(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1)  Alla  denominazione   di   origine   controllata   dei   vini
«Valpolicella   Ripasso»   e'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi
specificazione diversa da quelle previste dal  presente  disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto» e
similari. 
    2) E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati  o  di  consorzi,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre
in inganno l'acquirente. 
    3) Nella designazione dei vini «Valpolicella Ripasso» «superiore»
puo' essere utilizzata la menzione  «vigna»,  a  condizione  che  sia
seguita dal corrispondente toponimo; che la relativa  superficie  sia
distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto  e  che  la
vinificazione e l'invecchiamento del  vino  avvengano  in  recipienti
separati e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga  riportata
nella denuncia dell'uva, nella dichiarazione  della  produzione,  nei
registri e nei documenti di accompagnamento. 
    4) Per i vini «Valpolicella Ripasso» e' obbligatorio riportare in
etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica  normativa,
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.