Art. 8.
1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine
controllata e garantita «Recioto della Valpolicella» devono essere
immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi
capacita' non superiore a 5 litri, con abbigliamento consono al loro
carattere di pregio.
Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, a scopo
promozionale, puo' essere consentito con specifica autorizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo l'utilizzo della capacita' di 9 e 12 litri.
2) Nella chiusura di dette bottiglie sono ritenuti idonei i
sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e
comunitaria. Per le bottiglie fino a litri 0,375 e' tuttavia
consentito anche l'uso del tappo a vite.