(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini ad indicazione geografica tipica  «Isola  dei  Nuraghi»
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti dai
vigneti composti, in ambito aziendale, da uno o piu' vitigni,  idonei
alla coltivazione nella Regione Sardegna (allegato 1),  iscritti  nel
registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino. 
    2. I vini ad indicazione geografica tipica  «Isola  dei  Nuraghi»
con la specificazione di uno dei  vitigni  idonei  alla  coltivazione
nella Regione Sardegna, ad esclusione dei  vitigni  Cannonau,  Giro',
Nasco, Nuragus e Semidano, e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno
l'85% dai corrispondenti vitigni. 
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e  vini  sopra  indicati,  le  uve  dei  vitigni,  idonei  alla
coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%,  come
sopra identificati.