(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    1)  Le  operazioni  di  appassimento  delle  uve  destinate  alla
produzione del vino «Recioto della  Valpolicella»,  di  vinificazione
delle uve e di invecchiamento dei vini devono aver luogo  nell'ambito
della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, comma 1. 
    Tenuto conto delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  e'
consentito  che  le   sole   operazioni   di   vinificazione   e   di
invecchiamento siano effettuate in stabilimenti  situati  all'interno
dell'intero territorio dei comuni della predetta zona  di  produzione
delle uve, anche se compresi soltanto in parte nella citata  zona  di
produzione, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve  raccolte
nei  vigneti  iscritti  allo  schedario  viticolo  di  pertinenza  di
ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento. 
    Inoltre  sono   fatte   salve   le   autorizzazioni   individuali
ministeriali  per  effettuare  le  operazioni  di  invecchiamento  in
stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al  precedente
capoverso e comunque  nell'ambito  territoriale  della  Provincia  di
Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto
ministeriale 24 marzo 2010. 
    2) Per i vini «Recioto della Valpolicella»  Classico  e  «Recioto
della Valpolicella» Valpantena le operazioni  di  appassimento  delle
uve, di vinificazione e di invecchiamento dei  relativi  vini  devono
aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle  uve
di cui all'art. 3, commi 2 e 3. 
    Tenuto conto delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  le
predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati
all'interno della zona di appassimento delle uve, di vinificazione  e
di invecchiamento del vino «Recioto della  Valpolicella»  di  cui  al
comma 1, primo capoverso, limitatamente ai prodotti provenienti dalle
uve  raccolte  nei  vigneti  iscritti  allo  schedario  viticolo   di
pertinenza di ciascuna  ditta  singola  o  associata  titolare  dello
stabilimento. 
    Inoltre  sono   fatte   salve   le   autorizzazioni   individuali
ministeriali  per  effettuare  le  operazioni  di  invecchiamento  in
stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al  precedente
capoverso e comunque  nell'ambito  territoriale  della  Provincia  di
Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto
ministeriale 24 marzo 2010. 
    3) Le operazioni di spumantizzazione del vino base destinato alla
produzione delle tipologie «Recioto della  Valpolicella  spumante»  e
«Recioto  della  Valpolicella  Valpantena  Spumante»  devono   essere
effettuate  in  stabilimenti  situati  nell'ambito   del   territorio
amministrativo della Regione Veneto. 
    4) Conformemente alla pertinente normativa  dell'Unione  europea,
l'imbottigliamento  deve  aver  luogo  nell'ambito  delle   zone   di
appassimento delle uve, di  vinificazione,  di  invecchiamento  e  di
spumantizzazione previste per le  rispettive  tipologie  di  vino  ai
commi 1, 2 e 3, al fine di salvaguardare la qualita' e la reputazione
della denominazione e garantire l'origine del prodotto e  l'efficacia
dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti  dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento  al
di fuori della predetta area  di  imbottigliamento  delimitata,  sono
previste autorizzazioni individuali  in  conformita'  alla  normativa
dell'Unione europea e nazionale. 
    5) La resa massima delle uve  in  vino  finito  non  deve  essere
superiore al 40%. 
    6) La Regione Veneto, su  richiesta  motivata  del  Consorzio  di
tutela e sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  con
proprio   provvedimento   da   emanarsi   ogni   anno   nel   periodo
immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre  la
resa massima delle uve in vino finito  «Recioto  della  Valpolicella»
rispetto a quella fissata  dandone  immediatamente  comunicazione  al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo. 
    Qualora la  resa  superi  tale  limite  ma  non  superi  il  40%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e
garantita. 
    7)  Le  uve  dopo  l'appassimento  devono  assicurare  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol. 
    8) L'appassimento delle uve deve avvenire in  ambienti  idonei  e
puo' essere condotto con l'ausilio  di  impianti  di  condizionamento
ambientale  purche'  operanti  a  temperature   analoghe   a   quelle
riscontrabili nel corso dei  processi  tradizionali  di  appassimento
escludendo  qualsiasi  sistema  di  deumidificazione   operante   con
l'ausilio del calore. 
    9) Le uve messe ad appassire per ottenere i vini  «Recioto  della
Valpolicella» non possono essere vinificate prima  del  1°  dicembre.
Tuttavia  qualora  si  verificassero  condizioni  climatiche  che  lo
rendano necessario la Regione Veneto  su  richiesta  documentata  del
Consorzio  di  tutela  puo'  autorizzare  l'inizio   delle   predette
operazioni in data antecedente al 1° dicembre. 
    10)  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le   pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino  le  sue
peculiari caratteristiche. 
    11) Le uve atte alla produzione della  tipologia  «Recioto  della
Valpolicella» o i mosti o  i  vini  della  tipologia  «Recioto  della
Valpolicella» possono essere utilizzati per produrre i vini  spumanti
ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle  norme
comunitarie e nazionali.