(Linee guida)
 
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL  BILANCIO  SOCIALE  DEGLI  ENTI  DEL
  TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N.
  117/2017 E, CON RIFERIMENTO ALLE IMPRESE SOCIALI, DELL'ART. 9 COMMA
  2 DECRETO LEGISLATIVO N. 112/2017. 
 
§ 1. Introduzione e riferimenti normativi 
 
    La legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma
del Terzo settore, dell'impresa  sociale  e  per  la  disciplina  del
servizio civile  universale»  ha  assoggettato  gli  enti  del  Terzo
settore, all'art. 3, comma 1, lettera a) «obblighi di  trasparenza  e
di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicita'
dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche  mediante
la pubblicazione nel  suo  sito  internet  istituzionale»,  imponendo
altresi' all'art. 4, comma 1, lettera d) che le forme e modalita'  di
amministrazione e controllo degli enti siano ispirate tra  gli  altri
al principio della trasparenza e, lettera g)  che  gli  «obblighi  di
controllo   interno,   di   rendicontazione,   di    trasparenza    e
d'informazione nei confronti degli associati, dei  lavoratori  e  dei
terzi»  siano  «differenziati  anche  in  ragione  della   dimensione
economica dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse pubbliche». 
    All'art. 6, comma 1, lettera f) viene stabilito che gli  obblighi
di  trasparenza  a  carico  delle  imprese  sociali   devono   essere
«specifici». Ha inoltre previsto (art. 7, comma 3) che «Il  Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  l'organismo  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia di
bilancio sociale e di sistemi  di  valutazione  dell'impatto  sociale
delle attivita'  svolte  dagli  enti  del  Terzo  settore,  anche  in
attuazione di quanto previsto dall'art.  4,  comma  1,  lettera  o)»,
ovvero  la  valorizzazione  del  «ruolo  degli  enti  nella  fase  di
programmazione, a  livello  territoriale...»  e  l'individuazione  di
«criteri  e  modalita'  per  l'affidamento  agli  enti  dei   servizi
d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di  qualita'
e  impatto  sociale  del  servizio,   obiettivita',   trasparenza   e
semplificazione... nonche' criteri e modalita' per  la  verifica  dei
risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni». 
    In attuazione di quanto sopra, il decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) ha  previsto  all'art.
14, comma 1 che «Gli enti del  Terzo  settore  con  ricavi,  rendite,
proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro
devono depositare  presso  il  registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio  sociale
redatto secondo linee guida adottate con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia  di  cui
all'art. 97 e il Consiglio nazionale del  Terzo  settore,  e  tenendo
conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata
e  delle  dimensioni  dell'ente,  anche  ai  fini  della  valutazione
dell'impatto sociale delle attivita' svolte». In  aggiunta  a  quanto
sopra, sono tenuti per esplicita previsione del codice a  redigere  e
rendere  pubblico  il  bilancio  sociale,  prescindendo  dai   limiti
dimensionali,  in  ragione  della  loro  specificita'  e  delle  loro
funzioni, i centri di servizio per il volontariato  di  cui  all'art.
61, comma 1, lettera l). 
    In maniera  analoga,  indipendentemente  dal  valore  complessivo
delle entrate il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  112,  recante
la «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016,  n.  106»
prevede all'art. 9, comma 2 che le imprese sociali, ivi  comprese  le
cooperative sociali e i loro consorzi, depositino presso il  registro
delle imprese e pubblichino nel proprio sito  internet  «il  bilancio
sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio  nazionale
del Terzo settore di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge
6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della
natura dell'attivita'  esercitata  e  delle  dimensioni  dell'impresa
sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto  sociale  delle
attivita' svolte». Nel caso di gruppi d'imprese sociali la  redazione
e il deposito del bilancio sociale devono essere eseguiti  «in  forma
consolidata» (art. 4, comma 2). 
    Ulteriori espliciti riferimenti al bilancio sociale sono presenti
nel codice  nelle  norme  che  individuano  specifici  contenuti  del
documento; analoghe disposizioni  sono  presenti  anche  nel  decreto
legislativo n. 112/2017 in materia d'impresa sociale. Tra essi: 
      ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CTS gli enti danno conto nel
bilancio sociale di aver rispettato  il  principio  secondo  cui  «la
differenza retributiva tra  lavoratori  dipendenti  non  puo'  essere
superiore al rapporto uno a otto,  da  calcolarsi  sulla  base  della
retribuzione annua lorda», in  coerenza  con  l'analoga  disposizione
dell'art. 13 comma  1  del  decreto  legislativo  n.  112/2017;  tale
decreto, inoltre,  prevede  a  carico  delle  imprese  sociali,  (con
esclusione di quelle costituite in forma di  societa'  cooperativa  a
mutualita' prevalente e agli enti religiosi civilmente  riconosciuti)
anche  l'ulteriore  contenuto  ex  art.   11,   comma   3,   relativo
all'indicazione  delle  forme  e  modalita'  di  coinvolgimento   dei
lavoratori e degli utenti; 
      ai sensi dell'art. 30, comma 7 del CTS, il bilancio sociale da'
atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci  sull'osservanza
«delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e
8» e contiene l'attestazione dei sindaci stessi circa la  conformita'
del documento alle linee guida di cui all'art. 14; analoga previsione
e' rinvenibile all'art.  10,  comma  3  del  decreto  legislativo  n.
112/2017 relativamente alle imprese  sociali  (con  esclusione  delle
cooperative sociali alle quali non sono applicabili  le  disposizioni
di cui all'art. 10 citato); 
      negli enti filantropici (art. 39, comma 1) il bilancio  sociale
«deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed
effettuate  nel   corso   dell'esercizio,   con   l'indicazione   dei
beneficiari diversi dalle persone fisiche». 
    In linea di massima quindi il legislatore  delegato  dei  decreti
112 e 117 del 2017  individua  nel  bilancio  sociale,  attraverso  i
connessi obblighi  di  redazione  e  successivo  deposito  presso  il
registro unico del Terzo settore o presso il registro delle  imprese,
nonche'  di  diffusione  attraverso   la   pubblicazione   sul   sito
istituzionale da parte degli enti del  Terzo  settore,  lo  strumento
attraverso il quale  gli  enti  stessi  possono  dare  attuazione  ai
numerosi   richiami   alla   trasparenza,   all'informazione,    alla
rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori  e  dei
terzi presenti nella legge delega. 
    Il bilancio sociale non deve essere confuso con la  relazione  di
missione (art. 13 del codice), che insieme allo stato patrimoniale  e
al rendiconto finanziario forma il bilancio di esercizio degli enti e
«illustra le poste di bilancio, l'andamento economico  e  finanziario
dell'ente  e  le   modalita'   di   perseguimento   delle   finalita'
statutarie». 
    Inoltre, il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua
dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione  dinamica  come
processo di crescita della capacita'  dell'ente  di  rendicontare  le
proprie  attivita'  da  un  punto  di  vista  sociale  attraverso  il
coinvolgimento di diversi attori e interlocutori. 
    Al fine di accompagnare l'attuazione delle presenti linee  guida,
il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui agli  articoli  58  e
ss.  del  decreto   legislativo   n.   117/2017   potra'   promuovere
un'attivita'  di  raccolta  e  diffusione  di  buone  prassi   e   di
monitoraggio sull'applicazione delle medesime linee guida. 
 
