. 
    I prodotti elaborati nelle categorie Vino spumante di qualita'  e
Vino spumante, possono essere sottoposti al  taglio  tradizionale  di
cui all'art. 5, punto 3 e all'eventuale aggiunta  dello  sciroppo  di
dosaggio (ove  previsto  dalla  normativa  comunitaria),  che  dovra'
essere costituito da saccarosio, mosto d'uva derivante da  uve  della
denominazione «Conegliano Valdobbiadene  -  Prosecco»  DOCG  e  mosto
concentrato rettificato e/o loro miscele. 
    Il vino «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» superiore elaborato
nella categoria spumante e ottenuto per  fermentazione  in  bottiglia
senza separazione dei residui  di  fermentazione  deve  riportare  in
etichetta il riferimento «sui lieviti»  senza  ulteriori  riferimenti
e/o specificazioni. Tale spumante e' ottenuto con vini  di  una  sola
vendemmia con fermentazione in bottiglia da avviare nel  periodo  dal
1° marzo al 30 giugno successivi alla raccolta  delle  uve.  All'atto
dell'avvio della fermentazione in  bottiglia,  la  partita  non  deve
avere una sovrappressione superiore a 0,5 bar. 
    3. Pratiche tradizionali. Nei vini  destinati  alla  preparazione
del vino  spumante  di  cui  all'art.  1,  ad  esclusione  di  quelli
elaborati  nella  categoria  vini  spumanti  di  qualita'  del   tipo
aromatico e quelli con il riferimento «sui lieviti», e' consentita la
tradizionale pratica correttiva di aggiunta di  vini  ottenuti  dalla
vinificazione di uve Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio  e  Pinot
nero  (quest'ultime  due   vinificate   in   bianco),   da   sole   o
congiuntamente, in quantita' non superiore al  15%,  provenienti  dai
vigneti iscritti all'apposito schedario viticolo, ubicati nella  zona
delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera C),  a  condizione
che il vigneto, dal quale provengono le  uve  di  Glera  usate  nella
vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la
presenza di uve della varieta' minore, di cui all'art. 2,  sommata  a
quelle dei Pinot e Chardonnay, non  superi  la  percentuale  del  15%
sopra indicata. Per il prodotto  tranquillo,  il  vino  aggiunto  con
l'esecuzione  di  tale  tradizionale   pratica   correttiva   dovra',
comunque,  sempre  sostituire  un'eguale  aliquota  di  vino  di  cui
all'art. 1, che non potra' essere preso in carico per  la  produzione
di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della
varieta' Glera, oppure vino spumante varietale, sempre  con  il  nome
della medesima varieta'. 
    4. Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima di  uva  in  vino
non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.  Qualora  la
resa uva/vino  superi  il  limite  di  cui  sopra,  ma  non  il  75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Fatte  salve
le altre destinazioni consentite dalla normativa vigente, tale  quota
di prodotto non puo' in ogni caso essere destinata alla produzione di
vini a indicazione geografica tipica con riferimento  al  nome  della
varieta' Glera, oppure vino spumante varietale, sempre  con  il  nome
della medesima varieta'. Oltre detto limite decade  il  diritto  alla
denominazione d'origine per tutta la partita. 
    5. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di  uva  eccedenti
la resa di cui all'art. 4, comma 7, ottavo capoverso,  sono  bloccati
sfusi e  non  possono  essere  utilizzati  prima  delle  disposizioni
regionali di cui al successivo comma. 
    6. La Regione Veneto, con proprio/i provvedimento/i  da  assumere
entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti e  dei
vini interessati, su proposta del  Consorzio  di  tutela  conseguente
alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato,  provvede  a
destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e vini di  cui  al
precedente comma, alla  certificazione  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita. In assenza di provvedimento/i della  Regione
Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui sopra, oppure la
parte di esse non interessata  da  provvedimento,  sono  classificati
secondo le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4. 
    7.   Immissione   al   consumo.    La    tipologia    «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore con il riferimento  «sui
lieviti» deve essere messa al consumo decorsi almeno  novanta  giorni
di fermentazione e di permanenza sulle fecce dell'intera partita. 
    La tipologia «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» superiore  che
riporta la menzione «Rive» deve essere immessa al consumo  a  partire
dal primo marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.