(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
            Modalita' di esercizio del diritto di accesso 
 
    1. Il diritto di accesso  si  esercita  su  richiesta  scritta  e
motivata, mediante visione  ed  estrazione  di  copia  dei  documenti
amministrativi, nei  modi  e  con  i  limiti  indicati  dal  presente
regolamento. 
    2. La richiesta e' rivolta al responsabile  del  procedimento  di
accesso, di cui all'art. 4. Il richiedente deve: indicare gli estremi
del documento oggetto della richiesta, ovvero  gli  elementi  che  ne
consentano   l'individuazione   certa;   dichiarare   la   situazione
soggettiva che ritenga rilevante ai fini dell'accesso richiesto;  far
constare  della  propria  identita',   ovvero   dei   propri   poteri
rappresentativi. 
    3. Il procedimento di accesso deve  concludersi  nel  termine  di
trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi  i
quali essa si intende respinta. 
    4.  Qualora   la   richiesta   sia   irregolare   o   incompleta,
l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla data di ricevimento, deve
dare    comunicazione    al    richiedente    dell'irregolarita'    o
dell'incompletezza con mezzi idonei a comprovarne  la  ricezione.  In
tal caso il termine del procedimento comincia nuovamente a  decorrere
dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. 
    5. Il diritto di accesso si esercita: 
      a. con riferimento ai  documenti  amministrativi  materialmente
esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'Amministrazione; 
      b. fino a quando l'Amministrazione ha l'obbligo di detenere, in
base alla normativa interna, i documenti amministrativi ai  quali  si
chiede di accedere. 
    6. Non sono accolte le richieste di  accesso  per  soddisfare  le
quali l'Amministrazione debba elaborare dati in suo possesso.