§ 2. Le finalita' delle linee guida 
 
    La finalita' delle presenti linee guida, in adesione al  disposto
normativo, e' quindi quella di definire i contenuti e le modalita' di
redazione del bilancio sociale, per consentire agli enti  interessati
di  adempiere  all'obbligo  normativo,  ma  anche   per   mettere   a
disposizione degli associati, dei lavoratori e dei terzi (ivi incluse
le pubbliche amministrazioni) elementi informativi sull'operato degli
enti e dei loro amministratori, nonche' sui risultati conseguiti  nel
tempo. 
    Il bilancio sociale puo' essere definito come uno  «strumento  di
rendicontazione  delle  responsabilita',  dei  comportamenti  e   dei
risultati sociali, ambientali ed economici delle attivita' svolte  da
un'organizzazione. Cio' al fine di offrire un'informativa strutturata
e puntuale a tutti i soggetti  interessati  non  ottenibile  a  mezzo
della  sola  informazione  economica  contenuta   nel   bilancio   di
esercizio» (1) La locuzione  «rendicontazione  delle  responsabilita'
dei comportamenti e dei risultati sociali  ambientali  ed  economici»
puo' essere  sintetizzata  utilizzando  il  termine  anglosassone  di
«Accountability».  Tale  termine  comprende  e  presuppone  oltre  ai
concetti di responsabilita' quelli di «trasparenza»  e  «compliance»,
«la prima... intesa come accesso alle informazioni  concernenti  ogni
aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali  e  la
predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti  a
rendere visibili decisioni, attivita' e risultati...  la  seconda  si
riferisce  al  rispetto  delle  norme...  sia  come  garanzia   della
legittimita'  dell'azione  sia  come  adeguamento  dell'azione   agli
standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici
di condotta» (2) 
    Da  tale  definizione  di  bilancio   sociale   derivano   alcune
implicazioni: 
      la necessita' di  fornire  informazioni  ulteriori  rispetto  a
quelle meramente economiche e finanziarie; (3) 
      la possibilita' data ai  soggetti  interessati,  attraverso  il
bilancio sociale, di conoscere il valore generato dall'organizzazione
ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti. 
    In questo modo il bilancio sociale si propone di: 
      fornire a tutti gli stakeholders un  quadro  complessivo  delle
attivita', della loro natura e dei risultati dell'ente; 
      aprire un processo interattivo di comunicazione sociale; 
      favorire   processi   partecipativi    interni    ed    esterni
all'organizzazione; 
      fornire  informazioni  utili  sulla  qualita'  delle  attivita'
dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e  le  possibilita'
di valutazione e di scelta degli stakeholders; 
      dare  conto  dell'identita'  e  del  sistema   di   valori   di
riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle  scelte
strategiche, nei comportamenti  gestionali,  nei  loro  risultati  ed
effetti; 
      fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli
stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti; 
      rendere  conto  del  grado  di  adempimento  degli  impegni  in
questione; 
      esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna  a
perseguire; 
      fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente  e  l'ambiente
nel quale esso opera; 
      rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio  e  la
sua ripartizione. 
    Esula dal presente documento la trattazione della valutazione  di
impatto sociale, che costituira' oggetto di specifiche  linee  guida,
ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
 
