(Allegato A-art. 2)
                             Articolo 2 
                         Base ampelografica 
 
  1. La denominazione  d'origine  controllata  "Piemonte"  bianco  e'
riservata al vino ottenuto da uve provenienti da  vigneti  aventi  in
ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: 
  Cortese  e/o  Chardonnay  e/o  Favorita  e/o  Erbaluce  da  soli  o
congiuntamente per almeno 60%; 
  per la restante parte, possono concorrere  i  vitigni  idonei  alla
coltivazione  nella  Regione  Piemonte,  ed  iscritti  nel   Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con  D.M.
7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti. 
 
  2. La  denominazione  d'origine  controllata  "Piemonte"  rosso  e'
riservata al vino ottenuto da uve provenienti da  vigneti  aventi  in
ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: 
  Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina da soli o
congiuntamente per almeno  60%  ;  per  la  restante  parte,  possono
concorrere i vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte,
ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve  da
vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti. 
  3. 
  3. La denominazione  d'origine  controllata  "Piemonte"  rosato  e'
riservata al vino ottenuto da uve provenienti da  vigneti  aventi  in
ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: 
  Barbera e/o Nebbiolo e/o  Dolcetto  e/o  Freisa  e/o  Croatina  e/o
Cortese e/o Chardonnay da soli o congiuntamente per almeno 60% ;  per
la  restante  parte,  possono  concorrere  i  vitigni   idonei   alla
coltivazione  nella  Regione  Piemonte,  ed  iscritti  nel   Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino ,approvato con  D.M.
7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti. 
 
  4. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" seguita da una
delle seguenti specificazioni di vitigno: 
  Albarossa; 
  Barbera; 
  Bonarda; 
  Dolcetto; 
  Freisa ; 
  Grignolino; 
  Brachetto; 
  Cabernet; 
  Cabernet Franc; 
  Cabernet Sauvignon; 
  Croatina; 
  Merlot; 
  Pinot nero; 
  Syrah; 
  Bussanello; 
  Cortese; 
  Chardonnay; 
  Sauvignon; 
  Viognier; 
  Pinot Grigio; 
  Riesling; 
  Moscato Bianco, 
 
 
  e' riservata ai vini  ottenuti  da  uve  di  vigneti  composti  dai
corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere,  per  la
restante parte, altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici
idonei alla coltivazione nella regione Piemonte. 
 
  La denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato  passito
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dal  vitigno
Moscato bianco per il 100%. 
 
  5.  Per  la  produzione  del  vino  "Piemonte"   Cabernet   possono
concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le  uve  delle  varieta'
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere; per la produzione del
vino  "Piemonte"  Riesling  possono  concorrere,   congiuntamente   o
disgiuntamente, le uve delle  varieta'  Riesling,  Riesling  italico,
Riesling renano. 
  I vini  spumanti  e  frizzanti  con  la  denominazione  di  origine
controllata  "Piemonte"  Cortese  o  "Piemonte"  Cortese  Marengo   o
"Piemonte" Marengo  sono  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti
composti dal vitigno Cortese per almeno  l'85%;  possono  concorrere,
per la restante parte, altri vitigni a bacca bianca  o  nera,  questi
ultimi vinificati in bianco, non aromatici idonei  alla  coltivazione
nella regione Piemonte, con l'esclusione del Moscato  Bianco  per  il
quale e' consentita la presenza fino al 3%. 
 
  6. La  denominazione  di  origine  controllata  "Piemonte"  con  la
specificazione di due vitigni e' riservata al vino, al vino  spumante
ed al vino frizzante ottenuto dal taglio  di  mosti  o  di  vini,  di
colore analogo, delle varieta' di vite di seguito indicate: 
 
  - a bacca bianca 
  Bussanello; 
  Cortese; 
  Chardonnay; 
  Favorita; 
  Moscato; 
  Pinot (solo per vini spumanti) 
  Pinot bianco; 
  Pinot Grigio; 
  Riesling; 
  Riesling italico; 
  Riesling renano; 
  Sauvignon; 
  Viognier; 
  nonche' Pinot nero (vinificato in bianco o in rosato). 
 
  -a bacca nera: 
  Albarossa ; 
  Barbera; 
  Bonarda; 
  Brachetto; 
  Cabernet; 
  Cabernet Franc; 
  Cabernet Sauvignon; 
  Carmenere; 
  Croatina; 
  Dolcetto; 
  Freisa; 
  Grignolino; 
  Merlot; 
  Nebbiolo; 
  Pinot nero; 
  Syrah 
 
  Il vino cosi' ottenuto deve derivare integralmente dai due  vitigni
indicati.  La  varieta'  che   concorre   in   misura   minore   deve
rappresentare almeno  il  15%  del  totale  e  nella  designazione  e
presentazione del prodotto,  deve  seguire  il  nome  della  varieta'
prevalente. 
 
  7. Nell'ambito dei  vini  spumanti,  la  denominazione  di  origine
controllata "Piemonte" senza alcuna menzione aggiuntiva e'  riservata
al vino spumante ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti  composti
dalle seguenti varieta' di viti Cortese  e/o  Chardonnay  e/oFavorita
e/o Erbaluce e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot Nero  .  per
almeno 60%; per la  restante  parte,  possono  concorrere  i  vitigni
idonei alla coltivazione nella  Regione  Piemonte,  ed  iscritti  nel
Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino,  approvato
con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti. 
 
  8. Nell'ambito dei  vini  spumanti,  la  denominazione  di  origine
controllata  "Piemonte"  seguita  da  una  delle  specificazioni   di
vitigno: 
  Pinot bianco; 
  Pinot grigio; 
  Pinot nero; 
  e' riservata ai vini spumanti ottenuti dalle  uve  provenienti  dai
vigneti costituiti dai rispettivi vitigni per almeno  l'85%;  possono
concorrere per la restante parte i vitigni  Pinot  bianco  e/o  Pinot
grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay. 
 
  9.  Sono  iscritti  allo  schedario   viticolo,   ai   fini   della
rivendicazione dei vini a D.O.C. "Piemonte" di cui all'articolo 1,  i
vigneti iscritti allo schedario per le D.O.C. e le  D.O.C.G.  le  cui
zone di produzione sono  interamente  comprese  nell'area  delimitata
all'articolo 3, purche'  abbiano  le  caratteristiche  rispondenti  a
quelle definite nel  presente  disciplinare  e,  in  particolare,  la
composizione ampelografica compatibile. 
 
  10. E' facolta' del conduttore  degli  stessi  vigneti  di  cui  al
presente  articolo  all'atto  della  denuncia  annuale   delle   uve,
effettuare rivendicazioni anche per piu' denominazioni di origine per
uve provenienti dallo stesso vigneto. 
  Nel caso  di  piu'  rivendicazioni,  di  denominazioni  di  origine
riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti  dallo  stesso
vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potra'
superare il limite massimo piu' restrittivo tra quelli stabiliti  dai
disciplinari di produzione dei vini a DOC e DOCG rivendicati.