ALLEGATO 2
Fattori di rischio elevato
Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di
adeguata verifica rafforzata, si riportano di seguito i fattori di
rischio previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove
opportuno, da esempi esplicativi. Si forniscono altresi', ai sensi
dell'articolo 24, comma 4, del decreto antiriciclaggio, ulteriori
fattori di rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure
rafforzate(27) .
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(27) Ove rilevanti in relazione alla specifica attivita' svolta, i
destinatari prendono anche in considerazione gli ulteriori fattori
di rischio elevato contenuti nel Titolo III ("Orientamenti
settoriali") degli Orientamenti congiunti delle Autorita' di
Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata
verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi ed
alle operazioni occasionali (cfr.:
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guide
lines%20on%20Risk%20Factors IT 04-01-2018.pdf).
A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e
titolare effettivo:
1) rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale. A
titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in
cui il cliente o l'esecutore sono riluttanti nel fornire le
informazioni richieste, variano ripetutamente le informazioni
fornite, danno informazioni incomplete o erronee o non sono in grado
di produrre documentazione sulla propria identita', salvo i casi
legittimi, quali quello dei richiedenti asilo. Sono tenuti in
considerazione, altresi', eventuali comportamenti sintomatici della
volonta' del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto
continuativo, ad esempio, quando il cliente chiede di effettuare una
o piu' operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto
continuativo risulterebbe economicamente piu' ragionevole;
2) clienti e titolare effettivo residenti o aventi sede in aree
geografiche a rischio elevato. Questo fattore ricorre quando il
cliente o il titolare effettivo sono residenti o hanno la sede
principale delle proprie attivita' ovvero rilevanti collegamenti
con paesi a rischio elevato, secondo i criteri previsti dalla
lettera C(28) . In particolare, quando il cliente e' residente o ha
sede in un'area geografica a rischio elevato e' opportuno valutare
se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifica la
tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti o se
le necessita' finanziarie del cliente possano essere piu'
propriamente soddisfatte nel paese di residenza o in cui il cliente
ha sede;
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(28) Resta fermo che nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio
i destinatari applicano misure rafforzate di adeguata verifica della
clientela previste dalla Parte Quarta.
3) indici reputazionali negativi relativi al cliente, al titolare
effettivo e all'esecutore. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di:
procedimenti penali, quando questa informazione e' notoria o comunque
nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne
impediscono l'utilizzo da parte del destinatario ai sensi del codice
di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti
per responsabilita' amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231; sanzioni amministrative irrogate per violazione
delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del
titolare effettivo. I destinatari considerano, altresi', la
sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette
inoltrate alla UIF in relazione al cliente o al titolare effettivo. I
destinatari tengono conto anche di informazioni - pubblicamente
accessibili - esterne al patrimonio informativo aziendale. Nel
valutare le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti
informative, i destinatari ne considerano la fondatezza e
l'attendibilita' basandosi, in particolare, sulla qualita' e
sull'indipendenza delle fonti informative e sulla ricorrenza delle
informazioni. Rilevano, tra l'altro, le informazioni relative
all'attivita' esercitate, anche in passato, dal cliente e dal
titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati
al cliente o al titolare effettivo in virtu', ad esempio, di rapporti
familiari o d'affari. Resta ferma la necessita' di verificare la
ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti
associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento
previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
4) strutture qualificabili come veicoli di interposizione
patrimoniale. E' il caso, a titolo esemplificativo, di trust,
societa' fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che
possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare
dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con
societa' aventi azionisti fiduciari. Specifica attenzione e' posta
a strutture societarie e trust qualificabili come veicoli di
interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni
condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali,
presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn.
24 e 25 e al "Risultato immediato"(Immediate Outcome) n. 5(29) in
materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust.
Si considerano altresi' a elevato rischio le entita' aventi sede in
paesi che presentano valutazioni negative del Global Forum
dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini
fiscali. Con riferimento alle societa' fiduciarie, la vigilanza
della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del
rischio, che puo' determinare l'applicazione di misure ordinarie di
adeguata verifica. Nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione,
rileva l'utilizzo improprio delle societa' veicolo per schermare la
titolarita' effettiva di determinate attivita', ostacolando la
corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati;
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(29) A questo fine i destinatari possono consultare la tabella
consolidata dei rating inerenti alle diverse valutazioni condotte in
ambito GAFI o da analoghi organismi internazionali.
