(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1) I vini della denominazione di origine controllata e  garantita
«Amarone  della  Valpolicella»  devono  essere  ottenuti  dalle   uve
prodotte  dai  vigneti  aventi,  in  ambito  aziendale,  la  seguente
composizione ampelografica: 
      Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone  dal  45%  al
95%; 
      Rondinella dal 5% al 30%. 
    Possono concorrere alla produzione di  detti  vini,  fino  ad  un
massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: 
      a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione  per  la
Provincia di Verona di cui al Registro nazionale  delle  varieta'  di
viti approvato con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004)  e  successivi  aggiornamenti,
nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per  ogni
singolo vitigno utilizzato; 
      classificati  autoctoni  italiani  ai  sensi  della  legge   n.
238/2016, art. 6, a bacca rossa, ammessi  alla  coltivazione  per  la
Provincia di Verona di cui al Registro nazionale  delle  varieta'  di
viti approvato con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, per
il rimanente quantitativo del 10% totale.