Art. 4.
1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e
garantita «Recioto della Valpolicella» devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini della
produzione dei vini di cui all'art. 1, i vigneti impiantati in
fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi.
Le uve destinate a divenire «Recioto della Valpolicella» devono
provenire da vigneti che abbiano raggiunto almeno il 4° ciclo
vegetativo.
3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura
devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a
pergola veronese inclinata mono o bilaterale.
5) Per le superfici vitate gia' iscritte allo schedario viticolo
della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della
Valpolicella» prima dell'approvazione del disciplinare allegato al
decreto ministeriale 24 marzo 2010 e allevati a pergola veronese o a
pergoletta veronese mono o bilaterale e' tuttavia consentito di
utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al
comma successivo.
6) E' fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale
potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della
vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ettaro,
definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di
ciascuna zona viticola omogenea.
7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei
vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di
origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella» prima
dell'approvazione del disciplinare allegato al decreto ministeriale
24 marzo 2010, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso
di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione
della Regione Veneto.
8) E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di tutela della
denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate,
con proprio provvedimento puo' stabilire limiti, anche temporanei,
dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini
dell'idoneita' alla rivendicazione delle uve da destinare alla DOCG
«Recioto della Valpolicella». La regione e' tenuta a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della
Valpolicella» non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di
vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Recioto della Valpolicella», devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella
specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
13) Per la produzione del vino «Recioto della Valpolicella» si
dovra' attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi
tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore
al 65% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente
comma 10.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite
massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, potranno essere
presi in carico per la produzione di vino con la denominazione
origine controllata «Valpolicella» e «Valpolicella Ripasso».
Gli ulteriori quantitativi fino al raggiungimento del limite
massimo previsto dal comma 11 del presente articolo, saranno presi in
carico per la produzione di vino con indicazione geografica tipica.
14) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con
proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente
precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per
ettaro rispetto a quella fissata ai comma 10 e 13, sino al limite
reale dell'annata ed in riferimento all'area interessata dall'evento
climatico. Con lo stesso provvedimento la regione stabilisce gli
eventuali superi di resa e la loro destinazione.
15) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e
sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire
l'equilibrio di mercato, puo' con proprio provvedimento, da emanarsi
nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della
resa massima di uva per ettaro fissata ai comma 10 e 13, stabilire
rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche
in riferimento alle singole zone di produzione di cui all'art. 3,
comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la
destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del
limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.