Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di appassimento, di vinificazione delle uve e di invecchiamento obbligatorio dei vini destinati alla produzione della denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere effettuate nell'ambito delle Province di Verona e Vicenza. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ad esclusione dei passiti. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole» Bianco nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie. I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino «Arcole» nelle tipologie Arcole Bianco, Arcole Rosato e Arcole Chardonnay, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie. La vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Arcole» Bianco Passito o «Arcole» Passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai due mesi, con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole» Passito non deve essere superiore al 40%. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Arcole» Nero puo' avvenire solo dopo un appassimento naturale di almeno trenta giorni avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non alterino le temperature rispetto al processo naturale. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Arcole Nero», puo' avvenire solo dopo un appassimento naturale di almeno trenta giorni per almeno il 50% delle uve avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non alterino le temperature rispetto al processo naturale. La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole» Nero non deve essere superiore al 45%.I vini delle tipologie «Arcole» Nero e «Arcole» Passito non possono essere immessi al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia. La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della Regione Veneto.