(Allegato A-art. 7)
                             Articolo 7 
                    Designazione e presentazione 
 
  1. Nella designazione e presentazione dei vini a  denominazione  di
origine controllata "Piemonte", con l'esclusione dei  vini  spumanti,
per i quali valgono le norme comunitarie e  nazionali  riferite  agli
spumanti, e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione,  ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,  selezionato,  superiore,
riserva, vecchio e similari. 
 
  2. E' altresi' vietato l'impiego  di  indicazioni  geografiche  che
facciano riferimento a  comuni,  frazioni,  aree,  zone  e  localita'
comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3,  nonche'  l'uso
della menzione "vigna" seguita dal toponimo o nome tradizionale. 
 
  3. E' consentito l'uso di indicazioni che  facciano  riferimento  a
nomi  o  ragioni  sociali  o  marchi  privati,  purche'  non  abbiano
significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre  in   inganno
l'acquirente. 
  4. Per  i  vini  di  cui  all'art.  1  la  designazione  "Piemonte"
immediatamente  seguita  dalla  dicitura  "denominazione  di  origine
controllata"  dovra'  precedere  immediatamente,  in  etichetta,   la
specificazione relativa ai vitigni o al colore o alla  qualificazione
specifica 'vigneti di montagna'; tali specificazioni dovranno  essere
altresi' riportate in etichetta in caratteri di dimensione  inferiori
o  uguali  a  quelli  utilizzati  per   indicare   la   denominazione
"Piemonte", senza  alcun  obbligo  di  uguaglianza  per  il  tipo  di
carattere e il colore. "Nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di  origine  controllata  "Piemonte"  bianco,  rosso  e
rosato la specificazione del colore e' facoltativa."; 
 
  4bis. I vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica
"vigneti di montagna" devono essere prodotti con uve provenienti  dai
vigneti posti nei comuni riportati all'allegato 1 alla lettera a), ed
aventi le caratteristiche orografiche indicate nello stesso  allegato
1 lettera b) . 
 
  5.  Nella  etichettatura  dei  vini  "Piemonte"  rosso,  "Piemonte"
rosato, "Piemonte" bianco,  "Piemonte"  rosso  frizzante,  "Piemonte"
rosato  frizzante,  "Piemonte"  bianco  frizzante,   "Piemonte"   con
qualificazione specifica  'vigneti  di  montagna,  e'  consentita  la
descrizione   della   base   ampelografica,   nel   rispetto    della
regolamentazione vigente in materia. 
 
  6. In sede di designazione, per  gli  spumanti  ottenuti  da  Pinot
bianco, Pinot grigio e Pinot nero, e' ammesso il sinonimo Pinot.  Per
i vini rossi "Piemonte" Pinot nero e' consentito altresi' il sinonimo
Pinot noir." 
 
  7.  Ferme  restando  le  disposizioni   comunitarie   e   nazionali
riguardanti gli spumanti, la  denominazione  di  origine  controllata
"Piemonte" con le specificazioni "Pinot - Chardonnay" e "Chardonnay -
Pinot" puo' essere utilizzata per designare i vini spumanti  ottenuti
con la mescolanza dei mosti o vini ottenuti da uve di  vigneti  delle
rispettive varieta' iscritti  agli  schedari  viticoli  del  presente
disciplinare, che  corrispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare e con la prevalenza  quantitativa
di quello indicato per primo. 
 
  8. Nella designazione e presentazione dei vini a  denominazione  di
origine   controllata   "Piemonte"   spumante   rosato,   anche   con
specificazione  dei  vitigni  Pinot  nero,  Pinot,  Pinot-Chardonnay,
Chardonnay-Pinot e Albarossa e' consentito utilizzare anche i termini
"rosa" o "rose'". 
 
  9. I vini rossi, ad esclusione degli aromatici,  atti  a  fregiarsi
della  denominazione  di  origine  controllata  "Piemonte"   di   cui
all'articolo1, possono utilizzare in etichetta la dicitura "Novello",
secondo la vigente normativa per i vini Novelli. 
 
  10.  Nella  presentazione  e   designazione   dei   vini   di   cui
all'articolo1, con l'esclusione delle tipologie spumanti e  frizzanti
e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 
 
  11. Nella designazione dei vini "Piemonte" Brachetto  e  "Piemonte"
Moscato  e'  obbligatoria  l'indicazione  del  tenore   di   zucchero
utilizzando i termini previsti dalla normativa vigente; tali  termini
devono essere riportati in ogni campo visivo  dove  e'  riportata  la
denominazione con caratteri aventi altezza minima di 3 mm. 
  12. Il  vino  spumante  "Piemonte"  Cortese  Marengo  o  "Piemonte"
Marengo con la specificazione "Storico" deve essere prodotto con  uve
provenienti da vigneti ricadenti nel  territorio  amministrativo  dei
comuni riportati all'allegato 2.