(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    1) Tutti  i  vini  designati  con  la  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Amarone della  Valpolicella»  devono  essere
immessi  al  consumo  in  tradizionali  bottiglie  di  vetro   aventi
capacita' non superiore a cinque litri, con abbigliamento consono  al
loro carattere di pregio. 
    Tuttavia,  su  richiesta  delle  ditte   interessate,   a   scopo
promozionale, puo' essere consentito con specifica autorizzazione del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali  e   del
turismo l'utilizzo della capacita' di nove e dodici litri. 
    2) Nella chiusura di  dette  bottiglie  sono  ritenuti  idonei  i
sistemi di chiusura previsti  dalla  vigente  normativa  nazionale  e
comunitaria.  Per  le  bottiglie  fino  a  litri  0,375  e'  tuttavia
consentito anche l'uso del tappo a vite.