(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di appassimento, di vinificazione delle  uve  e  di
invecchiamento obbligatorio dei vini destinati alla produzione  della
denominazione  di  origine   controllata   «Arcole»   devono   essere
effettuate nell'ambito delle Province di Verona e Vicenza. 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire al vino  le  sue  peculiari
caratteristiche. 
    E'  consentito  l'arricchimento,  nel  rispetto  della  normativa
nazionale e comunitaria, ad esclusione dei passiti. 
    La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi  i  limiti  di  cui
sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto  alla  denominazione
d'origine controllata. Oltre detto  limite  decade  il  diritto  alla
denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 
    I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a denominazione
di  origine  controllata  «Arcole»  Bianco  nel  rispetto  di  quanto
disposto dal presente disciplinare,  possono  essere  utilizzati  per
produrre  vini  spumanti   ottenuti   secondo   le   metodologie   di
elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie. 
    I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino «Arcole»  nelle
tipologie Arcole Bianco,  Arcole  Rosato  e  Arcole  Chardonnay,  nel
rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere
utilizzati  per  produrre  vini   frizzanti   ottenuti   secondo   le
metodologie di elaborazione  previste  dalle  normative  nazionali  e
comunitarie. 
    La   vinificazione   delle   uve   destinate   alla    produzione
dell'«Arcole» Bianco Passito o «Arcole» Passito  puo'  avvenire  solo
dopo che le stesse siano state sottoposte ad  appassimento  naturale,
per un periodo non inferiore ai due mesi, con l'ausilio  di  impianti
di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe
a  quelle  riscontrabili  nel  corso  dei  processi  tradizionali  di
appassimento. 
    La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole»  Passito
non deve essere superiore al 40%. 
    La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Arcole»
Nero puo' avvenire solo  dopo  un  appassimento  naturale  di  almeno
trenta  giorni  avvalendosi  anche  di  sistemi  e/o  tecnologie  che
comunque non alterino le temperature rispetto al processo naturale. 
    La vinificazione delle uve destinate alla produzione del  «Arcole
Nero», puo' avvenire solo dopo un  appassimento  naturale  di  almeno
trenta giorni per almeno  il  50%  delle  uve  avvalendosi  anche  di
sistemi e/o tecnologie  che  comunque  non  alterino  le  temperature
rispetto al processo naturale. 
    La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole» Nero non
deve essere superiore al 45%.I vini delle tipologie «Arcole»  Nero  e
«Arcole» Passito non possono essere immessi al consumo prima  del  1°
novembre dell'anno successivo alla vendemmia. 
    La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire  solo
all'interno del territorio della Regione Veneto.