§ 3. I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale 
 
    Dalle  disposizioni  normative  citate  al  paragrafo  1  risulta
pertanto che sono  tenuti  alla  redazione  del  bilancio  sociale  i
seguenti enti del Terzo settore: 
      gli enti del Terzo settore  con  ricavi,  rendite,  proventi  o
entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art.  14,
comma 1 decreto legislativo n. 117/2017); 
      i centri di servizio per il volontariato  (art.  61,  comma  1,
lettera l, decreto legislativo n. 117/2017); 
      le imprese sociali (art. 9, comma  2,  decreto  legislativo  n.
112/2017), ivi comprese le cooperative sociali (4) 
      i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi  dell'art.
4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di  redigerlo  in  forma
consolidata). 
    La redazione e pubblicazione del bilancio sociale,  nei  casi  in
cui l'ente  del  Terzo  settore  non  vi  sia  tenuto  per  esplicita
disposizione di legge, puo' rappresentare anche il soddisfacimento di
un impegno assunto direttamente dall'ente nei  confronti  dei  propri
stakeholders, o lo strumento attraverso il  quale  l'ente  stesso  ha
modo di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso  del  tempo,
aumentando  il  numero  di  terzi   potenzialmente   interessati   ad
associarsi o sostenerlo  finanziariamente.  Nulla  vieta  quindi  che
quanti non siano tenuti per legge decidano  comunque  di  redigere  e
pubblicare, ad  es.  sul  proprio  sito  istituzionale,  il  bilancio
sociale.  Naturalmente  in  questo  caso,  il  documento  non  dovra'
necessariamente essere predisposto in  conformita'  con  le  presenti
linee  guida  e  con  la  disciplina  contenuta  nelle   disposizioni
rinvenibili nei decreti legislativi sopra citati, pur invitando  alla
loro applicazione. 
    Ovviamente, solo i documenti conformi alle presenti  linee  guida
potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio  sociale  predisposto  ai
sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017». 
 
