(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini
di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione
ivi compresi gli aggettivi «superiore», «riserva»,  «extra»,  «fine»,
«scelto», «selezionato» e simili. 
    2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    3. Nella designazione della denominazione di origine  controllata
e garantita dei vini  di  cui  all'art.  1,  con  l'esclusione  della
tipologia spumante,  e'  obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve. 
    4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e  garantita  «Brachetto  d'Acqui»  o  «Acqui»  e
«Brachetto d'Acqui» o «Acqui»  spumante  le  indicazioni  dei  tenori
zuccherini non  devono  essere  riportate  sulla  stessa  riga  della
denominazione;  inoltre  dette  indicazioni   devono   figurare   con
caratteri di dimensioni non superiori  a  quelli  utilizzati  per  la
denominazione.