Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. 5.2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli' - Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini e che le operazioni di elaborazione delle tipologie «Romagna» Trebbiano Frizzante, «Romagna» Trebbiano spumante, «Romagna» Pagadebit Frizzante, «Romagna» Albana spumante, «Romagna» Bianco spumante e «Romagna» Rosato spumante, nonche' le pratiche enologiche per la presa di spuma, per la stabilizzazione e la dolcificazione ove ammessa, siano effettuate in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche, della Regione Lombardia, della Regione Piemonte e della Regione Veneto. 5.3. Le operazioni di imbottigliamento delle tipologie DOC «Romagna» Trebbiano Frizzante, «Romagna» Trebbiano spumante, «Romagna» Pagadebit Frizzante, «Romagna» Albana spumante, «Romagna» Bianco spumante, «Romagna» Rosato spumante devono essere effettuate nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche, della Regione Lombardia, della Regione Piemonte e della Regione Veneto di cui ai precedenti comma 5.1. e 5.2. Conformemente alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. 5.4. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti: ================================================================= | | | Produzione massima | | |Resa uva/vino (%)| (l/ha) | +=======================+=================+=====================+ | «Romagna» Albana | | | |spumante | 50 | 4500 | +-----------------------+-----------------+---------------------+ | «Romagna» Bianco | | | |spumante | 70 | 12600 | +-----------------------+-----------------+---------------------+ | «Romagna Rosato | | | |spumante | 70 | 12600 | +-----------------------+-----------------+---------------------+ | «Romagna» Cagnina | 65 | 8450 | +-----------------------+-----------------+---------------------+ | «Romagna» Pagadebit | 70 | 9800 | +-----------------------+-----------------+---------------------+ | «Romagna» Sangiovese | 65 | 7800 | +-----------------------+-----------------+---------------------+ | «Romagna» Sangiovese | | | |vino passito | 50 | 6000 | +-----------------------+-----------------+---------------------+ | «Romagna» Sangiovese | | | |novello | 65 | 7800 | +-----------------------+-----------------+---------------------+ | «Romagna» Sangiovese | | | |superiore | 65 | 6825 | +-----------------------+-----------------+---------------------+ |«Romagna» Trebbiano | 70 | 9800 | +-----------------------+-----------------+---------------------+ |«Romagna» Trebbiano | | | |frizzante | 70 | 9800 | +-----------------------+-----------------+---------------------+ |«Romagna» Trebbiano | | | |spumante | 70 | 9800 | +-----------------------+-----------------+---------------------+ Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. 5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese novello deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve. 5.6. Per la DOC «Romagna» Sangiovese e «Romagna» Sangiovese superiore e' consentito effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando anche attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione. Le uve destinate alla produzione della tipologia «Romagna» Sangiovese passito devono essere sottoposte ad appassimento in pianta e/o dopo la raccolta in ambienti idonei, anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore. 5.7. Per la DOC «Romagna» Albana spumante la fermentazione del mosto puo' essere effettuata, anche in parte, in contenitori di legno. 5.8. Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna» Albana spumante deve essere ottenuto ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia («fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico») o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali. 5.9. Per la DOC «Romagna» Albana Spumante la presa di spuma, nell'arco della intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve parzialmente appassite prodotte da vigneti ubicati nella zona di produzione di cui all'art. 3, comma 1. I vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Bianco spumante e «Romagna» Rosato spumante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della fermentazione in bottiglia (fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o metodo tradizionale, o metodo classico, o metodo tradizionale classico) o della fermentazione in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali. 5.10. I seguenti vini non possono essere immessi al consumo in data anteriore al: «Romagna» Sangiovese: 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve; «Romagna» Sangiovese superiore: 1° aprile dell'anno successivo all'anno di raccolta delle uve; «Romagna» Cagnina: 10 ottobre dell'anno di raccolta delle uve; 5.11. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese e il vino DOC «Romagna» Sangiovese superiore dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi, a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, possono assumere la designazione «Romagna» Sangiovese riserva e «Romagna» Sangiovese superiore riserva e la loro idoneita' chimico fisica ed organolettica non potra' essere valutata prima di ventidue mesi di invecchiamento. 5.12. Per la DOC «Romagna» Trebbiano e «Romagna» Sangiovese, anche con le specificazioni superiore, riserva e passito, e' consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento. 5.13. Per la DOC «Romagna» Sangiovese, «Romagna» Sangiovese novello e «Romagna» Sangiovese superiore, e' ammesso l'arricchimento nella misura massima dell'1% vol. 5.14. Fatto salvo quanto previsto al comma 5.11., per la vinificazione e l'elaborazione di tutti i vini della DOC «Romagna» di cui all'art. 1, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi. In relazione alle pratiche enologiche previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, e' consentito effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla produzione delle seguenti tipologie appartenenti alla categoria «vino»: «Romagna» Cagnina, «Romagna» Pagadebit amabile e «Romagna» Sangiovese Passito, anche al di fuori del termine del 31 dicembre del relativo anno di vendemmia prescritto dalla vigente normativa. E' altresi' consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate alla produzione della tipologia «Romagna» Sangiovese Passito al di fuori del citato termine del 31 dicembre. Le predette operazioni di fermentazione o rifermentazione effettuate oltre il 31 dicembre devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF.