(Allegato-art. 13)
Art. 13 - Senato accademico: composizione e competenze 
    13.1. Il  Senato  accademico  e'  composto  dal  Rettore  che  lo
presiede e dai Presidi di Facolta'. Dura  in  carica  tre  anni  e  i
componenti possono essere rinnovati una sola volta. Alle  sedute  del
Senato accademico partecipa,  con  diritto  di  voto  consultivo,  il
Direttore generale dell'Universita' con funzioni di Segretario  dello
stesso Senato. 
    13.2. Il Senato accademico adotta un proprio regolamento  interno
di funzionamento. 
    In particolare esercita  tutte  le  attribuzioni  in  materia  di
coordinamento ed impulso scientifico e didattico. Inoltre, compete al
Senato accademico: 
      a.  approvare  il  regolamento  didattico  di   Ateneo   previa
acquisizione del parere favorevole del Consiglio di amministrazione; 
      b. formulare proposte  ed  esprimere  pareri  al  Consiglio  di
amministrazione  sui  programmi  di  sviluppo  dei  Corsi  di  studio
dell'Universita', sugli indirizzi dell'attivita'  di  ricerca  e  sui
criteri di ammissione degli studenti, di concerto con i  Consigli  di
facolta' dipartimentali; 
      c.  adottare  nei  confronti  degli  studenti  i  provvedimenti
disciplinari piu' gravi della censura.