Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» nelle varie tipologie, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» Rosso, e Merlot, qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, , possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva di «Riserva», purche' le relative partite siano specificate nella dichiarazione obbligatoria del raccolto come «destinate a riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Nella presentazione e designazione della tipologia «Arcole» Bianco Passito, «Arcole» Bianco spumante, «Arcole» Bianco frizzante, e «Arcole» Rosso, puo' essere omesso il riferimento al colore. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con vitigno puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.