(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1) Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini della denominazione di  origine  controllata
«Valpolicella»  devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche. 
    2) Pertanto sono da  escludere,  in  ogni  caso,  ai  fini  della
produzione dei vini di  cui  all'art.  1,  i  vigneti  impiantati  in
fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi. 
    3) I sesti di impianto, le forme di  allevamento  e  di  potatura
devono essere  quelli  generalmente  usati  e  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 
    4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a
pergola veronese inclinata mono o bilaterale. 
    5) Per le superfici vitate gia' iscritte allo schedario  viticolo
della  denominazione  di  origine  controllata  «Valpolicella»  prima
dell'approvazione del disciplinare allegato  al decreto  ministeriale
 24 marzo 2010 e allevati a pergola veronese o a pergoletta  veronese
mono o bilaterale e' tuttavia consentito di  utilizzare  la  presente
denominazione alle condizioni indicate al comma successivo. 
    6) E' fatto obbligo, per le  pergole  veronesi,  la  tradizionale
potatura,  a  secco  ed  in  verde,  che  assicuri  l'apertura  della
vegetazione nell'interfila e una  carica  massima  di  gemme  ettaro,
definita dalla Regione Veneto in relazione  alle  caratteristiche  di
ciascuna zona viticola omogenea. 
    7) Il numero minimo  di  ceppi  per  ettaro,  ad  esclusione  dei
vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione  di
origine  controllata  «Valpolicella»  prima   dell'approvazione   del
disciplinare allegato al decreto ministeriale 24 marzo 2010 non  deve
essere inferiore  a  3.300,  riducibili  nel  caso  di  terrazzamenti
stretti  in  zona  collinare,  previa  autorizzazione  della  Regione
Veneto. 
    8) E' vietata ogni pratica di forzatura. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio  di  tutela  della
denominazione, sentite le organizzazioni  di  categoria  interessate,
con  proprio  provvedimento  puo'   stabilire   limiti,   temporanei,
dell'iscrizione  dei  vigneti  allo  schedario   viticolo   ai   fini
dell'idoneita' alla rivendicazione delle uve da  destinare  alla  DOC
«Valpolicella». La regione  e'  tenuta  a  dare  comunicazione  delle
disposizioni  adottate  al  Ministero  per  le   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo. 
    10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei  vini  a
denominazione di origine controllata «Valpolicella» non  deve  essere
superiore  a  12  tonnellate  ad  ettaro  di   vigneto   in   coltura
specializzata e le uve  debbono  garantire  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di 10% vol. 
    Le uve destinate alla vinificazione della  tipologia  «superiore»
del  vino  «Valpolicella»  debbono  assicurare  al  vino  un   titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol. 
    Tuttavia  in  annate  con  andamenti  climatici   particolarmente
sfavorevoli e' ammessa, con provvedimento della  Regione  Veneto,  la
riduzione del titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  a  non
meno di 9,50% vol. 
    11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di  uva  ottenuti  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Valpolicella», devono essere riportati nei limiti di cui
sopra purche' la produzione globale  non  superi  del  20%  i  limiti
medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi. 
    12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro  di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a  quella
specializzata in rapporto alla  effettiva  superficie  coperta  dalla
vite. 
    13) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli,  con
proprio  provvedimento,  da  emanarsi  nel   periodo   immediatamente
precedente la vendemmia, stabilisce una resa  inferiore  di  uva  per
ettaro rispetto a quella fissata al comma 10, sino  al  limite  reale
dell'annata  ed  in  riferimento  all'area  interessata   dall'evento
climatico. Con lo stesso  provvedimento  la  regione  stabilisce  gli
eventuali superi di resa e la loro destinazione. 
    14) La Regione Veneto, su proposta  del  Consorzio  di  tutela  e
sentite le organizzazioni di categoria  interessate,  per  conseguire
l'equilibrio di mercato, puo' con proprio provvedimento, da  emanarsi
nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della
resa massima  di  uva  per  ettaro  fissata  al  comma  10,  Tuttavia
stabilire  rese  inferiori  rivendicabili  con  la  denominazione  di
origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di  cui
all'art. 3, comma 1,  2  e  3,  dandone  immediata  comunicazione  al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo. 
    Con lo stesso  provvedimento  la  Regione  Veneto  stabilisce  la
destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al  raggiungimento  del
limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.