§ 4. I destinatari del bilancio sociale  
 
    Il bilancio sociale e' per sua  natura  «un  documento  pubblico,
rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire  informazioni
sull'ente del Terzo settore che lo ha redatto, attraverso il quale «i
lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado  di
attenzione  e  considerazione  che  l'Organizzazione  riserva   nella
propria gestione  rispetto  alle  esigenze  degli  stakeholders»  (5)
Inoltre, considerato che si tratta  di  un  documento  da  pubblicare
assicurandone  una  idonea  diffusione,  lo  stesso  e'  destinato  a
raggiungere un numero elevato di terzi potenzialmente interessati. 
    L'art. 4, comma 1, lettera g) della legge delega individua  anche
gli associati e i lavoratori tra  i  beneficiari  degli  obblighi  di
rendicontazione, di trasparenza e di informazione  in  capo  all'ente
del Terzo settore. 
    Infine,  considerato  che  tale  strumento  puo'   «favorire   lo
sviluppo,  all'interno...   di   processi   di   rendicontazione   di
valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una
gestione piu' efficace e coerente con i valori e la missione»  (6)  ,
e' evidente come tra i destinatari del bilancio sociale vi siano  gli
operatori, decisori  e  amministratori  interni,  ovvero  coloro  che
all'interno dell'ente formulano  e/o  approvano  le  strategie  e  le
pongono in essere, gli associati, che approvano il bilancio annuale e
sono chiamati a condividere le strategie di piu'  lungo  periodo,  le
istituzioni  (autorita'  amministrative  e  decisori  politici),   il
pubblico dei potenziali donatori. 
    Le informazioni sui risultati  sociali,  ambientali  o  economici
finanziari  rivestono,  per  i  differenti  interlocutori  dell'ente,
importanza diversa in relazione ai contributi apportati e alle attese
che ne derivano. 
    A mero titolo esemplificativo, la lettura  del  bilancio  sociale
consente: 
      agli associati  di  comprendere  se  le  strategie  sono  state
formulate correttamente, di  adattarle  ad  un  cambio  del  contesto
esterno, di verificare l'operato degli amministratori; 
      agli amministratori di correggere / riprogrammare le  attivita'
a breve/medio termine,  di  «rispondere»  a  chi  ha  loro  conferito
l'incarico  evidenziando  i   risultati   positivi   conseguiti,   di
confrontare  i  risultati  nel  tempo  (relativamente  ai   risultati
precedenti) e nello spazio (con le attivita' di  enti  analoghi),  di
verificare  l'efficacia  delle  azioni  intraprese  in  relazione  ai
destinatari di riferimento; 
      alle istituzioni di acquisire informazioni sulla  platea  degli
enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, collaborazioni
e di verificarne le modalita' di impiego dei fondi pubblici; 
      ai potenziali donatori di individuare in maniera attendibile  e
trasparente un ente meritevole cui devolvere  risorse  a  determinati
fini e verificare ex post in che modo le risorse  donate  sono  state
utilizzate e con quale grado di efficienza e coerenza  nei  confronti
delle finalita' istituzionali. 
 
§ 5. I principi di redazione del bilancio sociale 
 
    La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di: 
      i. rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo
le informazioni rilevanti per  la  comprensione  della  situazione  e
dell'andamento  dell'ente  e  degli  impatti  economici,  sociali   e
ambientali della sua attivita', o che comunque potrebbero influenzare
in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli  stakeholder;
eventuali  esclusioni  o  limitazioni  delle  attivita'  rendicontate
devono essere motivate; 
      ii. completezza: occorre identificare i principali  stakeholder
che influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione  e  inserire
tutte  le  informazioni  ritenute  utili  per   consentire   a   tali
stakeholder di valutare i risultati sociali, economici  e  ambientali
dell'ente; 
      iii. trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico
seguito per rilevare e classificare le informazioni; 
      iv. neutralita': le informazioni devono essere rappresentate in
maniera imparziale, indipendente da interessi di  parte  e  completa,
riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza
distorsioni   volte   al   soddisfacimento    dell'interesse    degli
amministratori o di una categoria di portatori di interesse; 
      v. competenza di periodo: le attivita' e  i  risultati  sociali
rendicontati  devono  essere  quelle/i   svoltesi   /   manifestatisi
nell'anno di riferimento; 
      vi. comparabilita': l'esposizione  deve  rendere  possibile  il
confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia
- per quanto possibile - spaziale (presenza di  altre  organizzazioni
con caratteristiche simili o operanti  nel  medesimo/analogo  settore
e/o con medie di settore); 
      vii.  chiarezza:  le  informazioni  devono  essere  esposte  in
maniera chiara e comprensibile per il linguaggio  usato,  accessibile
anche a  lettori  non  esperti  o  privi  di  particolare  competenza
tecnica; 
      viii. veridicita' e verificabilita': i  dati  riportati  devono
far riferimento alle fonti informative utilizzate; 
      ix. attendibilita': i dati  positivi  riportati  devono  essere
forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i  dati
negativi e i rischi connessi  non  devono  essere  sottostimati;  gli
effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente  documentati
come certi; 
      x.  autonomia  delle  terze  parti:  ove  terze   parti   siano
incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale  ovvero
di garantire la qualita'  del  processo  o  formulare  valutazioni  o
commenti, deve essere loro richiesta e  garantita  la  piu'  completa
autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti
di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato. 
 
