Art. 8.
1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine
controllata «Valpolicella» devono essere immessi al consumo in
tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro
carattere di pregio.
2) Per il confezionamento dei vini designati con la denominazione
di origine controllata «Valpolicella» di cui all'art. 1, sono
previsti i seguenti sistemi di chiusura:
a) per le bottiglie di capacita' inferiore a 0,375 litri: uso
dei sistemi previsti dalla normativa vigente, con l'esclusione del
tappo a corona;
b) per le bottiglie della capacita' da 0,375 litri a 1,5 litri:
uso del tappo raso bocca, uso del tappo a vite a vestizione lunga e
del tappo di vetro;
c) per le bottiglie della capacita' superiore a 1,5 litri e
fino a 18 litri: uso esclusivo del tappo di sughero raso bocca.
3) Inoltre per i vini «Valpolicella», senza alcuna menzione e/o
specificazione aggiuntiva, e' consentito l'uso dei contenitori
alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico
pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di
cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.