(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    1) Le operazioni di vinificazione delle  uve,  di  ripasso  e  di
invecchiamento dei vini  «Valpolicella  Ripasso»  devono  aver  luogo
nell'ambito della zona di produzione delle uve  di  cui  all'art.  3,
comma 1. 
    Tenuto conto delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  e'
consentito che  tali  operazioni  siano  effettuate  in  stabilimenti
situati all'interno dell'intero territorio dei comuni della  predetta
zona di produzione delle uve, anche se  compresi  soltanto  in  parte
nella  citata  zona  di   produzione,   limitatamente   ai   prodotti
provenienti dalle uve raccolte nei vigneti, di pertinenza di ciascuna
ditta singola o associata titolare dello stabilimento, iscritti  allo
schedario viticolo da almeno tre anni  antecedenti  la  data  del  1°
agosto 2010 (relativa  all'entrata  in  vigore  del  disciplinare  di
produzione approvato con decreto ministeriale 24 marzo 2010). 
    Inoltre  sono   fatte   salve   le   autorizzazioni   individuali
ministeriali  per  effettuare  le  operazioni  di  invecchiamento  in
stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al  precedente
capoverso e comunque  nell'ambito  territoriale  della  Provincia  di
Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto
ministeriale 24 marzo 2010. 
    2) Per i  vini  «Valpolicella  Ripasso»  Classico,  «Valpolicella
Ripasso» Valpantena,  «Valpolicella  Ripasso»  Classico  Superiore  e
«Valpolicella  Ripasso»  Valpantena  Superiore,  le   operazioni   di
vinificazione, di ripasso  e  di  invecchiamento  dei  relativi  vini
devono aver luogo nell'ambito delle  rispettive  zone  di  produzione
delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3. 
    Tenuto conto delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  le
predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati
all'interno  della  zona  di   vinificazione,   di   ripasso   e   di
invecchiamento dei vini «Valpolicella Ripasso» di  cui  al  comma  1,
primo capoverso, limitatamente  ai  prodotti  provenienti  dalle  uve
raccolte nei vigneti, di  pertinenza  di  ciascuna  ditta  singola  o
associata  titolare  dello  stabilimento,  iscritti  allo   schedario
viticolo da almeno tre anni antecedenti la data del  1°  agosto  2010
(relativa  all'entrata  in  vigore  del  disciplinare  di  produzione
approvato con decreto ministeriale 24 marzo 2010). 
    Inoltre  sono   fatte   salve   le   autorizzazioni   individuali
ministeriali  per  effettuare  le  operazioni  di  invecchiamento  in
stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al  precedente
capoverso e comunque  nell'ambito  territoriale  della  Provincia  di
Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto
ministeriale 24 marzo 2010. 
    3) Conformemente alla pertinente  normativa  dell'Unione  europea
l'imbottigliamento  deve  aver  luogo  nell'ambito  delle   zone   di
vinificazione,  di  ripasso  e  di  invecchiamento  previste  per  le
rispettive tipologie di vino ai commi 1 e 2, al fine di salvaguardare
la  qualita'  e  la  reputazione  della  denominazione  e   garantire
l'origine del  prodotto  e  l'efficacia  dei  controlli.  Inoltre,  a
salvaguardia   dei   diritti   precostituiti   dei    soggetti    che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
della predetta area di  imbottigliamento  delimitata,  sono  previste
autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa  dell'Unione
europea e nazionale. 
    4) I vini a denominazione di  origine  controllata  «Valpolicella
Ripasso» di cui all'art. 1 sono ottenuti mediante rifermentazione, in
un'unica  soluzione,  dei  vini  atti   a   diventare   la   medesima
denominazione, sulle vinacce dopo l'estrazione dei prodotti destinati
a  diventare  «Recioto  della  Valpolicella»   e/o   «Amarone   della
Valpolicella».  Le  predette  vinacce   devono   avere   un   residuo
alcolometrico volumico potenziale di almeno 0,50%  vol.  La  frazione
liquida apportata dalle stesse vinacce deve essere  compresa  tra  il
10% e il 15% rispetto al volume utilizzato del vino atto a  diventare
la denominazione «Valpolicella Ripasso» di cui al comma 7, pari ad un
massimo di 9,36 hl per ettaro.  Tale  frazione  liquida  va  detratta
dalla resa finale dei prodotti destinati a diventare  «Recioto  della
Valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella» di cui  sopra,  ed  e'
aumentativa del quantitativo massimo di cui al comma 7 ai fini  della
determinazione della resa dei vini finiti «Valpolicella  Ripasso»  di
cui al comma 11. 
    5) La resa  massima  delle  uve  in  vino  atto  a  diventare  le
tipologie della denominazione «Valpolicella Ripasso» di cui  all'art.
1, non deve essere superiore al 70%, pari ad un massimo di 84 hl  per
ettaro. Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla  denominazione  di  origine  controllata  e  puo'
essere presa in carico come vino  a  indicazione  geografica  tipica.
Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto. 
    6) Il vino atto di cui al  comma  4  deve  assicurare  un  titolo
alcolometrico volumico totale minimo di 11,50% vol per l'elaborazione
del «Valpolicella Ripasso» e di 12,50%  vol  per  l'elaborazione  del
«Valpolicella Ripasso» superiore. 
    7) La quantita' di vino atto a diventare  «Valpolicella  Ripasso»
di cui al comma 5 utilizzabile per  l'operazione  di  ripasso  e'  al
massimo  il  doppio  del  volume  di  vino  finito   «Recioto   della
Valpolicella» e/o «Amarone della  Valpolicella»  ottenibile  con  una
resa massima di uva in vino del 40%, pari ad un massimo  di  62,4  hl
per  ettaro.  L'eventuale  quantitativo  di  vino  atto  a  diventare
«Valpolicella  Ripasso»  non  utilizzato,  fino  a   raggiungere   il
quantitativo massimo di cui al comma 5, puo' essere utilizzato per le
operazioni    di    colmatura     per     vini     in     fase     di
maturazione/invecchiamento della stessa  denominazione  «Valpolicella
ripasso» e/o riclassificato con la denominazione «Valpolicella» o con
le  indicazioni  geografiche   tipiche   compatibili   del   relativo
territorio, nel rispetto della vigente normativa. 
    La Regione Veneto su proposta del Consorzio di tutela,  ai  sensi
dell'art.  39,  comma  4  della  legge  n.   238/2016,   per   motivi
commerciali, nel periodo antecedente le operazioni di  ripasso,  puo'
ridurre il predetto rapporto volumetrico fino alla misura  di  uno  a
uno. 
    8) L'operazione di ripasso deve avere una  durata  minima  di tre
giorni. 
    9) Il vino atto a diventare «Valpolicella Ripasso» e  le  vinacce
di cui al comma 4  devono  appartenere  allo  stesso  produttore  che
effettua, o  fa  effettuare  per  proprio  conto,  le  operazioni  di
rifermentazione per ottenere i vini di cui all'art. 1. 
    10) I vini a denominazione di origine  controllata  «Valpolicella
Ripasso», nelle diverse tipologie  e  specificazioni,  devono  essere
immessi al  consumo  non  prima  del  1°  gennaio  del  secondo  anno
successivo all'anno della vendemmia. 
    11) La resa massima delle uve in vino finito,  per  le  tipologie
della denominazione «Valpolicella Ripasso» di  cui  all'art.  1,  non
deve essere superiore a 71,8 hl per ettaro.