§ 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale 
 
    Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla  redazione,  il
bilancio sociale dovra' contenere almeno le informazioni  di  seguito
indicate, suddivise in sezioni a seconda della dimensione oggetto  di
analisi. In caso di omissione di  una  o  piu'  setto-sezioni  l'ente
sara' tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto alla  mancata
esposizione dell'informazione. 
    Gli  enti  di  Terzo  settore  che  volontariamente  scelgono  di
redigere il bilancio sociale  devono  comunque  fare  riferimento  al
predetto schema  ai  fini  di  una  rappresentazione  attendibile  ed
esaustiva delle informazioni. Per questi  ultimi  e'  consentita  una
esposizione ridotta in relazione alle specificita' proprie  dell'ente
ma che sia comunque in grado di rispondere alle finalita' informative
del  bilancio  sociale  quale  strumento  di  rendicontazione   delle
responsabilita',  dei  comportamenti   e   dei   risultati   sociali,
ambientali ed economici delle attivita' svolte dall'organizzazione. 
    1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale: 
      eventuali standard di rendicontazione utilizzati; (7) 
      cambiamenti significativi di perimetro o metodi di  misurazione
rispetto al precedente periodo di rendicontazione; 
      altre  informazioni  utili  a  comprendere  il  processo  e  la
metodologia di rendicontazione. 
    2) Informazioni generali sull'ente: 
      nome dell'ente; 
      codice fiscale; 
      partita IVA; 
      forma giuridica (8) e qualificazione ai sensi  del  codice  del
Terzo settore; 
      indirizzo sede legale; 
      altre sedi; 
      aree territoriali di operativita'; 
      valori e finalita' perseguite (missione dell'ente); (9) 
      attivita' statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5
del decreto legislativo  n.  117/2017  e/o  all'art.  2  del  decreto
legislativo  n.  112/2017  (oggetto  sociale);  evidenziare   se   il
perimetro  delle  attivita'  statutarie  sia  piu'  ampio  di  quelle
effettivamente    realizzate,    circostanziando     le     attivita'
effettivamente svolte; 
      altre attivita' svolte in maniera secondaria/strumentale; 
      collegamenti con altri enti del Terzo settore  (inserimento  in
reti, gruppi di imprese sociali...); 
      contesto di riferimento. 
    3) Struttura, governo e amministrazione: 
      consistenza e composizione della base sociale /associativa  (se
esistente); 
      sistema di governo e controllo, articolazione,  responsabilita'
e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi  degli
amministratori  e  degli  altri  soggetti   che   ricoprono   cariche
istituzionali, data di prima nomina, periodo per il  quale  rimangono
in carica, nonche' eventuali  cariche  o  incaricati  espressione  di
specifiche categorie di soci o associati); 
      quando   rilevante   rispetto   alle   previsioni   statutarie,
approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticita' interna  e
alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente; 
      mappatura  dei   principali   stakeholder   (personale,   soci,
finanziatori, clienti/utenti,  fornitori,  pubblica  amministrazione,
collettivita') e modalita' del loro coinvolgimento.  In  particolare,
le imprese sociali (ad eccezione  delle  imprese  sociali  costituite
nella forma di societa' cooperativa a mutualita'  prevalente  e  agli
enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del
decreto  legislativo  n.  112/2017  «Revisione  della  disciplina  in
materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto  delle  forme  e
modalita' di coinvolgimento di lavoratori, utenti  e  altri  soggetti
direttamente  interessati   alle   attivita'   dell'impresa   sociale
realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017; 
    4) Persone che operano per l'ente: 
      tipologie, consistenza e composizione (10) del personale che ha
effettivamente  operato  per  l'ente  (con  esclusione   quindi   dei
lavoratori distaccati presso altri enti, cd.  «distaccati  out»)  con
una retribuzione (a carico dell'ente o di altri soggetti) o a  titolo
volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse  componenti;
(11) attivita' di formazione e valorizzazione  realizzate.  Contratto
di lavoro applicato ai dipendenti. Natura delle attivita' svolte  dai
volontari; 
    struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle  indennita'  di
carica e modalita' e importi dei rimborsi ai  volontari:  emolumenti,
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai  componenti
degli organi di amministrazione e  controllo,  ai  dirigenti  nonche'
agli associati; rapporto  tra  retribuzione  annua  lorda  massima  e
minima dei lavoratori dipendenti dell'ente; in caso di utilizzo della
possibilita'  di  effettuare  rimborsi  ai  volontari  a  fronte   di
autocertificazione,  modalita'  di  regolamentazione,   importo   dei
rimborsi complessivi annuali e  numero  di  volontari  che  ne  hanno
usufruito; 
    Le informazioni sui compensi di cui  all'art.  14,  comma  2  del
codice del Terzo  settore  costituiscono  oggetto  di  pubblicazione,
anche in forma anonima, sul sito  internet  dell'ente  o  della  rete
associativa cui l'ente aderisce. 
    5) Obiettivi e attivita': 
      informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate
nelle diverse aree di attivita', sui beneficiari diretti e indiretti,
sugli output risultanti dalle attivita' poste in essere e, per quanto
possibile, sugli  effetti  di  conseguenza  prodotti  sui  principali
portatori  di  interessi.  Se  pertinenti  possono  essere   inserite
informazioni relative al possesso di certificazioni di  qualita'.  Le
attivita' devono essere  esposte  evidenziando  la  coerenza  con  le
finalita' dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi  di
gestione individuati, gli eventuali fattori risultati  rilevanti  per
il raggiungimento  (o  il  mancato  raggiungimento)  degli  obiettivi
programmati; 
      per gli enti filantropici: elenco e  importi  delle  erogazioni
deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con  l'indicazione
dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari
persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche; 
      elementi/fattori che possono  compromettere  il  raggiungimento
dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali
situazioni. 
    6) Situazione economico-finanziaria: 
      provenienza delle risorse economiche con  separata  indicazione
dei contributi pubblici e privati; 
      specifiche informazioni  sulle  attivita'  di  raccolta  fondi;
finalita' generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo
