(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1)  I   vini   della   denominazione   di   origine   controllata
«Valpolicella» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai  vigneti
aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
      corvina veronese (cruina o corvina) e/o corvinone dal 45% al 95
%; 
      rondinella dal 5% al 30% . 
    Possono concorrere alla produzione di  detti  vini,  fino  ad  un
massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: 
      a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione  per  la
Provincia di Verona di cui al registro nazionale  delle  varieta'  di
viti approvato con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004)  e  successivi  aggiornamenti,
nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per  ogni
singolo vitigno utilizzato; 
      classificati  autoctoni  italiani  ai  sensi  della  legge   n.
238/2016, art. 6, a bacca rossa, ammessi  alla  coltivazione  per  la
Provincia di Verona di cui al registro nazionale  delle  varieta'  di
viti approvato con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, per
il rimanente quantitativo del 10% totale.