(ALLEGATO 1)
                             ALLEGATO 1 
                      Fattori di basso rischio 
 
  Per agevolare  i  destinatari  nell'applicazione  delle  misure  di
  adeguata verifica semplificata, si riportano di seguito  i  fattori
  di basso rischio previsti dal  decreto  antiriciclaggio  corredati,
  ove opportuno, da esempi esplicativi. Si  forniscono  altresi',  ai
  sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto antiriciclaggio, ulteriori
  fattori di basso rischio rilevanti ai fini dell'applicazione  delle
  misure semplificate(25) . 
 
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  (25) Ove rilevanti in relazione alla specifica attivita' svolta,  i
 destinatari prendono anche in considerazione gli  ulteriori  fattori
 di  basso  rischio   contenuti   nel   Titolo   III   ("Orientamenti
 settoriali")  degli  Orientamenti  congiunti  delle   Autorita'   di
 Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata
 verifica della clientela e sui fattori di rischio di  riciclaggio  e
 finanziamento del terrorismo associati ai  rapporti  continuativi  e
 alle            operazioni            occasionali             (cfr.:
 https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guide
 lines%20on%20Risk%20Factors IT 04-01-2018.pdf). 
 
 
  A) Fattori di  basso  rischio  relativi  al  cliente,  esecutore  e
titolare effettivo: 
  1) societa' ammesse alla quotazione su un mercato  regolamentato  e
sottoposte ad obblighi  di  comunicazione  che  includono  quelli  di
assicurare un'adeguata trasparenza della titolarita' effettiva; 
  2) pubbliche amministrazioni ovvero  istituzioni  o  organismi  che
svolgono funzioni pubbliche,  conformemente  al  diritto  dell'Unione
europea; 
  3) clienti che sono residenti o hanno sede in  aree  geografiche  a
basso rischio. Questo fattore ricorre nei casi in cui il cliente o il
titolare effettivo siano residenti, abbiano la sede principale  delle
proprie attivita' ovvero rilevanti  collegamenti  con  paesi  o  aree
geografiche a basso rischio, in base ai criteri della lettera C); 
  4) intermediari bancari e finanziari elencati all'articolo 3, comma
2, del decreto antiriciclaggio - a eccezione di quelli  di  cui  alle
lettere i),  o),  s),  v)  -  e  intermediari  bancari  e  finanziari
comunitari o con sede in un paese terzo con  un  efficace  regime  di
contrasto al riciclaggio  e  al  finanziamento  del  terrorismo.  Nel
valutare  la  sussistenza  in  concreto  di  un  basso   rischio,   i
destinatari  considerano,  tra  l'altro,  l'eventuale  adozione,  nei
confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di
intervento per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio. 
  B)  Fattori  di  basso  rischio  relativi  a   prodotti,   servizi,
operazioni o canali di distribuzione: 
  1) contratti di assicurazione vita  rientranti  nei  rami  indicati
dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, quando il premio annuale non eccede 1.000 euro  o  il  premio
unico non e' di importo superiore a 2.500 euro; 
  2) forme  pensionistiche  complementari  disciplinate  dal  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, se esse non  prevedono  clausole
di riscatto diverse da quelle previste dall'articolo 14 del  medesimo
decreto e non possono servire da garanzia per un prestito al di fuori
delle ipotesi previste dalla legge; 
  3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano  prestazioni
pensionistiche ai  dipendenti,  in  cui  i  contributi  sono  versati
tramite  detrazione  dalla  retribuzione  e  che  non  permettono  ai
beneficiari di trasferire i propri diritti; 
  4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente
definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a
favorire l'inclusione finanziaria; 
  5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di  finanziamento  del
  terrorismo sono mitigati  da  fattori,  quali  limiti  di  spesa  o
  trasparenza della titolarita(26) . Si fa riferimento a  prodotti  e
  servizi poco esposti a un possibile  utilizzo  per  fini  illeciti.
  Rilevano in tale ambito prodotti con funzionalita'  limitate  (es.,
  con  una  soglia  predeterminata  di  operativita'  o   subordinati
  all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore) e
  che non consentano l'anonimato o l'occultamento dell'identita'  del
  cliente e/o del titolare effettivo. 
 
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  (26)   Le   societa'   fiduciarie   iscritte   nell'Albo   previsto
 dall'articolo 106 del TUB possono ritenere a basso rischio  i  piani
 di compensi basati  su  strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo
 114-bis del TUF. 
 
 
  C) Fattori di basso rischio geografici: 
  1) paesi comunitari; 
  2) paesi terzi  dotati  di  efficaci  sistemi  di  prevenzione  del
riciclaggio. Si fa riferimento ai paesi con presidi antiriciclaggio e
di contrasto al finanziamento del terrorismo  di  livello  analogo  a
quelli previsti dalla direttiva antiriciclaggio e che sono  associati
a bassi livelli di commissione dei reati presupposto; 
  3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano  essere
caratterizzati da un basso livello di corruzione o  di  permeabilita'
ad  altre  attivita'  criminose.  Esempi  di   fonti   autorevoli   e
indipendenti sono le "Analisi nazionali del  rischio"  (cd.  National
Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorita'  investigative
e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione
della Convenzione  contro  le  pratiche  di  corruzione;  i  rapporti
mondiali sulla droga  (World  Drug  Report)  pubblicati  dall'Ufficio
delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; 
  4) paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli  e  indipendenti
(es. rapporti di valutazione reciproca ovvero  rapporti  pubblici  di
valutazione dettagliata), siano dotati  di  un  efficace  sistema  di
prevenzione del  riciclaggio  e  del  finanziamento  del  terrorismo.
Esempi  di  fonti  autorevoli  e  indipendenti  sono  i  rapporti  di
valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali
analoghi (es., MoneyVal); l'elenco  del  GAFI  dei  Paesi  a  rischio
elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo  Monetario
Internazionale nell'ambito del programma di valutazione  del  settore
finanziario  (Financial  Sector  Assessment  Programme,   FSAP);   le
informazioni provenienti dalle autorita' di vigilanza,  quali  quelle
contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.