di riferimento, strumenti  utilizzati  per  fornire  informazioni  al
pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse; 
      segnalazioni  da  parte  degli  amministratori   di   eventuali
criticita' emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe
in campo per la mitigazione degli effetti negativi. 
    7) Altre informazioni: 
      indicazioni  su  contenziosi/controversie  in  corso  che  sono
rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; 
      informazioni di tipo ambientale, se rilevanti  con  riferimento
alle attivita' dell'ente  (12)  :  tipologie  di  impatto  ambientale
connesse alle attivita' svolte; politiche e modalita' di gestione  di
tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia  e
materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e  variazione  dei  valori
assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano  nei
settori sanitario,  agricolo,  ecc.  in  considerazione  del  maggior
livello di rischi  ambientali  connessi,  potrebbe  essere  opportuno
enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima  delle
«altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello
di approfondimento; 
      altre informazioni di natura non finanziaria  (13)  ,  inerenti
gli aspetti di natura sociale, la parita' di genere, il rispetto  dei
diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.; 
      informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione
e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti,  principali
questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 
    8) Monitoraggio svolto dall'organo  di  controllo  (modalita'  di
effettuazione ed esiti): 
      l'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017  per  le
imprese sociali e l'art. 30, comma 7 del codice del Terzo settore per
gli altri enti del Terzo settore prevedono che l'organo di  controllo
eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti: 
        a) per le imprese sociali, ad  esclusione  delle  cooperative
sociali alle quali  non  sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui
all'art. 10 del decreto legislativo  n.  112/2017,  osservanza  delle
finalita' sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di  cui
al decreto legislativo n. 112/2017 in materia di: 
          svolgimento  da  parte  dell'impresa,  in  via  stabile   e
principale,  delle  attivita'  di  cui  all'art.  2,  comma   1,   in
conformita' con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio;
per «via principale» deve intendersi  che  i  relativi  ricavi  siano
superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale;  oppure
delle attivita' in cui siano occupati  in  misura  non  inferiore  al
trenta per cento dei lavoratori appartenenti ad una  delle  tipologie
di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) secondo le  modalita'  di
calcolo di cui al comma 5, secondo periodo; 
          perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso
la destinazione di utili ed avanzi di  gestione  esclusivamente  allo
svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del patrimonio
e l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di  utili
(14) , avanzi  di  gestione,  fondi  e  riserve  a  fondatori,  soci,
associati,  lavoratori  e  collaboratori,  amministratori  ed   altri
componenti degli organi sociali, tenendo conto degli  indici  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la possibilita'
di destinare parte degli  utili  ad  aumenti  gratuiti  del  capitale
sociale o a erogazioni gratuite in favore di enti del  Terzo  settore
ai sensi e con i limiti di cui all'art. 3, comma 3; 
          struttura  proprietaria  e  disciplina  dei   gruppi,   con
particolare riferimento alle attivita' di direzione  e  coordinamento
di un'impresa sociale da parte di soggetti di cui all'art.  4,  comma
3; 
          coinvolgimento dei  lavoratori  degli  utenti  e  di  altri
soggetti  direttamente  interessati  alle  attivita'   (15)   ,   con
riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni
statutarie, sia  alla  esplicitazione  delle  forme  e  modalita'  di
coinvolgimento in conformita' alle linee guida  ministeriali  di  cui
all'art. 11, comma 3 (vedi  anche  punto  3,  «Struttura,  governo  e
amministrazione» del presente paragrafo) (16) 
          adeguatezza  del  trattamento  economico  e  normativo  dei
lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e  rispetto
del parametro di differenza retributiva massima di cui  all'art.  13,
comma 1; rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di
apposito registro, divieto  di  utilizzare  un  numero  di  volontari
superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi); 
        b) per gli enti  diversi  dalle  imprese  sociali  osservanza
delle finalita' sociali, con particolare riguardo  alle  disposizioni
di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5,  6,
7 e 8); 
          esercizio in via esclusiva  o  principale  di  una  o  piu'
attivita'  di  cui  all'art.  5,  comma  1  per   finalita'   civiche
solidaristiche e di utilita' sociale, in  conformita'  con  le  norme
particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonche',  eventualmente,
di attivita' diverse da quelle di cui al periodo precedente,  purche'
nei  limiti  delle  previsioni  statutarie  e  secondo   criteri   di
secondarieta' e strumentalita' secondo criteri e limiti definiti  dal
decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore; 
          rispetto, nelle attivita' di raccolta fondi effettuate  nel
corso del periodo di riferimento, dei principi di verita' trasparenza
e correttezza nei rapporti con i  sostenitori  e  il  pubblico  e  in
conformita' alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7  comma  2
del codice del Terzo settore; 
    perseguimento dell'assenza dello scopo di  lucro,  attraverso  la
destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le  sue  componenti
(ricavi, rendite,  proventi,  entrate  comunque  denominate)  per  lo
svolgimento dell'attivita' statutaria; l'osservanza  del  divieto  di
distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione,  fondi  e
riserve  a  fondatori,   associati,   lavoratori   e   collaboratori,
amministratori ed altri  componenti  degli  organi  sociali,  tenendo
conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e); 
    Il bilancio sociale dovra' pertanto dare conto  del  monitoraggio
posto in essere per ciascuno dei punti sopra indicati e  degli  esiti
dello  stesso  mediante  la  relazione  dell'organo   di   controllo,
costituente parte integrante del bilancio sociale stesso. 
 
