(Allegato-art. 16)
Art. 16 - Consigli di facolta' dipartimentali 
    16.1 I Consigli di  facolta'  dipartimentali  sono  composti  dal
Preside che lo presiede e da tutti i professori di ruolo  dell'Ateneo
e dai ricercatori sia di tipo A che di tipo B. 
    Possono partecipare ai Consigli di facolta'  dipartimentali,  con
voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali  nei  corsi  di
laurea secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo. 
    Limitatamente  alle  materie  di   preminente   interesse   degli
studenti, vengono invitati alle adunanze del  Consiglio  di  facolta'
dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti
degli  studenti  dei  corsi  di  studio   afferenti   alla   Facolta'
dipartimentale.  Essi  non  entrano  nel  computo  delle  maggioranze
richieste per la validita' della seduta e delle deliberazioni. 
    16.2 I Consigli di facolta' dipartimentali: 
      a)  curano  la  programmazione  delle  attivita'  didattiche  e
scientifiche  nonche'  la  verifica  del  loro   svolgimento   e   la
valutazione dei risultati; 
      b) organizzano la didattica e, d'intesa con il Centro integrato
di ricerca, le attivita' di ricerca della Facolta' dipartimentale; 
      c) verificano  l'assolvimento  degli  impegni  didattici  e  di
ricerca del personale docente; 
      d) propongono al Senato accademico l'assegnazione dei posti  di
ruolo per la Facolta' dipartimentale; 
      e) approvano le proposte di bando  per  il  conferimento  delle
supplenze,  degli  incarichi  e  dei   contratti   di   insegnamento,
predisposti dalle Giunte di facolta' dipartimentali.