ALLEGATO 3
Procedura di video-identificazione
I destinatari realizzano un sistema che garantisca, preliminarmente
all'instaurazione della sessione audio/video, la cifratura del canale
di comunicazione mediante l'adozione di meccanismi standard,
applicativi e protocolli aggiornati. Essi, inoltre, garantiscono
l'utilizzo di applicativi orientati all'usabilita' e
all'accessibilita' da parte del cliente.
I destinatari assicurano che l'identificazione da remoto effettuata
da parte dell'operatore addetto alla video-identificazione (di
seguito, "operatore"), rispetti le seguenti condizioni:
a) le immagini video sono a colori e consentono una visualizzazione
chiara dell'interlocutore in termini di luminosita', nitidezza,
contrasto, fluidita' delle immagini;
b) l'audio e' chiaramente udibile, privo di distorsioni o disturbi
evidenti;
c) la sessione audio/video, che ha a oggetto le immagini video e
l'audio del cliente e dell'operatore, e' effettuata in ambienti privi
di particolari elementi di disturbo.
I destinatari assicurano che l'operatore preposto all'attivita' si
astenga dall'avviare il processo di identificazione o lo sospenda
quando la qualita' audio/video e' scarsa o ritenuta non adeguata a
consentire l'identificazione del cliente.
L'operatore che effettua l'identificazione: i) acquisisce i dati
identificativi forniti dal cliente; ii) richiede l'esibizione di un
documento d'identita' valido, munito di fotografia recente e
riconoscibile e di firma autografa del richiedente, rilasciato da
un'amministrazione pubblica; e iii) verifica il codice fiscale
tramite la tessera sanitaria in corso di validita'. Del documento
viene acquisita copia in formato elettronico.
L'operatore che effettua l'identificazione puo' escludere
l'ammissibilita' della sessione audio/video per qualunque ragione,
inclusa l'eventuale inadeguatezza del documento presentato dal
cliente).
La sessione audio/video e' interamente registrata e conservata.
I destinatari richiedono il consenso al trattamento dei dati
personali contenuti nelle riprese audio-video, specificando tale
aspetto nell'informativa da rendere all'interessato ai sensi delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
La sessione audio/video e' condotta seguendo una procedura scritta
e formalizzata dai destinatari, al quale prevede almeno le seguenti
attivita':
a) l'operatore acquisisce il consenso alla videoregistrazione e
alla sua conservazione e informa che la videoregistrazione sara'
conservata in modalita' protetta;
b) l'operatore dichiara le proprie generalita';
c) il cliente conferma i propri dati identificativi;
d) il cliente conferma la data e l'ora della registrazione;
e) il cliente conferma di voler instaurare il rapporto continuativo
e conferma i dati identificativi e gli altri dati inseriti nella
modulistica on-line in fase di pre-registrazione;
f) il cliente conferma il proprio numero di telefonia mobile e
l'indirizzo mail;
g) l'operatore invia un messaggio che il cliente espone al
dispositivo di ripresa o il cui contenuto e' comunicato all'operatore
e una mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal cliente,
con un link ad una URL appositamente predisposta per la verifica;
h) l'operatore chiede al cliente di inquadrare, fronte e retro, il
documento di riconoscimento utilizzato, e si assicura che sia
possibile visualizzare chiaramente la fotografia e leggere tutte le
informazioni ivi contenute (dati anagrafici, numero del documento,
data di rilascio e di scadenza, amministrazione rilasciante). Del
documento viene acquisita copia elettronica;
i) l'operatore chiede di mostrare, fronte e retro, la tessera
sanitaria su cui e' riportato il codice fiscale del cliente;
j) l'operatore chiede al cliente di compiere una o piu' azioni
casuali per rafforzare l'autenticita' della interlocuzione;
k) l'operatore riassume sinteticamente la volonta' espressa dal
cliente di voler instaurare il rapporto continuativo e ne raccoglie
conferma.
Quando emergano dubbi, incertezze o incongruenze
nell'identificazione del cliente, i destinatari effettuano ulteriori
riscontri. A titolo esemplificativo, essi possono consultare il
sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita' previsto
dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.
La documentazione da conservare include le informazioni e i
documenti che sono stati raccolti nel corso dell'attivita' di
registrazione.
I destinatari conservano, con modalita' conformi alle previsioni in
materia di conservazione del decreto antiriciclaggio, i dati di
registrazione nonche' l'esplicita volonta' del cliente di instaurare
il rapporto continuativo, memorizzati in file audio-video, immagini e
metadati strutturati in formato elettronico.