Art. 5.
1) Le operazioni di vinificazione delle uve, di ripasso e di
invecchiamento dei vini «Valpolicella Ripasso» devono aver luogo
nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3,
comma 1.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate in stabilimenti
situati all'interno dell'intero territorio dei comuni della predetta
zona di produzione delle uve, anche se compresi soltanto in parte
nella citata zona di produzione, limitatamente ai prodotti
provenienti dalle uve raccolte nei vigneti, di pertinenza di ciascuna
ditta singola o associata titolare dello stabilimento, iscritti allo
schedario viticolo da almeno tre anni antecedenti la data del 1°
agosto 2010 (relativa all'entrata in vigore del disciplinare di
produzione approvato con decreto ministeriale 24 marzo 2010).
Inoltre sono fatte salve le autorizzazioni individuali
ministeriali per effettuare le operazioni di invecchiamento in
stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al precedente
capoverso e comunque nell'ambito territoriale della Provincia di
Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto
ministeriale 24 marzo 2010.
2) Per i vini «Valpolicella Ripasso» Classico, «Valpolicella
Ripasso» Valpantena, «Valpolicella Ripasso» Classico Superiore e
«Valpolicella Ripasso» Valpantena Superiore, le operazioni di
vinificazione, di ripasso e di invecchiamento dei relativi vini
devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione
delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le
predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati
all'interno della zona di vinificazione, di ripasso e di
invecchiamento dei vini «Valpolicella Ripasso» di cui al comma 1,
primo capoverso, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve
raccolte nei vigneti, di pertinenza di ciascuna ditta singola o
associata titolare dello stabilimento, iscritti allo schedario
viticolo da almeno tre anni antecedenti la data del 1° agosto 2010
(relativa all'entrata in vigore del disciplinare di produzione
approvato con decreto ministeriale 24 marzo 2010).
Inoltre sono fatte salve le autorizzazioni individuali
ministeriali per effettuare le operazioni di invecchiamento in
stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al precedente
capoverso e comunque nell'ambito territoriale della Provincia di
Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto
ministeriale 24 marzo 2010.
3) Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea
l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito delle zone di
vinificazione, di ripasso e di invecchiamento previste per le
rispettive tipologie di vino ai commi 1 e 2, al fine di salvaguardare
la qualita' e la reputazione della denominazione e garantire
l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli. Inoltre, a
salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste
autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa dell'Unione
europea e nazionale.
4) I vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella
Ripasso» di cui all'art. 1 sono ottenuti mediante rifermentazione, in
un'unica soluzione, dei vini atti a diventare la medesima
denominazione, sulle vinacce dopo l'estrazione dei prodotti destinati
a diventare «Recioto della Valpolicella» e/o «Amarone della
Valpolicella». Le predette vinacce devono avere un residuo
alcolometrico volumico potenziale di almeno 0,50% vol. La frazione
liquida apportata dalle stesse vinacce deve essere compresa tra il
10% e il 15% rispetto al volume utilizzato del vino atto a diventare
la denominazione «Valpolicella Ripasso» di cui al comma 7, pari ad un
massimo di 9,36 hl per ettaro. Tale frazione liquida va detratta
dalla resa finale dei prodotti destinati a diventare «Recioto della
Valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella» di cui sopra, ed e'
aumentativa del quantitativo massimo di cui al comma 7 ai fini della
determinazione della resa dei vini finiti «Valpolicella Ripasso» di
cui al comma 11.
5) La resa massima delle uve in vino atto a diventare le
tipologie della denominazione «Valpolicella Ripasso» di cui all'art.
1, non deve essere superiore al 70%, pari ad un massimo di 84 hl per
ettaro. Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e puo'
essere presa in carico come vino a indicazione geografica tipica.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
6) Il vino atto di cui al comma 4 deve assicurare un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di 11,50% vol per l'elaborazione
del «Valpolicella Ripasso» e di 12,50% vol per l'elaborazione del
«Valpolicella Ripasso» superiore.
7) La quantita' di vino atto a diventare «Valpolicella Ripasso»
di cui al comma 5 utilizzabile per l'operazione di ripasso e' al
massimo il doppio del volume di vino finito «Recioto della
Valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella» ottenibile con una
resa massima di uva in vino del 40%, pari ad un massimo di 62,4 hl
per ettaro. L'eventuale quantitativo di vino atto a diventare
«Valpolicella Ripasso» non utilizzato, fino a raggiungere il
quantitativo massimo di cui al comma 5, puo' essere utilizzato per le
operazioni di colmatura per vini in fase di
maturazione/invecchiamento della stessa denominazione «Valpolicella
ripasso» e/o riclassificato con la denominazione «Valpolicella» o con
le indicazioni geografiche tipiche compatibili del relativo
territorio, nel rispetto della vigente normativa.
La Regione Veneto su proposta del Consorzio di tutela, ai sensi
dell'art. 39, comma 4 della legge n. 238/2016, per motivi
commerciali, nel periodo antecedente le operazioni di ripasso, puo'
ridurre il predetto rapporto volumetrico fino alla misura di uno a
uno.
8) L'operazione di ripasso deve avere una durata minima di tre
giorni.
9) Il vino atto a diventare «Valpolicella Ripasso» e le vinacce
di cui al comma 4 devono appartenere allo stesso produttore che
effettua, o fa effettuare per proprio conto, le operazioni di
rifermentazione per ottenere i vini di cui all'art. 1.
10) I vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella
Ripasso», nelle diverse tipologie e specificazioni, devono essere
immessi al consumo non prima del 1° gennaio del secondo anno
successivo all'anno della vendemmia.
11) La resa massima delle uve in vino finito, per le tipologie
della denominazione «Valpolicella Ripasso» di cui all'art. 1, non
deve essere superiore a 71,8 hl per ettaro.