5) societa' che hanno emesso azioni al portatore o siano
partecipate da fiduciari (cd. nominee shareholder). Si fa
riferimento, nella prima ipotesi, a casi di societa' costituite o
patrimonializzate attraverso strumenti al portatore, soprattutto se
emessi in paesi esteri che, in base alle valutazioni condotte dal
GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating
sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni n. 24 e n. 25 e al
Risultato immediato (Immediate Outcome) n. 5, in materia di obblighi
di trasparenza di strutture societarie e trust;
6) tipo di attivita' economica caratterizzata da elevato utilizzo
di contante. Rileva la riconducibilita' delle attivita' economiche
svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di
riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del
gioco o delle scommesse, attivita' prestata da agenti in attivita'
finanziaria e "soggetti convenzionati e agenti" nel servizio di
rimessa di denaro;
7) tipo di attivita' economica riconducibile a settori
particolarmente esposti a rischi di corruzione. Si tratta, in
particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di
fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici,
sanita', edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica,
industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione
di energie rinnovabili;
8) cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in
ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque
sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa
riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con
ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici,
consorzi e associazioni di natura pubblicistica;
9) assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la
natura dell'attivita' svolta. Occorre considerare la forma giuridica
adottata dal cliente, specie ove presenti particolari elementi di
complessita' od opacita' che impediscono o ostacolano
l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o
di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi
sede in aree geografiche a rischio elevato.
B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi,
operazioni o canali di distribuzione:
1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una
clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare. Rilevano i
servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di clientela con
elevate disponibilita' economiche, specie se provenienti da settori
economici ad alto rischio;
2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato
ovvero favorire l'occultamento dell'identita' del cliente o del
titolare effettivo. Rilevano, ad esempio, le carte prepagate anonime
emesse da intermediari esteri, le azioni al portatore, le operazioni
riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in
valuta virtuale e viceversa;
3) operazioni in contante frequenti e ingiustificate,
caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di grosso taglio
ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti;
4) operazioni di versamento di contante o valori provenienti
dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore
di 10.000 euro. In questo ambito, i destinatari richiedono al cliente
copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista
dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e
approfondiscono eventuali comportamenti di rifiuto o riluttanza a
fornire la documentazione;
5) rapporti continuativi od operazioni occasionali a distanza non
assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento. Si
considerano adeguati i meccanismi e le procedure individuati
dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio e
dall'Allegato 3 delle presenti disposizioni;
6) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento
con il cliente o con la sua attivita'. Rilevano, a titolo
esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di
terzi estranei al rapporto negoziale(30) o triangolazioni di natura
commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa,
caratterizzate da pagamenti disposti da societa' estere prive di
legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree
geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito, altresi',
la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per
importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il
cliente;
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(30) Cfr. lo schema rappresentativo di comportamenti anomali
"Operativita' connessa con le frodi fiscali internazionali e con le
frodi nelle fatturazioni" pubblicato dalla UIF il 23 aprile 2012.
7) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che
includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie
innovativi per prodotti nuovi o preesistenti. Il destinatario deve
essere in grado di identificare e valutare i rischi associati al
prodotto o servizio innovativo offerto.
C) Fattori di rischio elevato geografici:
1) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono
carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. Rientrano
tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione
reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi
(es., MoneyVal); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio
elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo
Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del
settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); le
informazioni provenienti dalle autorita' di vigilanza, quali quelle
contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori;
2) paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di
corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose da fonti
autorevoli e indipendenti. Tra le fonti autorevoli e indipendenti
possono rientrare le "Analisi nazionali del rischio" (cd. National
Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorita' investigative
e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione
della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonche' i
rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati
dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;
3) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate
dai competenti organismi nazionali e internazionali. Al riguardo, i
destinatari osservano i provvedimenti emanati dall'Unione europea e
le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di
Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per il
contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei
programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei
confronti dell'attivita' di paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale;
4) paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attivita'
terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. Sono
di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di
terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie
internazionali, quali Europol;
5) paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti
sotto il profilo della conformita' agli standard internazionali sulla
trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano
tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE
sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni
sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni
finanziarie per finalita' fiscali ai sensi del cd. Common Reporting
Standard; rilevano inoltre i rating assegnati alle Raccomandazioni
nn. 9, 24 e 25 del GAFI ed ai "Risultati immediati" (Immediate
Outcomes) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca
internazionali.
Nel documento di policy antiriciclaggio, i destinatari stabiliscono
l'importanza da attribuire ai singoli fattori di rischio inerenti al
paese o all'area geografica, alla luce della natura e della finalita'
del rapporto continuativo. Ad esempio, quando:
- i fondi impiegati nel rapporto continuativo sono stati prodotti
in un paese terzo, assume particolare rilievo il tasso di
criminalita' del paese stesso e l'efficacia del suo sistema
investigativo e giudiziario;
- i fondi sono ricevuti da o inviati a paesi terzi associati ad
attivita' terroristiche, i destinatari valutano eventuali elementi di
sospetto, anche alla luce dello scopo e della natura del rapporto;
- il cliente e' un intermediario bancario o finanziario, i
destinatari prestano particolare attenzione all'adeguatezza dei suoi
presidi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
e all'efficacia dei controlli di vigilanza.