(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in  coltura
specializzata, nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  «Isola  dei  Nuraghi»  accompagnati  o  meno  dal
riferimento al nome del vitigno, o ai  nomi  dei  vitigni,  non  deve
essere superiore rispettivamente a tonnellate  18  per  le  tipologie
rosso e rosato, a tonnellate 19 per la tipologia bianco, a tonnellate
15 per le tipologie passito, e da uve stramature. 
    2. Le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  «Isola  dei  Nuraghi»  accompagnati  o  meno  dal
riferimento al nome del  vitigno,  o  ai  nomi  dei  vitigni,  devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo
di: 
      9,5% per i bianchi; 
      10% per i rosati; 
      10% per i rossi; 
      10% per gli spumanti; 
      15% per i vini da uve stramature (dopo l'appassimento); 
      10% per i vini passiti. 
    Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la  Regione  puo'
consentire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore
dello 0,5% ad esclusione dei vini passiti e da uve stramature.