(Allegato-art. 15)
Art. 15 - Presidi delle Facolta' dipartimentali 
    15.1 I Presidi sono nominati dal  Consiglio  di  amministrazione,
sentito il Rettore, scegliendo tra i professori  di  prima  fascia  a
tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a  tempo  pieno,
delle rispettive Facolta' dipartimentali. 
    15.2 I Presidi durano in carica tre  anni  accademici  e  possono
essere riconfermati una sola volta. 
    15.3 I Presidi rappresentano  la  Facolta'  dipartimentale  negli
atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria
competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita'  didattiche,
le attivita' scientifiche e i servizi che fanno  capo  alla  Facolta'
dipartimentale. 
    15.4  I   Presidi   esprimono   il   parere   al   Consiglio   di
amministrazione per la nomina  del  Vice-Preside,  scegliendo  tra  i
professori a tempo pieno della Facolta' dipartimentale medesima.