Art. 4. 1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. 2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini della produzione dei vini di cui all'art. 1, i vigneti impiantati in fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi. Le uve destinate a divenire «Amarone della Valpolicella» devono provenire da vigneti che abbiano raggiunto almeno il 4° ciclo vegetativo. 3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale. 5) Per le superfici vitate gia' iscritte allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» prima dell'approvazione del disciplinare allegato al decreto ministeriale 24 marzo 2010 e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale e' tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo. 6) E' fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di ciascuna zona viticola omogenea. 7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» prima dell'approvazione del disciplinare allegato al decreto ministeriale 24 marzo 2010, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto. 8) E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento puo' stabilire limiti, temporanei, dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneita' alla rivendicazione delle uve da destinare alla DOCG «Amarone della Valpolicella». La regione e' tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» non deve essere superiore a dodici tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol. 11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. 13) Per la produzione del vino «Amarone della Valpolicella» si dovra' attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 65% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente comma 10. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, potranno essere presi in carico per la produzione di vino con la denominazione origine controllata «Valpolicella» e «Valpolicella Ripasso». Gli ulteriori quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con indicazione geografica tipica. 14) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per ettaro rispetto a quella fissata ai comma 10 e 13, sino al limite reale dell'annata ed in riferimento all'area interessata dall'evento climatico. Con lo stesso provvedimento la regione stabilisce gli eventuali superi di resa e la loro destinazione. 15) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire l'equilibrio di mercato, puo' con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro fissata ai comma 10 e 13, stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di cui all'art. 3, comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.