Articolo 8 Confezionamento 1. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente ivi compresi, limitatamente alle tipologie "Piemonte" rosso, "Piemonte" rosso frizzante, "Piemonte" rosso passito, "Piemonte" rosato, "Piemonte" rosato frizzante, "Piemonte" bianco, "Piemonte" bianco frizzante, "Piemonte" bianco passito, "Piemonte" con qualificazione specifica 'vigneti di montagna, "Piemonte" Chardonnay, "Piemonte" Chardonnay frizzante, "Piemonte" Cortese, "Piemonte" Cortese frizzante, "Piemonte" Sauvignon, "Piemonte" Barbera, "Piemonte" Barbera frizzante, "Piemonte" Barbera passito, "Piemonte" Bonarda, "Piemonte" Bonarda frizzante, "Piemonte" Grignolino, "Piemonte" Dolcetto, "Piemonte" Dolcetto frizzante, "Piemonte" Freisa, "Piemonte" Cabernet Sauvignon, "Piemonte" Merlot, "Piemonte" Pinot nero, "Piemonte" Syrah, i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita' non inferiore a due litri. Qualora tali contenitori siano compatibili con le tipologie spumante e frizzante, saranno utilizzabili anche per tali tipologie. 2. Per il vino Piemonte Albarossa le bottiglie utilizzate per il confezionamento devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente, devono essere di capacita' inferiore o pari a 500 cl, con specifica esclusione della capacita' pari a 200 cl e dei contenitori non in vetro di qualsiasi capacita' consentita dalla norma. 3. Per tutti i vini di cui all'articolo 1 sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente 4. Il vino a D.O.C. "Piemonte" Moscato deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme comunitarie e nazionali e utilizzare i sistemi di chiusura ammessi dalla normativa vigente con l'esclusione del tappo a fungo.