Art. 14 - Facolta' dipartimentali 14.1 Alle Facolta' dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 14.2 Le Facolta' dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneita' e/o dell'affinita' dei propri corsi di studio. 14.3 Alle singole Facolta' dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca. 14.4 Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Universita', il personale docente e' incardinato nella Facolta' dipartimentale per la quale e' stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facolta' dipartimentale e' autorizzato dal Senato accademico, su richiesta del singolo docente. 14.5 Le Facolta' dipartimentali sono articolate nel Consiglio di facolta' dipartimentale e nella Giunta di facolta' dipartimentale. Il funzionamento delle Facolta' dipartimentali e' disciplinato nel regolamento Generale d'Ateneo.