(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1.  Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate
all'interno della zona delimitata nell'art. 3. 
    2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 
    3. La resa  massima  dell'uva  in  vino  finito,  pronto  per  il
consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino,
ad eccezione dei vini da uve stramature e  dei  vini  passiti  per  i
quali la resa  massima  dell'uva  in  vino  finito,  con  riferimento
all'uva fresca, non deve essere superiore rispettivamente al 60  %  e
al 50 %.