Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte", con l'esclusione dei vini spumanti, per i quali valgono le norme comunitarie e nazionali riferite agli spumanti, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. 2. E' altresi' vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3, nonche' l'uso della menzione "vigna" seguita dal toponimo o nome tradizionale. 3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. 4. Per i vini di cui all'art. 1 la designazione "Piemonte" immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata" dovra' precedere immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa ai vitigni o al colore o alla qualificazione specifica 'vigneti di montagna'; tali specificazioni dovranno essere altresi' riportate in etichetta in caratteri di dimensione inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Piemonte", senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore. "Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte" bianco, rosso e rosato la specificazione del colore e' facoltativa."; 4bis. I vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica "vigneti di montagna" devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti posti nei comuni riportati all'allegato 1 alla lettera a), ed aventi le caratteristiche orografiche indicate nello stesso allegato 1 lettera b) . 5. Nella etichettatura dei vini "Piemonte" rosso, "Piemonte" rosato, "Piemonte" bianco, "Piemonte" rosso frizzante, "Piemonte" rosato frizzante, "Piemonte" bianco frizzante, "Piemonte" con qualificazione specifica 'vigneti di montagna, e' consentita la descrizione della base ampelografica, nel rispetto della regolamentazione vigente in materia. 6. In sede di designazione, per gli spumanti ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero, e' ammesso il sinonimo Pinot. Per i vini rossi "Piemonte" Pinot nero e' consentito altresi' il sinonimo Pinot noir." 7. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali riguardanti gli spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" con le specificazioni "Pinot - Chardonnay" e "Chardonnay - Pinot" puo' essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con la mescolanza dei mosti o vini ottenuti da uve di vigneti delle rispettive varieta' iscritti agli schedari viticoli del presente disciplinare, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e con la prevalenza quantitativa di quello indicato per primo. 8. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte" spumante rosato, anche con specificazione dei vitigni Pinot nero, Pinot, Pinot-Chardonnay, Chardonnay-Pinot e Albarossa e' consentito utilizzare anche i termini "rosa" o "rose'". 9. I vini rossi, ad esclusione degli aromatici, atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata "Piemonte" di cui all'articolo1, possono utilizzare in etichetta la dicitura "Novello", secondo la vigente normativa per i vini Novelli. 10. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'articolo1, con l'esclusione delle tipologie spumanti e frizzanti e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 11. Nella designazione dei vini "Piemonte" Brachetto e "Piemonte" Moscato e' obbligatoria l'indicazione del tenore di zucchero utilizzando i termini previsti dalla normativa vigente; tali termini devono essere riportati in ogni campo visivo dove e' riportata la denominazione con caratteri aventi altezza minima di 3 mm. 12. Il vino spumante "Piemonte" Cortese Marengo o "Piemonte" Marengo con la specificazione "Storico" deve essere prodotto con uve provenienti da vigneti ricadenti nel territorio amministrativo dei comuni riportati all'allegato 2.