(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di appassimento delle uve, di  ammostamento,  di
vinificazione, di presa di spuma, per la produzione dei vini  di  cui
all'art. 1, devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di
produzione cosi' come delimitata dal precedente art. 3. 
    2.  Tuttavia  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali   di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero territorio della Regione Piemonte. 
    Limitatamente alle tipologie Brachetto d'Acqui o  Acqui  spumante
con tenore zuccherino da extrabrut a demisec le operazioni  di  presa
di spuma possono  essere  effettuate  nel  territorio  amministrativo
delle Regioni Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e  Val  d'Aosta,  ai
sensi della vigente normativa dell'Unione europea. 
    3. Conformemente alla normativa dell'Unione europea  e  nazionale
l'imbottigliamento od il condizionamento deve aver luogo  nella  zona
di produzione di cui ai commi 1 e 2, per salvaguardare  la  qualita',
la reputazione, garantire l'origine  ed  assicurare  l'efficacia  dei
controlli. 
    Inoltre, a salvaguardia dei diritti  precostituiti  dei  soggetti
che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di  fuori
dell'area di  produzione  delimitata,  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle  condizioni  previste  dalla  normativa  dell'Unione
europea e nazionale. 
    4. La resa massima dell'uva in vino non dovra'  essere  superiore
a: 
 
+-------------------+--------------------------+--------------------+
|                   |                          | Produzione max di  |
|       Vini        |      Resa uva/vino       |     vino litri     |
+-------------------+--------------------------+--------------------+
|Brachetto d'Acqui o|                          |                    |
|       Acqui       |           70%            |       5.600        |
+-------------------+--------------------------+--------------------+
|Brachetto d'Acqui o|                          |                    |
|  Acqui spumante   |           70%            |       5.600        |
+-------------------+--------------------------+--------------------+
|Brachetto d'Acqui o|                          |                    |
|   Acqui passito   |           45%            |       3.600        |
+-------------------+--------------------------+--------------------+
 
    Qualora tale resa superi la percentuale sopra  indicata,  ma  non
oltre il 75%, per  le  tipologie  «Brachetto  d'Acqui»  o  «Acqui»  e
«Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante, l'eccedenza  non  ha  diritto
alla denominazione di origine;  oltre  detto  limite  di  percentuale
decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine  per  tutto  il
prodotto. Le stesse condizioni valgono per  la  tipologia  «Brachetto
d'Acqui» o «Acqui» passito qualora la resa superi il 45%  ma  non  il
50%. 
    5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 8
t/ha, o da uve bloccate nell'ambito della resa massima  stabilita  in
seguito  a/ai  provvedimento/i  della  Regione  Piemonte  di  cui  al
precedente  art.  4,  sono  bloccati  sfusi  e  non  possono   essere
utilizzati prima delle disposizioni regionali di  cui  al  successivo
comma. 
    6. La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere
entro la vendemmia  successiva  a  quella  di  produzione  dei  mosti
interessati, su  proposta  del  Consorzio  di  tutela  e  sentite  le
organizzazioni professionali di categoria, conseguente alle verifiche
delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare  tutto
o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 8 t/ha o  dei
mosti  bloccati  nell'ambito  della  resa  massima  stabilita,   alla
certificazione a denominazione di origine controllata e garantita. In
assenza di provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti sopra
descritti oppure la parte di essi non interessata  da  provvedimento,
sono classificati come mosto o  mosto  parzialmente  fermentato,  con
tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti. 
    7.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino  le  sue
peculiari caratteristiche. 
    8. L'eventuale aumento del titolo alcolometrico  volumico  minimo
naturale delle partite di mosto o del vino destinate alla  produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e  garantita  di  cui
all'art. 1, deve essere  ottenuto  alle  condizioni  stabilite  dalle
normative comunitarie e nazionali. 
    9. Le partite destinate alla spumantizzazione da effettuarsi  con
il metodo della fermentazione naturale in autoclave od in  bottiglia,
devono essere ottenute da mosti e/o mosti parzialmente fermentati e/o
vini aventi le caratteristiche di cui  al  presente  disciplinare  di
produzione. 
    9.1. Il processo di lavorazione per la presa  di  spuma,  per  il
prodotto «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante non  puo'  avere  una
durata inferiore a mesi uno compreso il  periodo  di  affinamento  in
bottiglia. 
    10. L'appassimento delle uve destinate alla produzione del vino a
DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» passito puo' essere condotto sulla
pianta e/o in ambienti atti a favorire le condizioni ottimali per  la
conservazione e l'appassimento. 
    11. E' vietata per i vini a denominazione di origine  controllata
e  garantita  «Brachetto  d'Acqui»  o   «Acqui»   la   gassificazione
artificiale parziale o totale. 
    12. Il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Brachetto d'Acqui» o «Acqui» passito  non  puo'  essere  immesso  al
consumo prima  del  1°  ottobre  dell'anno  successivo  a  quello  di
produzione delle uve.