Art. 15 - Presidi delle Facolta' dipartimentali 15.1 I Presidi sono nominati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Rettore, scegliendo tra i professori di prima fascia a tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a tempo pieno, delle rispettive Facolta' dipartimentali. 15.2 I Presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta. 15.3 I Presidi rappresentano la Facolta' dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche, le attivita' scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facolta' dipartimentale. 15.4 I Presidi esprimono il parere al Consiglio di amministrazione per la nomina del Vice-Preside, scegliendo tra i professori a tempo pieno della Facolta' dipartimentale medesima.