§ 7. L'Approvazione, il deposito, la pubblicazione  e  la  diffusione
  del bilancio sociale 
 
    Il   bilancio   sociale   deve   essere   approvato   dall'organo
statutariamente competente, dopo essere stato  esaminato  dall'organo
di controllo che lo integra con le informazioni  sul  monitoraggio  e
l'attestazione  di  conformita'  alle  linee  guida  (punto   8   del
precedente paragrafo). 
    Gli enti sui  quali  grava  l'obbligo  di  redazione  e  deposito
(paragrafo 3 delle  presenti  linee  guida)  provvedono  al  deposito
presso il registro unico nazionale del Terzo settore o  nel  caso  di
imprese  sociali  presso  il  registro  delle  imprese,   provvedendo
altresi' alla pubblicazione del documento sul proprio  sito  internet
o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa  cui
aderiscono. 
    In particolare: 
      enti iscritti al registro unico del Terzo settore: 30 giugno di
ogni anno con riferimento all'esercizio precedente (art. 48, comma 3,
codice del Terzo settore); 
      imprese sociali:  in  assenza  di  una  specifica  disposizione
rinvenibile  nel  decreto  legislativo  n.   112/2017,   si   ritiene
applicabile per effetto dell'art. 1, comma  5,  di  quest'ultimo,  la
medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in
via generale agli enti del Terzo settore. 
    La data sopra individuata riguarda il termine per l'effettuazione
del deposito del bilancio sociale regolarmente approvato. 
    Le imprese sociali che, costituite nelle forme di cui al libro  V
del codice civile, tenute  al  deposito  del  bilancio  di  esercizio
presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla  data  del
verbale di approvazione  (art.  2435  del  codice  civile),  possono,
secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro  tipologie
societarie,  effettuare  il  deposito  del  bilancio   di   esercizio
successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale
entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del
bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale. 
    Gli enti che redigono  volontariamente  il  bilancio  sociale  ne
assicurano  comunque  l'opportuna  diffusione  tramite  i  canali  di
comunicazione digitali propri o delle relative reti associative. 
    La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali  digitali
avviene assicurando per quanto possibile criteri di accessibilita'  e
di pronta reperibilita' delle informazioni (ad esempio anche  creando
sul sito una pagina o sezione dedicata). 
 
                              Sommario 
 
    § 1. Introduzione e riferimenti normativi 
    § 2. Le finalita' delle linee guida 
    § 3. I Soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale 
    § 4. I Destinatari del bilancio sociale 
    § 5. I Principi di redazione del bilancio sociale 
    § 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale 
    §  7.  L'Approvazione,  il  deposito,  la  pubblicazione   e   la
diffusione del bilancio sociale 
 
__________ 

(1) Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida per  la  redazione  del
    bilancio sociale delle organizzazioni no profit, 2011. 

