Art. 16 - Consigli di facolta' dipartimentali 16.1 I Consigli di facolta' dipartimentali sono composti dal Preside che lo presiede e da tutti i professori di ruolo dell'Ateneo e dai ricercatori sia di tipo A che di tipo B. Possono partecipare ai Consigli di facolta' dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del Consiglio di facolta' dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla Facolta' dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita' della seduta e delle deliberazioni. 16.2 I Consigli di facolta' dipartimentali: a) curano la programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche nonche' la verifica del loro svolgimento e la valutazione dei risultati; b) organizzano la didattica e, d'intesa con il Centro integrato di ricerca, le attivita' di ricerca della Facolta' dipartimentale; c) verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente; d) propongono al Senato accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per la Facolta' dipartimentale; e) approvano le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalle Giunte di facolta' dipartimentali.