(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
                       Esclusione dall'accesso 
 
    1. Il diritto di accesso e' escluso: 
      a. per i  documenti  coperti  da  segreto  di  Stato  ai  sensi
dell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' nei  casi  di
segreto  o   di   divieto   di   divulgazione   altrimenti   previsti
dall'ordinamento; 
      b. nei confronti dell'attivita' diretta all'emanazione di  atti
normativi,  amministrativi   generali,   di   pianificazione   e   di
programmazione; 
      c. nei procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti
amministrativi     contenenti     informazioni      di      carattere
psico-attitudinale relativi a terzi; 
      d.  nei  confronti  dei  pareri  legali  acquisiti  nel   corso
dell'attivita'  amministrativa  con  riferimento  a   situazioni   di
contenzioso potenziale o in atto; 
      e. nei  confronti  degli  atti  per  i  quali  sia  gia'  stata
effettuata la pubblicazione sulla base della normativa interna. 
    2. Non sono ammissibili istanze  di  accesso  preordinate  ad  un
controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione. 
    3. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'  essere  negato
ove sia sufficiente far ricorso al  potere  di  differimento  di  cui
all'art. 7. 
    4. Il  diritto  di  accesso  e'  altresi'  escluso  in  relazione
all'esigenza di salvaguardare: 
      a. la sicurezza delle persone, delle sedi e degli impianti, che
abbiano  riferimento,  diretto  o  indiretto,   all'esercizio   delle
funzioni parlamentari; 
      b. la vita privata e la riservatezza di terzi, persone  fisiche
o  giuridiche,  gruppi,  imprese,  associazioni   e   comitati,   con
particolare riferimento agli interessi  afferenti  alle  sfere  della
comunicazione, sanitaria, professionale, finanziaria,  industriale  e
commerciale,  di  cui  siano  concretamente  titolari,  ancorche'   i
relativi dati siano forniti all'Amministrazione dai medesimi soggetti
cui si riferiscono. Ai titolari delle situazioni  soggettive  di  cui
all'art. 1, comma 1, e' comunque consentito  l'accesso  ai  documenti
amministrativi la cui conoscenza sia  necessaria  per  curare  o  per
difendere tali situazioni. Nel caso di documenti contenenti  dati  di
cui agli articoli 9 e 10  del  regolamento  CE  27  aprile  2016,  n.
2016/679/UE,  l'accesso  e'  consentito  nei  limiti   in   cui   sia
strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a  rivelare  lo
stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dall'art. 60
del codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    5. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio di Presidenza, possono essere individuate
categorie  di  documenti,  formati  dall'Amministrazione  o  comunque
rientranti nella sua disponibilita', sottratti all'accesso  ai  sensi
dei commi 1 e 4.