Art. 7.
1) Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Recioto della Valpolicella» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto» e
similari.
2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente.
3) Nella designazione dei vini «Recioto della Valpolicella» puo'
essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita
dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto e che
l'appassimento, la vinificazione e l'invecchiamento del vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata nella denuncia dell'uva, nella
dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di
accompagnamento.
4) Per i vini «Recioto della Valpolicella», con le diverse
tipologie, e' obbligatorio riportare in etichetta e nella
documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.