(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
                   Diritti dei contro-interessati 
 
    1. Della  richiesta  di  accesso  devono  essere  tempestivamente
informati  gli  eventuali  contro-interessati,   che   dall'esercizio
dell'accesso   vedrebbero   compromesso   il   loro   diritto    alla
riservatezza. L'Amministrazione effettua tale comunicazione con mezzi
idonei a comprovarne la ricezione. 
    2. I soggetti contro-interessati sono individuati  in  base  alla
natura del documento richiesto,  tenuto  conto  anche  del  contenuto
degli atti connessi, di cui all'art. 5, comma 2. 
    3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di  cui
al comma 1, i  contro-interessati  possono  presentare  una  motivata
opposizione  alla  richiesta  di  accesso.  Decorso   tale   termine,
l'Amministrazione provvede sulla richiesta.