(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
             DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEGLI STEWARD 
 
1. Premessa. 
    1.1. Gli  steward  devono  possedere  i  requisiti  indicati  nel
presente allegato per poter esser impiegati dalle  societa'  sportive
nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1. La mancanza
di almeno uno dei requisiti ha come  conseguenza  l'applicazione  del
divieto d'impiego da parte del prefetto della provincia ove  ha  sede
la societa' sportiva. 
    1.2.  Le  societa'  sportive  non  possono   impiegare   per   lo
svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, steward privi dei
requisiti indicati nel presente allegato. 
    1.3. In caso d'impiego di  steward  privi  dei  requisiti  morali
previsti dall'art.  11  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, il prefetto  della  provincia  ove  ha  sede  la  societa'
sportiva  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   prevista
dall'art. 6-quater, comma 1-bis della legge n. 401 del 1989. 
 
2. Requisiti personali. 
    2.1. Cittadinanza: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) cittadinanza di altro Stato dell'Unione europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana; 
      c) cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea  o
apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e  con  adeguata
conoscenza della lingua italiana. 
    I  predetti  requisiti  devono  essere   attestati   con   idonea
documentazione. 
    2.2. Eta': 
      a) eta' compresa tra 21 e 67 anni, per il DGE e per il RF; 
      b) eta' compresa tra 18 e 65 anni, per il CS; 
      c) eta' compresa tra 18 e 60 anni per il CU e l'OS. 
    I limiti di eta' non sono derogabili. 
    I  predetti  requisiti  devono  essere   attestati   con   idonea
documentazione. 
 
3. Requisiti fisici: 
      a) buona salute fisica e mentale; 
      b) assenza di daltonismo; 
      c) assenza di uso di alcool e di stupefacenti; 
      d) capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto; 
      e) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi; 
      f) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere. 
    I predetti requisiti devono essere  attestati  da  certificazione
medica delle autorita' sanitarie pubbliche. 
 
4. Requisiti culturali minimi: 
      a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una
lingua straniera, preferibilmente l'inglese, per il DGE, il RF  e  il
CS; 
      b) diploma di scuola media inferiore  per  il  CU  e  l'OS;  la
conoscenza di almeno una lingua  straniera,  che  costituisce  titolo
preferenziale ai fini della selezione. 
    I  predetti  requisiti  devono  essere   attestati   con   idonea
certificazione. 
 
5. Requisiti soggettivi: 
      a) non trovarsi in una delle situazioni previsti  dall'art.  11
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto n. 773 del 1931; 
      b) non essere aderenti o essere  stati  aderenti  a  movimenti,
associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge  26  aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25  giugno
1993, n. 205; 
      c)  non  essere  sottoposto,  o  essere  stato  sottoposto,   a
provvedimento del divieto  di  accesso  ai  luoghi  ove  si  svolgono
competizioni sportive di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989; 
      d) non essere sottoposto a misure di prevenzione; 
      e)  non  essere  stato,  negli  ultimi  5  anni,  denunciato  o
condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati per i  quali
e' prevista l'applicazione del divieto di accesso ai  luoghi  ove  si
svolgono competizioni sportive di cui alla lettera b). 
 
6. Requisiti psicoattitudinali: 
      a) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di  contatto
con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione; 
      b) attitudine ad esercitare i  compiti  previsti  dal  presente
decreto ed in particolare ad individuare possibili  pericoli  per  la
sicurezza anche nel comportamento delle  persone  presenti  nell'area
dell'impianto sportivo. 
 
7. Requisiti professionali. 
    7.1. I requisiti professionali sono attestati dal superamento dei
corsi professionali di cui al presente decreto, che  sono  rivolti  a
fornire agli steward, in funzione della qualifica  professionale,  le
competenze necessarie a svolgere i compiti di competenza. 
    7.2. Gli steward devono essere formati per: 
      a) assumere le responsabilita' che sono loro affidate; 
      b) conoscere  le  tecniche  per  individuare  persone  sospette
dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e  ai
controlli di sicurezza; 
      c) conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controlli di
sicurezza (metal detector, lettura  ottica  del  titolo  di  accesso,
tornelli); 
      d) conoscere le tecniche di  verifica  dei  titoli  di  accesso
all'impianto mediante sistemi di lettura ottica o obliterazione; 
      e) conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone  e
dei contenitori al seguito; 
      f) conoscere le  tecniche  di  verifica  delle  apparecchiature
elettriche, elettroniche e funzionanti a pile; 
      g) conoscere le tecniche di intervista ai portatori del  titolo
di accesso all'impianto. 
 
