Art. 6.
1) Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Recioto della Valpolicella», anche con i riferimenti «classico» e
«Valpantena», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso carico, talvolta con riflessi violacei
eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, accentuato;
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol con
un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,80% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.
2) Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita
«Recioto della Valpolicella» spumante, anche con il riferimento
«Valpantena», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: rosso carico talvolta con riflessi violacei;
odore: caratteristico, accentuato, intenso;
sapore: delicato, pieno, caldo, dolce;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol con
un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2.80% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.