Art. 2. 1) I vini della denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone dal 45% al 95%; Rondinella dal 5% al 30%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varieta' di viti approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 238/2016, art. 6, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varieta' di viti approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, per il rimanente quantitativo del 10% totale.