(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1) Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e
garantita  «Amarone  della   Valpolicella»   devono   essere   quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al
vino derivato le specifiche caratteristiche. 
    2) Pertanto sono da  escludere,  in  ogni  caso,  ai  fini  della
produzione dei vini di  cui  all'art.  1,  i  vigneti  impiantati  in
fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi. 
    Le uve destinate a divenire «Amarone della  Valpolicella»  devono
provenire da  vigneti  che  abbiano  raggiunto  almeno  il  4°  ciclo
vegetativo. 
    3) I sesti di impianto, le forme di  allevamento  e  di  potatura
devono essere  quelli  generalmente  usati  e  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 
    4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a
pergola veronese inclinata mono o bilaterale. 
    5) Per le superfici vitate gia' iscritte allo schedario  viticolo
della denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della
Valpolicella» prima dell'approvazione del  disciplinare  allegato  al
decreto ministeriale 24 marzo 2010 e allevati a pergola veronese o  a
pergoletta veronese mono  o  bilaterale  e'  tuttavia  consentito  di
utilizzare la presente  denominazione  alle  condizioni  indicate  al
comma successivo. 
    6) E' fatto obbligo, per le  pergole  veronesi,  la  tradizionale
potatura,  a  secco  ed  in  verde,  che  assicuri  l'apertura  della
vegetazione nell'interfila e una  carica  massima  di  gemme  ettaro,
definita dalla Regione Veneto in relazione  alle  caratteristiche  di
ciascuna zona viticola omogenea. 
    7) Il numero minimo  di  ceppi  per  ettaro,  ad  esclusione  dei
vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione  di
origine controllata e garantita «Amarone  della  Valpolicella»  prima
dell'approvazione del disciplinare allegato al  decreto  ministeriale
24 marzo 2010, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso
di terrazzamenti stretti in  zona  collinare,  previa  autorizzazione
della Regione Veneto. 
    8) E' vietata ogni pratica di forzatura. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio  di  tutela  della
denominazione, sentite le organizzazioni  di  categoria  interessate,
con  proprio  provvedimento  puo'   stabilire   limiti,   temporanei,
dell'iscrizione  dei  vigneti  allo  schedario   viticolo   ai   fini
dell'idoneita' alla rivendicazione delle uve da destinare  alla  DOCG
«Amarone  della  Valpolicella».  La  regione   e'   tenuta   a   dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate  al  Ministero  per   le
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
    10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei  vini  a
denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «Amarone  della
Valpolicella» non deve essere superiore a dodici tonnellate ad ettaro
di vigneto in coltura specializzata e le  uve  debbono  garantire  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol. 
    11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di  uva  ottenuti  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Amarone della Valpolicella»,  devono  essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non
superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 
    12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro  di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a  quella
specializzata in rapporto alla  effettiva  superficie  coperta  dalla
vite. 
    13) Per la produzione del vino «Amarone  della  Valpolicella»  si
dovra' attuare la cernita delle  uve  in  vigneto,  secondo  gli  usi
tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve  non  superiore
al 65% della produzione massima  ad  ettaro  prevista  al  precedente
comma 10. 
    I  rimanenti  quantitativi  fino  al  raggiungimento  del  limite
massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, potranno  essere
presi in carico per  la  produzione  di  vino  con  la  denominazione
origine controllata «Valpolicella» e «Valpolicella Ripasso». 
    Gli ulteriori quantitativi  fino  al  raggiungimento  del  limite
massimo previsto dal comma 11 del presente articolo, saranno presi in
carico per la produzione di vino con indicazione geografica tipica. 
    14) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli,  con
proprio  provvedimento,  da  emanarsi  nel   periodo   immediatamente
precedente la vendemmia, stabilisce una resa  inferiore  di  uva  per
ettaro rispetto a quella fissata ai comma 10 e  13,  sino  al  limite
reale dell'annata ed in riferimento all'area interessata  dall'evento
climatico. Con lo stesso  provvedimento  la  regione  stabilisce  gli
eventuali superi di resa e la loro destinazione. 
    15) La Regione Veneto, su proposta  del  Consorzio  di  tutela  e
sentite le organizzazioni di categoria  interessate,  per  conseguire
l'equilibrio di mercato, puo' con proprio provvedimento, da  emanarsi
nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della
resa massima di uva per ettaro fissata ai comma 10  e  13,  stabilire
rese inferiori rivendicabili con la denominazione di  origine,  anche
in riferimento alle singole zone di produzione  di  cui  all'art.  3,
comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
    Con lo stesso  provvedimento  la  Regione  Veneto  stabilisce  la
destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al  raggiungimento  del
limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.