Art. 7. 1) Alla denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto» e similari. 2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. 3) Nella designazione dei vini «Valpolicella Ripasso» «superiore» puo' essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo; che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto e che la vinificazione e l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell'uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento. 4) Per i vini «Valpolicella Ripasso» e' obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.