Allegato A DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEGLI STEWARD 1. Premessa. 1.1. Gli steward devono possedere i requisiti indicati nel presente allegato per poter esser impiegati dalle societa' sportive nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1. La mancanza di almeno uno dei requisiti ha come conseguenza l'applicazione del divieto d'impiego da parte del prefetto della provincia ove ha sede la societa' sportiva. 1.2. Le societa' sportive non possono impiegare per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, steward privi dei requisiti indicati nel presente allegato. 1.3. In caso d'impiego di steward privi dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il prefetto della provincia ove ha sede la societa' sportiva irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6-quater, comma 1-bis della legge n. 401 del 1989. 2. Requisiti personali. 2.1. Cittadinanza: a) cittadinanza italiana; b) cittadinanza di altro Stato dell'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana; c) cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata conoscenza della lingua italiana. I predetti requisiti devono essere attestati con idonea documentazione. 2.2. Eta': a) eta' compresa tra 21 e 67 anni, per il DGE e per il RF; b) eta' compresa tra 18 e 65 anni, per il CS; c) eta' compresa tra 18 e 60 anni per il CU e l'OS. I limiti di eta' non sono derogabili. I predetti requisiti devono essere attestati con idonea documentazione. 3. Requisiti fisici: a) buona salute fisica e mentale; b) assenza di daltonismo; c) assenza di uso di alcool e di stupefacenti; d) capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto; e) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi; f) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere. I predetti requisiti devono essere attestati da certificazione medica delle autorita' sanitarie pubbliche. 4. Requisiti culturali minimi: a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese, per il DGE, il RF e il CS; b) diploma di scuola media inferiore per il CU e l'OS; la conoscenza di almeno una lingua straniera, che costituisce titolo preferenziale ai fini della selezione. I predetti requisiti devono essere attestati con idonea certificazione. 5. Requisiti soggettivi: a) non trovarsi in una delle situazioni previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931; b) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205; c) non essere sottoposto, o essere stato sottoposto, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989; d) non essere sottoposto a misure di prevenzione; e) non essere stato, negli ultimi 5 anni, denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati per i quali e' prevista l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui alla lettera b). 6. Requisiti psicoattitudinali: a) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione; b) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area dell'impianto sportivo. 7. Requisiti professionali. 7.1. I requisiti professionali sono attestati dal superamento dei corsi professionali di cui al presente decreto, che sono rivolti a fornire agli steward, in funzione della qualifica professionale, le competenze necessarie a svolgere i compiti di competenza. 7.2. Gli steward devono essere formati per: a) assumere le responsabilita' che sono loro affidate; b) conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza; c) conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controlli di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tornelli); d) conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all'impianto mediante sistemi di lettura ottica o obliterazione; e) conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito; f) conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile; g) conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all'impianto. 8. Modalita' di selezione e formazione. 8.1. Gli aspiranti steward in possesso dei requisiti di cui sopra, devono essere sottoposti a una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del: a) livello di conoscenza generale; b) capacita' di espressione verbale; c) conoscenza della lingua inglese almeno di livello elementare; d) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico; e) attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere. 8.2. La selezione e la formazione degli aspiranti steward possono essere effettuate sia dalle singole societa' sportive sia dalle strutture formative, oppure svolgersi distintamente provvedendo la prima alla sola selezione e l'altra alla sola formazione. 8.3. La struttura formativa, prima di avviare la formazione degli aspiranti steward, verifica la presenza dei requisiti personali, di cittadinanza, eta', fisici, culturali e psicoattitudinali di cui al presente allegato, anche sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test ivi previsti. La struttura formativa, inoltre, invia l'elenco nominativo degli aspiranti steward al questore della provincia dove la medesima ha sede per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al presente allegato (integrata con la documentazione correlata eventualmente presentata dall'aspirante steward). La questura fornisce la risposta alla struttura formativa inderogabilmente entro sessanta giorni dalla ricezione dell'elenco. Nel caso in cui la formazione sia avviata prima del ricevimento della risposta della questura, la struttura formativa esclude dal ciclo formativo gli aspiranti steward che siano risultati sprovvisti dei requisiti soggettivi sopra indicati. 8.4. Per gli aspiranti steward non aventi cittadinanza italiana, i predetti requisiti soggettivi devono essere verificati sia con riguardo al periodo di permanenza in Italia, sia con riferimento a quello nel Paese d'origine. Per gli aspiranti steward provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, la verifica dei requisiti soggettivi e' eseguita secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 8.5. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento degli aspiranti steward sono stabiliti nell'allegato C. 8.6. I corsi di formazione sono differenti in ragione delle diverse figure professionali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto e devono prevedere a completamento del percorso di formazione: un test condotto da una commissione d'esame composta dal direttore del corso e due docenti, per tutti i ruoli. Il test deve contenere almeno quattro domande per ogni area, scelte tra quelle predisposte dalla FIGC e dalle leghe; limitatamente al corso di DGE, un periodo d'istruzione sul posto di lavoro (learning on the job). 8.7. Terminati con esito positivo i corsi di formazione, la struttura formativa rilascia al frequentatore un'attestazione contenente una dettagliata relazione riguardante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori. 8.8. L'elenco delle persone che hanno terminato con esito positivo il corso e' trasmesso al questore della provincia dove ha sede la struttura formativa. 8.9. Il percorso di formazione degli steward puo' iniziare solamente dalla figura professionale di OS e la progressione professionale e' strutturata in modo da consentire l'avanzamento degli steward mediante il superamento dei correlati corsi di formazione, necessari per assicurare adeguati livelli di preparazione per lo svolgimento delle mansioni superiori. Ogni progressione professionale, quindi, puo' avvenire solamente con il superamento del relativo corso di formazione. 8.10. Il DGE, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di due stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare nello stesso ruolo, deve partecipare al corso di aggiornamento di cui all'allegato C, organizzato, oltre che dalle strutture formative, anche dalla FIGC e dalle leghe. 8.11. Il RF e il CS, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di tre stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare nello stesso ruolo, devono nuovamente superare il corso di formazione di cui all'allegato C. 8.12. Il CU e l'OS, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di quattro stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare, devono nuovamente superare il corso di formazione di cui all'allegato C. 8.13. Per assicurare agli steward il costante addestramento alle pratiche operative, le societa' calcistiche, per il tramite dei DGE, organizzano mirati corsi di aggiornamento. 8.14. L'ufficio FIGC per il Coordinamento nazionale dei DGE rappresenta il referente per tali figure professionali ai fini della diffusione e condivisione delle best practice operative, sulla base dei programmi gia' in essere presso la FIGC nell'ambito delle attivita' delle licenze nazionali.