Art. 13 - Senato accademico: composizione e competenze 13.1. Il Senato accademico e' composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidi di Facolta'. Dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Alle sedute del Senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il Direttore generale dell'Universita' con funzioni di Segretario dello stesso Senato. 13.2. Il Senato accademico adotta un proprio regolamento interno di funzionamento. In particolare esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento ed impulso scientifico e didattico. Inoltre, compete al Senato accademico: a. approvare il regolamento didattico di Ateneo previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di amministrazione; b. formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei Corsi di studio dell'Universita', sugli indirizzi dell'attivita' di ricerca e sui criteri di ammissione degli studenti, di concerto con i Consigli di facolta' dipartimentali; c. adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari piu' gravi della censura.