(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
               REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI 
             AMMINISTRATIVI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
                               Art. 1. 
                         Ambito dell'accesso 
 
    1.  Il  diritto  di  accesso  ai  documenti   amministrativi   e'
riconosciuto a  chiunque  abbia  un  interesse  diretto,  concreto  e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente  tutelata  e
collegata al documento al quale e' chiesto  l'accesso.  Le  modalita'
dell'accesso sono stabilite dal presente regolamento, ad eccezione di
quelle attinenti  ad  ambiti  disciplinati  da  appositi  regolamenti
interni  che  gia'  contemplano  l'accesso.  Per  quanto  riguarda  i
contratti stipulati dall'Amministrazione del Senato della  Repubblica
e le relative procedure di affidamento ed esecuzione si applicano  le
disposizioni in materia di accesso recate dalla normativa  europea  e
da quella nazionale di attuazione. 
    2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione,
di qualunque specie, del contenuto  di  atti,  anche  interni  o  non
relativi ad uno specifico procedimento, formati  dall'Amministrazione
del Senato della Repubblica, di seguito denominata «Amministrazione»,
o da questa utilizzati quando cio'  sia  necessario  all'espletamento
della propria attivita' amministrativa. 
    3. Le disposizioni di cui al presente  regolamento  si  applicano
altresi', in quanto  compatibili,  alle  istanze  di  amministrazioni
pubbliche, associazioni, comitati e soggetti portatori  di  interessi
pubblici, diffusi o collettivi.