Art. 12 - Rettore 12.1 Il Rettore e' nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori ordinari in servizio presso l'Universita' o tra le personalita' del mondo accademico, culturale o della vita sociale che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Universita' stessa, ovvero tra personalita' di chiara fama nazionale ed internazionale sul piano culturale e scientifico. 12.2 Dura in carica sei anni e la sua nomina puo' essere rinnovata una sola volta per un uguale periodo. 12.3 Il Rettore: a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; b) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica; c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito; d) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di amministrazione; e) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica; f) formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; g) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; h) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; i) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal regolamento generale; in particolare, spetta al Rettore l'irrogazione delle sanzioni disciplinari non piu' gravi della censura nei confronti di professori e ricercatori; j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale; k) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore aventi l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' scelti tra i professori di ruolo dell'Ateneo ovvero ai sensi di legge tra le personalita' di riconosciuto valore accademico, culturale, scientifico e del lavoro sia nazionale che internazionale. l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'; m) il Rettore presiede il Consiglio di facolta' dipartimentale nel caso sia attivata una sola Facolta' dipartimentale. 12.4 Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze e puo' conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore. 12.5 Il Rettore puo', in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore dell'Universita' nell'espletamento delle funzioni di sua competenza. 12.6 Il Rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.