Art. 8. 1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata «Valpolicella Ripasso» devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. 2) Nella chiusura di dette bottiglie e' vietato l'impiego di chiusure tipo tappo corona, vite, strappo; per le bottiglie fino a lt. 0,375 e' tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite.