Art. 5. 1) Le operazioni di vinificazione delle uve, di ripasso e di invecchiamento dei vini «Valpolicella Ripasso» devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, comma 1. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate in stabilimenti situati all'interno dell'intero territorio dei comuni della predetta zona di produzione delle uve, anche se compresi soltanto in parte nella citata zona di produzione, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti, di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento, iscritti allo schedario viticolo da almeno tre anni antecedenti la data del 1° agosto 2010 (relativa all'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 24 marzo 2010). Inoltre sono fatte salve le autorizzazioni individuali ministeriali per effettuare le operazioni di invecchiamento in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al precedente capoverso e comunque nell'ambito territoriale della Provincia di Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto ministeriale 24 marzo 2010. 2) Per i vini «Valpolicella Ripasso» Classico, «Valpolicella Ripasso» Valpantena, «Valpolicella Ripasso» Classico Superiore e «Valpolicella Ripasso» Valpantena Superiore, le operazioni di vinificazione, di ripasso e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di vinificazione, di ripasso e di invecchiamento dei vini «Valpolicella Ripasso» di cui al comma 1, primo capoverso, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti, di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento, iscritti allo schedario viticolo da almeno tre anni antecedenti la data del 1° agosto 2010 (relativa all'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 24 marzo 2010). Inoltre sono fatte salve le autorizzazioni individuali ministeriali per effettuare le operazioni di invecchiamento in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al precedente capoverso e comunque nell'ambito territoriale della Provincia di Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto ministeriale 24 marzo 2010. 3) Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito delle zone di vinificazione, di ripasso e di invecchiamento previste per le rispettive tipologie di vino ai commi 1 e 2, al fine di salvaguardare la qualita' e la reputazione della denominazione e garantire l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa dell'Unione europea e nazionale. 4) I vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella Ripasso» di cui all'art. 1 sono ottenuti mediante rifermentazione, in un'unica soluzione, dei vini atti a diventare la medesima denominazione, sulle vinacce dopo l'estrazione dei prodotti destinati a diventare «Recioto della Valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella». Le predette vinacce devono avere un residuo alcolometrico volumico potenziale di almeno 0,50% vol. La frazione liquida apportata dalle stesse vinacce deve essere compresa tra il 10% e il 15% rispetto al volume utilizzato del vino atto a diventare la denominazione «Valpolicella Ripasso» di cui al comma 7, pari ad un massimo di 9,36 hl per ettaro. Tale frazione liquida va detratta dalla resa finale dei prodotti destinati a diventare «Recioto della Valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella» di cui sopra, ed e' aumentativa del quantitativo massimo di cui al comma 7 ai fini della determinazione della resa dei vini finiti «Valpolicella Ripasso» di cui al comma 11. 5) La resa massima delle uve in vino atto a diventare le tipologie della denominazione «Valpolicella Ripasso» di cui all'art. 1, non deve essere superiore al 70%, pari ad un massimo di 84 hl per ettaro. Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere presa in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 6) Il vino atto di cui al comma 4 deve assicurare un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,50% vol per l'elaborazione del «Valpolicella Ripasso» e di 12,50% vol per l'elaborazione del «Valpolicella Ripasso» superiore. 7) La quantita' di vino atto a diventare «Valpolicella Ripasso» di cui al comma 5 utilizzabile per l'operazione di ripasso e' al massimo il doppio del volume di vino finito «Recioto della Valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella» ottenibile con una resa massima di uva in vino del 40%, pari ad un massimo di 62,4 hl per ettaro. L'eventuale quantitativo di vino atto a diventare «Valpolicella Ripasso» non utilizzato, fino a raggiungere il quantitativo massimo di cui al comma 5, puo' essere utilizzato per le operazioni di colmatura per vini in fase di maturazione/invecchiamento della stessa denominazione «Valpolicella ripasso» e/o riclassificato con la denominazione «Valpolicella» o con le indicazioni geografiche tipiche compatibili del relativo territorio, nel rispetto della vigente normativa. La Regione Veneto su proposta del Consorzio di tutela, ai sensi dell'art. 39, comma 4 della legge n. 238/2016, per motivi commerciali, nel periodo antecedente le operazioni di ripasso, puo' ridurre il predetto rapporto volumetrico fino alla misura di uno a uno. 8) L'operazione di ripasso deve avere una durata minima di tre giorni. 9) Il vino atto a diventare «Valpolicella Ripasso» e le vinacce di cui al comma 4 devono appartenere allo stesso produttore che effettua, o fa effettuare per proprio conto, le operazioni di rifermentazione per ottenere i vini di cui all'art. 1. 10) I vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella Ripasso», nelle diverse tipologie e specificazioni, devono essere immessi al consumo non prima del 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della vendemmia. 11) La resa massima delle uve in vino finito, per le tipologie della denominazione «Valpolicella Ripasso» di cui all'art. 1, non deve essere superiore a 71,8 hl per ettaro.