(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
          Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso 
 
    1. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati, a cura
del responsabile del procedimento di  accesso,  di  cui  all'art.  4,
previo assenso del Segretario generale, con riferimento  specifico  a
quanto disposto dal presente regolamento. 
    2.  Il  differimento  dell'accesso  e'  disposto  dal  competente
Consigliere parlamentare direttore di Servizio  o  capo  dell'Ufficio
alle dirette dipendenze del Segretario generale,  anche  su  proposta
del responsabile del procedimento di accesso, ove sia sufficiente per
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 2 del
presente regolamento, o per salvaguardare  esigenze  di  riservatezza
dell'Amministrazione,   specie   nella    fase    preparatoria    dei
provvedimenti, in relazione  a  documenti  la  cui  conoscenza  possa
compromettere il buon andamento  dell'attivita'  amministrativa.  Del
differimento e' data tempestiva comunicazione al Segretario generale. 
    3.  L'atto  che  dispone  il  rifiuto,  la   limitazione   o   il
differimento dell'accesso deve  rivestire  forma  scritta  ed  essere
motivato. In caso di differimento, l'atto deve recarne la durata.