8. Modalita' di selezione e formazione. 
    8.1. Gli aspiranti steward  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
sopra, devono essere sottoposti a una  prova  preliminare  e  a  test
attitudinali ai fini dell'accertamento del: 
      a) livello di conoscenza generale; 
      b) capacita' di espressione verbale; 
      c)  conoscenza  della  lingua   inglese   almeno   di   livello
elementare; 
      d) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire
contatti con il pubblico; 
      e)  attitudine  ad  esercitare  le  funzioni  di  sicurezza  da
svolgere. 
    8.2. La selezione e la formazione degli aspiranti steward possono
essere effettuate sia  dalle  singole  societa'  sportive  sia  dalle
strutture formative, oppure svolgersi  distintamente  provvedendo  la
prima alla sola selezione e l'altra alla sola formazione. 
    8.3. La struttura formativa, prima di avviare la formazione degli
aspiranti steward, verifica la presenza dei requisiti  personali,  di
cittadinanza, eta', fisici, culturali e psicoattitudinali di  cui  al
presente  allegato,  anche  sottoponendo  i  candidati   alle   prove
preliminari ed ai test ivi previsti. La struttura formativa, inoltre,
invia l'elenco nominativo degli aspiranti steward al  questore  della
provincia  dove  la  medesima  ha  sede  per   l'accertamento   della
sussistenza dei requisiti soggettivi  di  cui  al  presente  allegato
(integrata con la documentazione correlata  eventualmente  presentata
dall'aspirante  steward).  La  questura  fornisce  la  risposta  alla
struttura formativa  inderogabilmente  entro  sessanta  giorni  dalla
ricezione dell'elenco. Nel caso in  cui  la  formazione  sia  avviata
prima del ricevimento della risposta  della  questura,  la  struttura
formativa esclude dal ciclo formativo gli aspiranti steward che siano
risultati sprovvisti dei requisiti soggettivi sopra indicati. 
    8.4. Per gli aspiranti steward non aventi cittadinanza  italiana,
i predetti requisiti soggettivi  devono  essere  verificati  sia  con
riguardo al periodo di permanenza in Italia, sia  con  riferimento  a
quello nel Paese d'origine. Per gli aspiranti steward provenienti  da
Stati non appartenenti all'Unione europea, la verifica dei  requisiti
soggettivi e'  eseguita  secondo  quanto  disposto  dall'art.  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
    8.5. I requisiti minimi  della  formazione  e  dell'addestramento
degli aspiranti steward sono stabiliti nell'allegato C. 
    8.6. I corsi di  formazione  sono  differenti  in  ragione  delle
diverse figure professionali di cui all'art. 3, comma 1, del  decreto
e devono prevedere a completamento del percorso di formazione: 
      un test  condotto  da  una  commissione  d'esame  composta  dal
direttore del corso e due docenti, per tutti i ruoli.  Il  test  deve
contenere almeno quattro domande per ogni  area,  scelte  tra  quelle
predisposte dalla FIGC e dalle leghe; 
      limitatamente al corso di  DGE,  un  periodo  d'istruzione  sul
posto di lavoro (learning on the job). 
    8.7. Terminati con esito  positivo  i  corsi  di  formazione,  la
struttura  formativa  rilascia   al   frequentatore   un'attestazione
contenente una dettagliata relazione riguardante la durata dei corsi,
gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori. 
    8.8.  L'elenco  delle  persone  che  hanno  terminato  con  esito
positivo il corso e' trasmesso al questore della  provincia  dove  ha
sede la struttura formativa. 
    8.9. Il  percorso  di  formazione  degli  steward  puo'  iniziare
solamente  dalla  figura  professionale  di  OS  e  la   progressione
professionale e' strutturata  in  modo  da  consentire  l'avanzamento
degli  steward  mediante  il  superamento  dei  correlati  corsi   di
formazione, necessari per assicurare adeguati livelli di preparazione
per  lo  svolgimento  delle  mansioni  superiori.  Ogni  progressione
professionale, quindi, puo' avvenire solamente con il superamento del
relativo corso di formazione. 
    8.10. Il DGE, in caso d'interruzione dell'impiego per piu' di due
stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare  nello
stesso ruolo, deve partecipare  al  corso  di  aggiornamento  di  cui
all'allegato C, organizzato, oltre  che  dalle  strutture  formative,
anche dalla FIGC e dalle leghe. 
    8.11. Il RF e il CS, in caso d'interruzione dell'impiego per piu'
di tre stagioni calcistiche consecutive, per poter nuovamente operare
nello stesso ruolo, devono nuovamente superare il corso di formazione
di cui all'allegato C. 
    8.12. Il CU e l'OS, in caso d'interruzione dell'impiego per  piu'
di quattro stagioni calcistiche  consecutive,  per  poter  nuovamente
operare, devono nuovamente superare il corso  di  formazione  di  cui
all'allegato C. 
    8.13. Per assicurare agli steward il costante addestramento  alle
pratiche operative, le societa' calcistiche, per il tramite dei  DGE,
organizzano mirati corsi di aggiornamento. 
    8.14. L'ufficio FIGC  per  il  Coordinamento  nazionale  dei  DGE
rappresenta il referente per tali figure professionali ai fini  della
diffusione e condivisione delle best practice operative,  sulla  base
dei programmi  gia'  in  essere  presso  la  FIGC  nell'ambito  delle
attivita' delle licenze nazionali.