Art. 8. 1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacita' non superiore a cinque litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, puo' essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo l'utilizzo della capacita' di nove e dodici litri. 2) Nella chiusura di dette bottiglie sono ritenuti idonei i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Per le bottiglie fino a litri 0,375 e' tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite.