Art. 8.
1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine
controllata «Valpolicella Ripasso» devono essere immessi al consumo
in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro
carattere di pregio.
2) Nella chiusura di dette bottiglie e' vietato l'impiego di
chiusure tipo tappo corona, vite, strappo; per le bottiglie fino a
lt. 0,375 e' tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite.