(Allegato-art. 12)
Art. 12 - Rettore 
    12.1 Il Rettore e' nominato dal Consiglio di amministrazione  tra
i professori ordinari in  servizio  presso  l'Universita'  o  tra  le
personalita' del mondo accademico, culturale o della vita sociale che
si sono comunque distinte per il buon funzionamento  dell'Universita'
stessa,  ovvero  tra  personalita'  di  chiara  fama   nazionale   ed
internazionale sul piano culturale e scientifico. 
    12.2 Dura  in  carica sei  anni  e  la  sua  nomina  puo'  essere
rinnovata una sola volta per un uguale periodo. 
    12.3 Il Rettore: 
      a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e
culturali e nel conferimento dei titoli accademici; 
      b) cura  l'osservanza  delle  norme  concernenti  l'ordinamento
universitario; vigila sull'espletamento  dell'attivita'  didattica  e
scientifica; 
      c) fa parte di diritto, per la  durata  del  suo  mandato,  del
Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito; 
      d) convoca e presiede il Senato accademico  e  ne  assicura  il
coordinamento con il Consiglio di amministrazione; 
      e)  assicura  l'esecuzione  delle  delibere  del  Consiglio  di
amministrazione in materia didattica e scientifica; 
      f) formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione
sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; 
      g)  fissa  direttive  organizzative  generali  per   assicurare
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; 
      h) adotta, in caso di necessita' e  di  urgenza,  gli  atti  di
competenza del Senato accademico salvo ratifica  nella  prima  seduta
immediatamente successiva; 
      i)  esercita  nei  procedimenti  disciplinari  a   carico   del
personale accademico le  funzioni  attribuitegli  dalla  legislazione
vigente e dal regolamento generale; in particolare, spetta al Rettore
l'irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari  non  piu'  gravi  della
censura nei confronti di professori e ricercatori; 
      j)  esercita  le  funzioni  disciplinari  nei  confronti  degli
studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale; 
      k) propone  al  Consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del
prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore  aventi
l'incarico   di   seguire   particolari   aspetti   della    gestione
dell'Universita' scelti tra i professori di ruolo dell'Ateneo  ovvero
ai  sensi  di  legge  tra  le  personalita'  di  riconosciuto  valore
accademico, culturale, scientifico e del  lavoro  sia  nazionale  che
internazionale. 
      l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e  dai  regolamenti
dell'Universita'; 
      m) il Rettore presiede il Consiglio di facolta'  dipartimentale
nel caso sia attivata una sola Facolta' dipartimentale. 
    12.4  Il  Rettore  puo'  conferire  ad  uno  o  piu'   professori
l'incarico   di   seguire   particolari   aspetti   della    gestione
dell'Universita' rientranti nelle sue competenze e puo' conferire  ad
essi la qualifica di Pro-Rettore. 
    12.5 Il Rettore puo', in caso di  assenza  o  impedimento,  farsi
sostituire con  delega  da  un  Pro-Rettore  o  da  altro  professore
dell'Universita' nell'espletamento delle funzioni di sua competenza. 
    12.6 Il  Rettore  puo'  costituire  commissioni  e  comitati  con
compiti consultivi, istruttori e  gestionali  nelle  materie  di  sua
competenza.