Art. 2.
1) I vini della denominazione di origine controllata
«Valpolicella Ripasso» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone dal 45% al
95 %;
- Rondinella dal 5 % al 30 %.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un
massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la
Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varieta' di
viti approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004) e
successivi aggiornamenti, nella misura massima del 15%, con un limite
massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n.
238/2016, art. 6, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la
Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varieta' di
viti approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004) e
successivi aggiornamenti, per il rimanente quantitativo del 10%
totale.