ALLEGATO 1
Fattori di basso rischio
Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di
adeguata verifica semplificata, si riportano di seguito i fattori
di basso rischio previsti dal decreto antiriciclaggio corredati,
ove opportuno, da esempi esplicativi. Si forniscono altresi', ai
sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto antiriciclaggio, ulteriori
fattori di basso rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle
misure semplificate(25) .
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(25) Ove rilevanti in relazione alla specifica attivita' svolta, i
destinatari prendono anche in considerazione gli ulteriori fattori
di basso rischio contenuti nel Titolo III ("Orientamenti
settoriali") degli Orientamenti congiunti delle Autorita' di
Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata
verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e
alle operazioni occasionali (cfr.:
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guide
lines%20on%20Risk%20Factors IT 04-01-2018.pdf).
A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e
titolare effettivo:
1) societa' ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di
assicurare un'adeguata trasparenza della titolarita' effettiva;
2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che
svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione
europea;
3) clienti che sono residenti o hanno sede in aree geografiche a
basso rischio. Questo fattore ricorre nei casi in cui il cliente o il
titolare effettivo siano residenti, abbiano la sede principale delle
proprie attivita' ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree
geografiche a basso rischio, in base ai criteri della lettera C);
4) intermediari bancari e finanziari elencati all'articolo 3, comma
2, del decreto antiriciclaggio - a eccezione di quelli di cui alle
lettere i), o), s), v) - e intermediari bancari e finanziari
comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel
valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, i
destinatari considerano, tra l'altro, l'eventuale adozione, nei
confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di
intervento per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.
B) Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi,
operazioni o canali di distribuzione:
1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami indicati
dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, quando il premio annuale non eccede 1.000 euro o il premio
unico non e' di importo superiore a 2.500 euro;
2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, se esse non prevedono clausole
di riscatto diverse da quelle previste dall'articolo 14 del medesimo
decreto e non possono servire da garanzia per un prestito al di fuori
delle ipotesi previste dalla legge;
3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni
pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati
tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai
beneficiari di trasferire i propri diritti;
4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente
definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a
favorire l'inclusione finanziaria;
5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o
trasparenza della titolarita(26) . Si fa riferimento a prodotti e
servizi poco esposti a un possibile utilizzo per fini illeciti.
Rilevano in tale ambito prodotti con funzionalita' limitate (es.,
con una soglia predeterminata di operativita' o subordinati
all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore) e
che non consentano l'anonimato o l'occultamento dell'identita' del
cliente e/o del titolare effettivo.
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(26) Le societa' fiduciarie iscritte nell'Albo previsto
dall'articolo 106 del TUB possono ritenere a basso rischio i piani
di compensi basati su strumenti finanziari di cui all'articolo
114-bis del TUF.
C) Fattori di basso rischio geografici:
1) paesi comunitari;
2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del
riciclaggio. Si fa riferimento ai paesi con presidi antiriciclaggio e
di contrasto al finanziamento del terrorismo di livello analogo a
quelli previsti dalla direttiva antiriciclaggio e che sono associati
a bassi livelli di commissione dei reati presupposto;
3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere
caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilita'
ad altre attivita' criminose. Esempi di fonti autorevoli e
indipendenti sono le "Analisi nazionali del rischio" (cd. National
Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorita' investigative
e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione
della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti
mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'Ufficio
delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;
4) paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti
(es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di
valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di
valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali
analoghi (es., MoneyVal); l'elenco del GAFI dei Paesi a rischio
elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo Monetario
Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore
finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); le
informazioni provenienti dalle autorita' di vigilanza, quali quelle
contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.