(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1) Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Amarone della  Valpolicella»  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
specificazione diversa da quelle previste dal  presente  disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto» e
similari. 
    2) E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati  o  di  consorzi,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre
in inganno l'acquirente. 
    3) Nella designazione dei vini «Amarone della Valpolicella»  puo'
essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione  che  sia  seguita
dal  corrispondente  toponimo,  che  la   relativa   superficie   sia
distintamente specificata  nello  Schedario  viticolo  veneto  e  che
l'appassimento,  la  vinificazione  e   l'invecchiamento   del   vino
avvengano in recipienti separati e che  tale  menzione,  seguita  dal
toponimo,   venga   riportata   nella   denuncia   dell'uva,    nella
dichiarazione della produzione,  nei  registri  e  nei  documenti  di
accompagnamento. 
    4) Per i  vini  «Amarone  della  Valpolicella»,  con  le  diverse
tipologie,  e'  obbligatorio   riportare   in   etichetta   e   nella
documentazione  prevista  dalla  specifica  normativa,  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.