(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    1) Tutti  i  vini  designati  con  la  denominazione  di  origine
controllata «Valpolicella Ripasso» devono essere immessi  al  consumo
in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro
carattere di pregio. 
    2) Nella chiusura di dette  bottiglie  e'  vietato  l'impiego  di
chiusure tipo tappo corona, vite, strappo; per le  bottiglie  fino  a
lt. 0,375 e' tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite.