Art. 7.
1) Alla denominazione di origine controllata dei vini
«Valpolicella Ripasso» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto» e
similari.
2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente.
3) Nella designazione dei vini «Valpolicella Ripasso» «superiore»
puo' essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia
seguita dal corrispondente toponimo; che la relativa superficie sia
distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto e che la
vinificazione e l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata
nella denuncia dell'uva, nella dichiarazione della produzione, nei
registri e nei documenti di accompagnamento.
4) Per i vini «Valpolicella Ripasso» e' obbligatorio riportare in
etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa,
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.