(2) cfr. voce «Accountability» in Dizionario Treccani di  Economia  e
    Finanza, 2012. 

(3) Si tratta di un principio ormai diffuso anche in  altri  contesti
    (ad esempio  gia'  volontariamente  adottato  dalle  imprese  cd.
    «socialmente   responsabili»,   che   appartengono   all'universo
    «profit») e recentemente previsto nei confronti della generalita'
    di imprese di dimensioni rilevanti (cfr. la direttiva  2014/95/UE
    del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2014
    recante «Modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto  riguarda
    la comunicazione di informazioni di carattere non  finanziario  e
    di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e  di
    taluni  gruppi  di  grandi  dimensioni»  e  il  relativo  decreto
    legislativo 30/12/2016 n. 254). 

(4) L'obbligo di redazione e pubblicazione del  bilancio  sociale  in
    capo alle cooperative sociali, imprese sociali ex lege,  discende
    direttamente dalla qualificazione non emergendo  incompatibilita'
    tra l'obbligo in questione e la natura delle cooperative sociali.
    Cfr.  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nota
    direttoriale prot. 2491 del 22.2.2018, «D.Lgs. 112/2017.  Quesiti
    in materia di cooperative sociali». 

(5) Agenzia per il  Terzo  settore,  Linee  Guida  e  schemi  per  la
    redazione del bilancio sociale delle organizzazioni  non  profit,
    2011, pag. 12.  

(6) Ibidem, pag. 11 

(7) Standard  specifici  di  settore  potranno  essere  elaborati   e
    promossi ad opera delle reti associative di cui all'art.  41  del
    Codice del Terzo settore. In ogni  caso  l'ente  deve  dichiarare
    nella nota metodologica se e'  stato  adottato  uno  standard  di
    rendicontazione sociale e, in tal caso, quale sia e quale sia  il
    livello di conformita' con tale standard. 

(8) Dovra' farsi riferimento non solo  all'inquadramento  civilistico
    (es. associazione riconosciuta,  associazione  non  riconosciuta,
    fondazione, societa' ecc.) ma anche alla qualificazione ai  sensi
    del Codice del Terzo  settore  (es.  associazione  di  promozione
    sociale, organizzazione di volontariato, rete  associativa,  ente
    filantropico, impresa sociale, societa' di mutuo soccorso,  altro
    ente del Terzo settore. 

(9) L'espressione  del  sistema  di  valori  dell'ente  deve   essere
    comprensibile ad  ogni  stakeholder.  In  particolare,  i  valori
    devono essere «prescrittivi» (cioe' devono essere intesi  come  l
    guida effettiva del comportamento  e  dell'attivita'  dell'ente),
    «stabili» (essere cioe' cogenti per  una  durata  significativa),
    «generali» (devono essere in grado  di  caratterizzare  l'insieme
    delle  attivita'  e  delle  relazioni  tra  l'ente   e   i   suoi
    stakeholders), «universalizzabili (devono essere intesi dall'ente
    in modo non occasionale ed  essere  considerati  come  validi  in
    tutti i casi in cui ricorrono le  caratteristiche  alle  quali  i
    valori si riferiscono). 

(10) La composizione terra' conto di eventuali elementi rilevanti (ad
     es. per genere, per fascia di eta', per titolo di studio ecc.). 

(11) Specificare ad es. l'utilizzo di  personale  religioso,  persone
     distaccate da imprese o enti, operatori volontari  del  Servizio
     Civile Universale, volontari di altri enti ecc. 

(12) Le informazioni in materia ambientale assumono rilevanza per gli
     enti del Terzo settore che gestiscono attivita'  comportanti  un
     impatto ambientale non  trascurabile,  ad  es.  per  consumo  di
     energia, produzione di rifiuti ecc. 

(13) Quali quelle contenute del decreto legislativo 30/12/2016 n. 254 

(14) Si sottolinea che non costituisce distribuzione indiretta  degli
     utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di  ristorni
     correlati ad attivita' di interesse generale di cui  all'art.  2
     del  decreto  legislativo  n.  n.112/2017  effettuata  ai  sensi
     dell'art. 2545-sexies  del  codice  civile  e  nel  rispetto  di
     condizioni e limiti stabiliti dalla legge o  dallo  statuto,  da
     imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa. 

(15) Tra cui i volontari 

(16) Si ricorda che l'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017 non
     e' applicabile alle cooperative a mutualita' prevalente  e  agli
     enti religiosi civilmente riconosciuti.;