Allegato A
Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
e Garantita dei vini «Recioto della Valpolicella» consolidato con
le «modifiche ordinarie»
Art. 1.
1) La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto
della Valpolicella», gia' riconosciuta a DOC con DPR 21 agosto 1968,
e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie:
«Recioto della Valpolicella», designabile anche con i
riferimenti «classico» e «Valpantena»; «Recioto della Valpolicella»
spumante, designabile anche con il riferimento «Valpantena».