Art. 11 - Consigliere delegato 11.1. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare, al proprio interno, un Consigliere delegato che dura in carica quanto il Consiglio stesso e puo' essere riconfermato. 11.2. Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.