Art. 5.
1) Per i vini «Valpolicella» le operazioni di vinificazione delle
uve e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo
nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3,
comma 1.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del
territorio della Provincia di Verona.
2) Per i vini «Valpolicella» Classico e «Valpolicella» Valpantena
le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei
relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di
produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le
operazioni di vinificazione delle uve possono essere effettuate in
stabilimenti situati all'interno della zona di produzione del vino
«Valpolicella» di cui all'art. 3, comma 1, limitatamente ai prodotti
provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario
viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare
dello stabilimento.
Inoltre le sole operazioni di invecchiamento di tali vini possono
aver luogo nell'ambito del territorio della Provincia di Verona.
3) Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito delle zone di
vinificazione e invecchiamento previste per le rispettive tipologie
di vino ai commi 1 e 2, al fine di salvaguardare la qualita' e la
reputazione della denominazione e garantire l'origine del prodotto e
l'efficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti
precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato
l'imbottigliamento al di fuori della predetta area di
imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali
in conformita' alla normativa dell'Unione europea e nazionale.
4) La resa massima delle uve in vino finito per la tipologia
«Valpolicella», con le varie menzioni e specificazioni, non deve
essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso
in carico come vino a indicazione geografica tipica.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
5) I vini «Valpolicella» designabili con la menzione «superiore»,
prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un
periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire
dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di produzione delle uve.