Art. 7.
1) Alla denominazione di origine controllata dei vini
«Valpolicella» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione
ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto» e similari.
2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente.
3) Nella designazione dei vini «Valpolicella» puo' essere
utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal
corrispondente toponimo; che la relativa superficie sia distintamente
specificata nell'albo dei vigneti e che la vinificazione e
l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia
dell'uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei
documenti di accompagnamento.
4) Per i vini «Valpolicella», di cui all'art. 1, e' obbligatorio
riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla
specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.