(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    1) Tutti  i  vini  designati  con  la  denominazione  di  origine
controllata  «Valpolicella»  devono  essere  immessi  al  consumo  in
tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento  consono  al  loro
carattere di pregio. 
    2) Per il confezionamento dei vini designati con la denominazione
di  origine  controllata  «Valpolicella»  di  cui  all'art.  1,  sono
previsti i seguenti sistemi di chiusura: 
      a) per le bottiglie di capacita' inferiore a 0,375  litri:  uso
dei sistemi previsti dalla normativa vigente,  con  l'esclusione  del
tappo a corona; 
      b) per le bottiglie della capacita' da 0,375 litri a 1,5 litri:
uso del tappo raso bocca, uso del tappo a vite a vestizione  lunga  e
del tappo di vetro; 
      c) per le bottiglie della capacita' superiore  a  1,5  litri  e
fino a 18 litri: uso esclusivo del tappo di sughero raso bocca. 
    3) Inoltre per i vini «Valpolicella», senza alcuna  menzione  e/o
specificazione  aggiuntiva,  e'  consentito  l'uso  dei   contenitori
alternativi al vetro costituiti da  un  otre  in  materiale  plastico
pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro  di
cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.