Art. 4.
1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata
«Valpolicella Ripasso» devono essere quelle tradizionali della zona
e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche.
2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini della
produzione dei vini di cui all'art. 1, i vigneti impiantati in
fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi.
3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura
devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a
pergola veronese inclinata mono o bilaterale.
5) Per le superfici vitate gia' iscritte allo schedario viticolo
della denominazione di origine controllata «Valpolicella» prima
dell'approvazione del disciplinare allegato al decreto ministeriale
24 marzo 2010, e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese
mono o bilaterale e' tuttavia consentito di utilizzare la presente
denominazione alle condizioni indicate al comma successivo.
6) E' fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale
potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della
vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ettaro,
definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di
ciascuna zona viticola omogenea.
7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei
vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di
origine controllata «Valpolicella Ripasso» prima dell'approvazione
del disciplinare allegato al decreto ministeriale 24 marzo 2010 non
deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti
stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione
Veneto.
8) E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di tutela della
denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate,
con proprio provvedimento puo' stabilire limiti, temporanei,
dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini
dell'idoneita' alla rivendicazione delle uve da destinare alla DOC
«Valpolicella Ripasso». La regione e' tenuta a dare comunicazione
delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Valpolicella Ripasso» non deve
eccedere le 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 10% vol.
Le uve destinate alla vinificazione della tipologia «superiore»
del vino «Valpolicella Ripasso» debbono assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente
sfavorevoli e' ammessa, con provvedimento della Regione Veneto, la
riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo a non
meno di 9,50% vol.
11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Valpolicella Ripasso», devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella
specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
13) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con
proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente
precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per
ettaro rispetto a quella fissata al comma 10, sino al limite reale
dell'annata ed in riferimento all'area interessata dall'evento
climatico. Con lo stesso provvedimento la regione stabilisce gli
eventuali superi di resa e la loro destinazione.
14) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e
sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire
l'equilibrio di mercato, puo' con proprio provvedimento, da emanarsi
nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della
resa massima di uva per ettaro fissata al comma 10, stabilire rese
inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche in
riferimento alle singole zone di produzione di cui all'art. 3, comma
1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con lo stesso
provvedimento la Regione Veneto stabilisce la destinazione dei
rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo
previsto dal comma 11 del presente articolo.